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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 17.3
D.D. 23 dicembre 2002, n. 493

L. 2.2.1973 n. 7 modificata ed integrata dalla L. 1.10.85 n. 539 - Società Prealpina Gas s.n.c. - Concessione per la distribuzione e la vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nelle province di Torino e Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Alla Società Prealpina Gas s.n.c. con sede in Lecco (LC) - C.so Martiri della Liberazione, 31 - è concesso di esercire la distribuzione e la vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nel territorio delle province di Torino e Biella.

- La Società, qualora non abbia già esibito idonea documentazione, sotto pena di decadenza, è tenuta a dimostrare entro 180 gg. dalla data del presente decreto di:

a) essere proprietaria di un parco recipienti, comprendente bombole e piccoli serbatoi, rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 4 della legge 21 marzo 1958 n. 327 ed indicarne la consistenza numerica;

b) aver stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di reimpimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, un contratto, in esclusiva della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole e per la fornitura del GPL sfuso occorrente per la propria attività;

c) aver adempiuto agli obblighi previsti nell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 7 modificata ed integrata dalla legge 1 ottobre 1985 n. 539, che prevede l’assicurazione obbligatoria per recipienti con capacità non inferiore ai 16 litri.

L’assicurazione dovrà coprire anche i rischi connessi con le operazioni di rifornimento dei piccoli serbatoi fissi.

- La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1 ottobre 1985, n. 539. La Società dovrà comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere sulle installazioni presso l’utenza.

- La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire i propri distributori ed addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi.

- Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

- La presente concessionaria, la cui durata è fissata in cinque anni dalla data del presente provvedimento, non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL sfuso od in bombole in quantità superiore ai 500 kg di prodotto, fatte comunque salve e misure fiscali e di sicurezza.

- La concessione è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7 modificata ed integrata dalla legge 1 ottobre 1985 n. 539 nonchè dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco