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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 16.4
D.D. 17 febbraio 2003, n. 13

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento della cava in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) esercitata dalla Società Zucca & Pasta S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Zucca e Pasta S.p.A., con sede legale in Torino Via Ettore De Sonnaz, 19, è autorizzata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 38/1998, alla prosecuzione ed ampliamento dell’attività estrattiva in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia per 24 mesi, dalla data di comunicazione del presente atto, limitatamente al primo lotto biennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Cascina Lanca, devono essere attuati anche i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti, per il primo biennio, dal “Progetto definitivo di sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attività estrattiva sotto falda - Ambito 11 del Piano di Area”.

3. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che ricomprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 23 dicembre 2002 e nell’allegato B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 507.400,00 (cinquecentosettemilaquattrocento/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di La Loggia (TO), e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1. La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assento scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determinazione Direzione Industria n. 91 del 18 maggio 2000.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra il responsabile della Direzione Industria e la Società Zucca e Pasta S.p.A., secondo il testo allegato (Allegato C) che fa parte integrante della presente determinazione.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della convenzione di cui al punto 5 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione sarà inviata al Comune di La Loggia (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto