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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Avviso di rettifica
Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9.

Norme per il recupero funzionale dei rustici.

Nella legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 - parte I - dell’8 maggio 2003, al termine del comma 2 all’art. 4, devono essere depennate le parole “o aperta”, pubblicate per mero errore materiale contenuto nel testo originale. Pertanto, la versione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4 è la seguente:

“Gli interventi edilizi di recupero di cui all’articolo 1 non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.”.