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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Codice 25.1
D.D. 25 novembre 2002, n. 1566

Autorizzazione all’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte) alla ricostruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico 15 Kv fra le centrali “Boschetto - Gaggiolo” nel Comune di Villadossola (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte), considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata alla ricostruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico a 15 Kv fra le centrali “Boschetto - Gaggiolo” nel comune di Villadossola (VB).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte), deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetti ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni e/o asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruire a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato dal supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - L’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte) è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della ricostruzione/costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte) resta obbligata ad eseguire durante lo spostamento e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente determinazione sono a carico dell’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte).

Art. 8 - L’IDREG Piemonte S.p.A. (Autoproduzione Idroelettrica Regione Piemonte) è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione e di esercizio dell’impianto elettrico indicato in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 1,50 per parte asse linea aerea.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini