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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 61-8968

Deroghe ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., connesse ai bandi regionali 2002 relativi alla concessione di contributi da destinarsi al rifinanziamento delle forme associative beneficiarie nell’anno 2000 e 2001 di contributi regionali per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali

A relazione dell’Assessore Laratore:

Vista la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione delle deroghe ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., anche relativamente al rifinanziamento nell’anno 2002 delle forme associative beneficiarie nell’anno 2000 e 2001 di contributi regionali per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

rilevato che le modalità di maggior rilievo introdotte dalla suddetta deliberazione sono le seguenti:

- per i consorzi e le convenzioni non sono consentite deroghe alla soglia minima demografica ed alla contiguità territoriale, fatta eccezione per la deroga alla contiguità territoriale relativa al rifinanziamento 2001 e 2002 dei consorzi e delle convenzioni finanziate per l’anno 2000 per la gestione dello sportello unico, mentre possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’appartenenza alla stessa Provincia e non vi siano specifiche norme che richiedano tale vincolo;

- per le unioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i predetti tre criteri e non vi siano specifiche norme che richiedano tali vincoli;

- per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

vista la D.G.R. n. 43-5899 del 22/4/2002 con la quale sono state concesse le deroghe ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., connesse ai bandi regionali 2001 relativi alla concessione di contributi regionali da destinarsi al finanziamento delle forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali ed al rifinanziamento di quelle ammesse a contributo nell’anno 1999 e 2000;

viste la D.D. n. 114 del 19/11/2002 della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega di approvazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2002, da destinarsi al rifinanziamento delle forme associative beneficiarie nell’anno 2000 e 2001 di contributi regionali per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

viste le D.D. n. 20 e 21 del 5/3/2003 del Settore Autonomie locali, con le quali, rispettivamente, sono state, fra l’altro, rifinanziate con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i, le forme associative beneficiarie di contributo regionale nell’anno 2000, non in possesso dei livelli ottimali di cui all’art.5 della predetta legge e per le quali la D.G.R. n. 25-3937 del 17/9/2001 consente la deroga ai predetti livelli ottimali, nonché le forme associative beneficiarie di contributo regionale nell’anno 2001 con deroga ai livelli ottimali concessa con D.G.R. 43-5899 del 22/4/2002 limitatamente all’anno 2001;

rilevato che le convenzioni, facenti capo ai Comuni di Neive (CN) e di Canale (CN) nonché beneficiarie di contributo nell’anno 2000, sono state finanziate con riserva pur avendo ottenuto dalla Giunta regionale, con provvedimento n. 43-5899 del 22/4/2002, la deroga ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e sm.i. sino al termine del rifinanziamento (2002), in quanto nell’anno 2002 hanno mutato la loro composizione originaria; che le unioni “Comunità collinare Baraggia e Bramaterra” e “Comuni del Cusio”, beneficiarie di contributo regionale nell’anno 2001, sono state finanziate con riserva anche se nell’anno 2002 non vi sono stati mutamenti nella loro composizione originaria, in quanto la Giunta regionale, con provvedimento n. 43-5899 del 22/4/2002, ha concesso la deroga ai livelli ottimali per il solo anno 2001, precisando che nell’anno 2002 la pratica sarebbe stata riesaminata;

considerato che la modifica intervenuta nelle convenzioni di cui sopra consiste nel recesso di un Comune dalle stesse e che da ciò ne deriva la mancanza di contiguità territoriale tra gli Enti aderenti alla forma associativa, livello ottimale già peraltro mancante nell’anno 2001, anno di concessione della deroga, e che, secondo quanto risulta dalla domanda di contributo, non impedisce il funzionamento della forma associativa stessa;

viste le corrispondenti proposte di concessione della deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. presentate dalle Province piemontesi interessate e ritenute meritevoli di accoglimento;

per quanto sopra,

vista la L. 59/1997;

visto il D.Lgs. 112/1998;

vista la l.r. 34/1998;

vista la l.r. 44/2000 e s.m.i.;

vista la l.r. 16/2000;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

di assumere relativamente a ciascuna proposta di deroga ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e sm.i. connessa ai finanziamenti con riserva, concessi con le determinazioni dirigenziali del Settore Autonomie locali n. 20 e n. 21 del 5/3/2003, la corrispondente decisione motivata contenuta nelle premesse del presente atto e nelle allegate schede, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato