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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 16.4
D.D. 28 febbraio 2003, n. 19

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la sistemazione definitiva e la riqualificazione ambientale della cava in località Battaglino - Isolone del Comune di San Sebastiano da Po esercita dalla Società Betonrossi S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Betonrossi S.p.A., con sede legale in Piacenza, Via Caorsana n. 11, è autorizzata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e dell’art. 151 del D.lgs. 490/1999 alla coltivazione e relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava in località Battaglino - Isolone del Comune di San Sebastiano da Po, sino al 12 gennaio 2008.

2. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 16-8193 del 13 gennaio 2003 ai sensi della l.r. 40/1998 e relativi allegati, e delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Copia dell’atto liberatorio deve essere inviata al Comune di San Sebastiano da Po, all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto.

4. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 2.039.000 (duemilionitrentanovemila) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di San Sebastiano da Po (TO) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1. La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile.

5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società Betonrossi S.p.A. è tenuta a stipulare ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme del Piano d’Area, citato in premessa, la convenzione con l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese -, secondo il testo allegato alla D.G.R. n. 16-8193 del 13 gennaio 2003. Copia della convenzione deve essere inviata all’Amministrazione Regionale e al Comune di San Sebastiano da Po.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e alla D.G.R. n. 16-8193 del 13 gennaio 2003 e relativi allegati, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione sarà inviata al Comune di San Sebastiano Po e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per conoscenza e ai fini dei compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 nonchè al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

8. Alla presente determinazione sono allegati, per farne parte integrante, “Disciplinare relativo alle prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale”, “Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici, dei rilievi topografici, fotografici aerei e di controllo ambientale” e atto in data 7 ottobre 2002, ai sensi del D.lgs. 490/1999 e l.r. 20/1989, del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Sebastiano da Po.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto