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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2003, n. 40
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 - Eventi sismici del giorno 11 aprile 2003. Disposizioni organizzative generali
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista lordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 che detta disposizioni per lattuazione dei primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003;
considerato che ai sensi dellarticolo 1, comma 1 della predetta ordinanza il Presidente della Regione Piemonte è incaricato dellattuazione degli interventi di cui allordinanza stessa;
ritenuto che per meglio assicurare tempestività ed efficacia nellattuazione delle disposizioni di cui allordinanza n. 3284/2003 è opportuno demandarne leffettuazione allAssessore regionale competente per materia in via prevalente;
considerato altresì che le attività di gestione amministrativa finalizzate allattuazione delle disposizioni di cui allordinanza n. 3284/2003 sono, ai sensi delle norme vigenti, di competenza delle strutture operative della Giunta regionale;
vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni);
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale);
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2001, n. 59 di nomina dellAssessore Caterina Ferrero con lattribuzione delle funzioni relative a lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile;
decreta
Art. 1
LAssessore regionale alla protezione civile e lavori pubblici è delegato allattuazione di quanto previsto dallordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 (Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003) e adotta tutti i provvedimenti a ciò necessari.
LAssessore in particolare:
1. predispone, dintesa con il Dipartimento della Protezione civile, i criteri idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dallevento sismico dell11.4.2003;
2. individua i territori dei comuni colpiti;
3. adotta il piano dei primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate;
4. stabilisce le modalità di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi secondo quanto disposto con D.G.R. n. 39-7965 del 9 dicembre 2002 (Approvazione dei progetti di ripristino di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in conseguenza di eventi calamitosi nellambito delle Conferenze di servizi istituite presso i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico);
5. provvede a richiedere alle competenti Amministrazioni i pareri, visti e nulla-osta ai sensi dellarticolo 2, comma 2 dellordinanza n. 3284;
6. stabilisce i criteri e le priorità di erogazione dei contributi a favore dei proprietari o dei titolari di diritti di godimento degli immobili danneggiati nonchè ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi verificatisi l11/4/2003.
I provvedimenti di cui ai punti precedenti, con la sola eccezione del punto n. 5, vengono adottati previa informativa alla Giunta regionale.
Art. 2
Per lo svolgimento delle attività di cui allarticolo precedente lAssessore incaricato si avvale delle strutture delle Direzioni regionali competenti e dellAgenzia regionale per la protezione ambientale. Le Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze, provvedono in particolare:
- alleffettuazione dei necessari adempimenti contabili per lutilizzo delle risorse assegnate con lordinanza n. 3284/2003;
- alladozione degli atti per lassegnazione dei contributi per lautonoma sistemazione nei limiti e secondo i criteri stabiliti allarticolo 4, comma 1 dellordinanza n. 3284/2003;
- alladozione degli atti per la concessione dei contributi ai proprietari o ai titolari di diritti di godimento degli immobili danneggiati nonchè ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi verificatisi l11/4/2003;
- alla predisposizione dei cronoprogrammi delle attività e alle verifiche trimestrali, di cui danno tempestivamente notizia allAssessore incaricato ai fini delle segnalazioni al Dipartimento della Protezione civile ai sensi dellarticolo 6, comma 1 dellordinanza 3284/2003.
Art. 3
Al fine della predisposizione del piano dei primi interventi straordinari di cui allarticolo 1, comma 3 dellordinanza n. 3284/2003, lAssessore incaricato può avvalersi degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. Per gli interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali e artistici gravemente danneggiati dallevento sismico in oggetto e compresi nel piano, lAssessore può avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte nonchè di altri enti o istituti specializzati.
Art. 4
LAssessore incaricato riferisce periodicamente al Presidente della Regione sullo stato di avanzamento della ricostruzione.
Con successivo provvedimento verranno - se necessario - adottate specifiche disposizioni in merito a quanto stabilito dallarticolo 7, comma 2 dellordinanza n. 3284/2003.
Enzo Ghigo