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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2003, n. 48-9277

Integrazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di finanziare, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 26631 e fino ad esaurimento delle stesse, le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni appartenenti a qualsiasi classe di rischio, che non hanno ancora presentato la domanda;

di stabilire che il contributo da erogare per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa sostenuta, calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 15 giugno 2003, corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dall’atto amministrativo di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) ammettere a contributo tutti i Comuni che non hanno ancora presentato la domanda indipendentemente dalla classe di rischio, erogando un contributo fino al un massimo di Euro 18.075,99 (in lire 35.000.000);

di erogare ai Comuni i contributi con le seguenti modalità: un acconto pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate;

di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo concesso, sentito il parere, delle Direzioni competenti, espresso nel termine di 60 giorni;

di revocare i contributi concessi trascorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)