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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Codice 25.3
D.D. 20 gennaio 2003, n. 47

Autorizzazione idraulica n. 3743 per la realizzazione di un ponte provvisorio, sul Torrente Bendola in Comune di Brandizzo, per il transito dei mezzi di cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria da Alta Capacità Torino - Milano. Ditta: Consorzio CAV.TO-MI

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio CAV. TO-MI con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) viale Italia n. 1, ad eseguire gli interventi provvisionali citati in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere provvisorie con particolare riguardo alle fondazioni delle spalle il cui piano d’imposta dovrà essere sito a profondità di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nella sezione interessata dall’attraversamento;

3. il manufatto in questione, impalcato, spalle e rilevati di accesso compresi, dovrà essere rimosso immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del ponte ferroviario previsto a monte;

4. la suddetta rimozione dovrà essere accompagnata da pieno ripristino dello stato dei luoghi, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi che, non essendo previste modificazioni del fondo alveo, interessano esclusivamente le sponde, dovrà essere stoccato in prossimità degli attraversamenti di che trattasi, al fine del suo riutilizzo per il ripristino dello stato dei luoghi, al momento della completa rimozione delle opere provvisionali stesse;

6. la presente autorizzazione ha validità per anni 3 (tre) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione degli interventi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle spalle e delle rampe di accesso all’impalcato, (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà inoltre mettere in atto durante tutto il corso dei lavori le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà garantire, in particolare, al verificarsi di eventi meteorici significativi che potrebbero determinare situazioni di criticità in corrispondenza e nell’intorno del nuovo attraversamento, durante l’esecuzione dei lavori a fino al completo smantellamento della struttura, la presenza di idonea sorveglianza, così da segnalare e prevenire, eventuali situazioni di rischio che potessero avere ripercussioni anche per le aree circostanti, effettuando tempestivamente i necessari interventi di manutenzione e ripristino;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

13. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere provvisionali, con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione con i manufatti di attraversamento ferroviario e stradale previsto;

14. dovrà essere comunicata a questo Settore, anche per gli adempimenti di cui al precedente punto, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato dalla direzione dei lavori; ad ultimazione delle opere il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato;

15. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al Decr. Leg.vo n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera