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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2003, n. 40

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 - Eventi sismici del giorno 11 aprile 2003. Disposizioni organizzative generali

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 che detta disposizioni per l’attuazione dei primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003;

considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della predetta ordinanza il Presidente della Regione Piemonte è incaricato dell’attuazione degli interventi di cui all’ordinanza stessa;

ritenuto che per meglio assicurare tempestività ed efficacia nell’attuazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 3284/2003 è opportuno demandarne l’effettuazione all’Assessore regionale competente per materia in via prevalente;

considerato altresì che le attività di gestione amministrativa finalizzate all’attuazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 3284/2003 sono, ai sensi delle norme vigenti, di competenza delle strutture operative della Giunta regionale;

vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni);

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale);

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2001, n. 59 di nomina dell’Assessore Caterina Ferrero con l’attribuzione delle funzioni relative a lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile;

decreta

Art. 1

L’Assessore regionale alla protezione civile e lavori pubblici è delegato all’attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 (Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003) e adotta tutti i provvedimenti a ciò necessari.

L’Assessore in particolare:

1. predispone, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile, i criteri idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dall’evento sismico dell’11.4.2003;

2. individua i territori dei comuni colpiti;

3. adotta il piano dei primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate;

4. stabilisce le modalità di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi secondo quanto disposto con D.G.R. n. 39-7965 del 9 dicembre 2002 (Approvazione dei progetti di ripristino di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in conseguenza di eventi calamitosi nell’ambito delle Conferenze di servizi istituite presso i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico);

5. provvede a richiedere alle competenti Amministrazioni i pareri, visti e nulla-osta ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’ordinanza n. 3284;

6. stabilisce i criteri e le priorità di erogazione dei contributi a favore dei proprietari o dei titolari di diritti di godimento degli immobili danneggiati nonchè ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi verificatisi l’11/4/2003.

I provvedimenti di cui ai punti precedenti, con la sola eccezione del punto n. 5, vengono adottati previa informativa alla Giunta regionale.

Art. 2

Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo precedente l’Assessore incaricato si avvale delle strutture delle Direzioni regionali competenti e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze, provvedono in particolare:

- all’effettuazione dei necessari adempimenti contabili per l’utilizzo delle risorse assegnate con l’ordinanza n. 3284/2003;

- all’adozione degli atti per l’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione nei limiti e secondo i criteri stabiliti all’articolo 4, comma 1 dell’ordinanza n. 3284/2003;

- all’adozione degli atti per la concessione dei contributi ai proprietari o ai titolari di diritti di godimento degli immobili danneggiati nonchè ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi verificatisi l’11/4/2003;

- alla predisposizione dei cronoprogrammi delle attività e alle verifiche trimestrali, di cui danno tempestivamente notizia all’Assessore incaricato ai fini delle segnalazioni  al Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’ordinanza 3284/2003.

Art. 3

Al fine della predisposizione del piano dei primi interventi straordinari di cui all’articolo 1, comma 3 dell’ordinanza n. 3284/2003, l’Assessore incaricato può avvalersi degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. Per gli interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali e artistici gravemente danneggiati dall’evento sismico in oggetto e compresi nel piano, l’Assessore può avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte nonchè di altri enti o istituti specializzati.

Art. 4

L’Assessore incaricato riferisce periodicamente al Presidente della Regione sullo stato di avanzamento della ricostruzione.

Con successivo provvedimento verranno - se necessario - adottate specifiche disposizioni in merito a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2 dell’ordinanza n. 3284/2003.

Enzo Ghigo