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Bollettino Ufficiale n. 20 del 15 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 19-8926

L.R. 17/99 e L. 185/92 art. 3, comma 2, lett. c), d), e), e f). Agevolazioni creditizie e contributive a favore delle aziende agricole, singole ed associate, danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell’anno 2000 e nell’anno 2001. Secondo prelievo dal Fondo di solidarietà nazionale 2001. Secondo riparto fondi

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Vista la legge 25 maggio 1970 n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni di cui alle leggi 15 ottobre 1981 n. 590 e 13 maggio 1985 n. 198;

vista la legge 14 febbraio 1992 n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, convertito dalla legge 18 luglio 1996 n. 380;

visti i DD.MM. n. 01/01516 del 16 agosto 2001 (G.U. n. 200 del 29 agosto 2001), n. 01/01521 del 10 settembre 2001 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2001), n. 01/01541 del 7 novembre 2001 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001), n. 01/01540 del 7 novembre 2001 (G.U. n. 277 del 28/11/2001) e n. 01/01557 del 9 novembre 2001 (G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001) integrato dal D.M. del 4 febbraio 2002 (G.U. n. 44 del 21/02/2002), con i quali è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell’anno 2000 e dell’anno 2001, nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 33-3310 del 25 giugno 2001, n. 6-3614 del 27 luglio 2001, n. 39-3876 del 3 settembre 2001, n. 32-765 del 31 agosto 2000 e n. 19-4025 del 1 ottobre 2001 rettificata dalla deliberazione n. 7-4158 del 22 ottobre 2001;

visto l’articolo 3, secondo comma, lett. b), c), d), e) e f) della citata legge n. 185/92, il quale prevede interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole , singole ed associate, che abbiano subito danni alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica;

vista la propria deliberazione n. 15-23425 del 15 dicembre 1997 relativa alle istruzioni per l’applicazione della citata legge 185/92;

vista la L.R. n. 17 dell’8 luglio 1999 relativa al “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. e), e l’articolo 3, con i quali è stato trasferito alle Province e alle Comunità Montane l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le attività relative agli interventi sopra indicati, nonché l’art. 6, comma 1, lett. e), che riserva alla competenza della Regione la ripartizione delle disponibilità finanziarie per l’attuazione delle funzioni conferite, e comma 2, lett. l), che riserva alla Regione l’esercizio delle funzioni relative ad interventi e ripristini riguardanti l’irrigazione e la bonifica;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 44-8015 del 16 dicembre 2002 modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 37-8083 del 23 dicembre 2002, con la quale sono state approvate le modalità di attuazione per l’anno 2003 della L.R. n. 17/99 e in particolare il punto II dell’Allegato 1, nel quale si prevede che per il pagamento del concorso negli interessi sui provvedimenti emessi dagli uffici degli Enti delegati, provvederà la Regione, sulla base delle richieste degli istituti di credito accompagnate dalla dichiarazione di conformità degli uffici degli Enti delegati;

visto il decreto ministeriale n. 100.274 in data 4 febbraio 2002, relativo al “secondo prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale 2001", con il quale sono state assegnate alla Regione Piemonte le seguenti somme per l’applicazione degli interventi di cui all’art. 3, della legge n. 185/92;

- 2° comma, lett. b) L. 300.000.000 (pari Euro 154.937,07)

- 2° comma, lett. c) L. 2.308.000.000 (pari Euro 1.191.982,52)

- 2° comma, lett. d) e f) L. 802.000.000 (pari Euro 414.198,43)

- 2° comma, lett. e) L. 440.000.000 (pari Euro 227.241,04)

- 3° comma, lett. a) L. 518.000.000 (pari Euro 267.524,67)

dato atto che l’assegnazione ministeriale di cui sopra era inferiore al fabbisogno finanziario presunto, determinato sulla base delle richieste avanzate dai competenti Uffici delle Province e delle Comunità montane;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24-6209 del 3 giugno 2002 che provvedeva ad un primo riparto dei fondi stanziati in attesa dell’accoglimento dell’istanza di variazioni compensative presentata dalla Regione Piemonte, in data 15 luglio 2002, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con la quale si richiedeva l’autorizzazione a poter utilizzare le economie derivanti dai DD.MM. di assegnazione n. 102.138 del 15/10/1997 e n. 101.097 del 11/06/1998 per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie;

visto il decreto ministeriale n. 100.454 del 28 febbraio 2003 che, tra l’altro, accoglieva la richiesta di variazioni compensative, così modificando l’assegnazione disposta a favore della Regione Piemonte con il decreto ministeriale relativo al secondo prelevamento dal Fondo di solidarietà Nazionale 2001:

Intervento Assegnazione Variazione Totale

D.M. 100.274/02 Compensative

D.M. 100.454/0

- 2° comma, lett. b) L. 300.000.000 L. 0 L. 300.000.000 (Euro 154.937,07)

- 2° comma, lett. c) L. 2.308.000.000 L.4.100.000.000 L. 6.408.000.000 (Euro 3.309.455.81)

- 2° comma, lett. d),f) L. 802.000.000 L. 692.000.000 L. 1.494.000.000 (Euro 771.586,61)

- 2° comma, lett. e), L. 440.000.000 L. 175.000.000 L. 615.000.000 (Euro 317.620,99)

- 3° comma, lett. a) L. 518.000.000 L.0 L. 518.000.000 (Euro 267.524,67)

ritenuto di dover provvedere al riparto dei fondi, resi disponibili con il succitato decreto ministeriale, tra gli Enti competenti, sulla base del fabbisogno finanziario da essi segnalato, per un sollecito intervento a favore delle aziende agricole danneggiate;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

in attuazione della L.R. n. 17 dell’8 luglio 1999:

- di approvare il riparto dei fondi resi disponibili dal decreto ministeriale n. 100.454 del 28 febbraio 2003 tra gli Enti competenti, di cui all’allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l’applicazione degli interventi previsti dall’articolo 3, 2° comma, lett. b), c), d), e), e f), la legge 14 febbraio 1992 n. 185, a favore delle aziende agricole, singole ed associate, a seguito dei danni alle produzioni, alle strutture fondiarie e scorte, provocati dalle avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con i DD.MM. n. 01/01516 del 16 agosto 2001 n. 01/01521 del 10 settembre, n. 01/01541 del 07 novembre 2001, n. 01/01540 del 7 novembre 2001 e n. 01/01557 del 9 novembre 2001 integrato con D.M. del 4 febbraio 2002;

- di autorizzare il trasferimento di cassa agli Enti competenti, per i contributi in conto capitale di cui all’articolo 3, secondo comma, let. e), della legge n. 185/92, mediante determinazioni della Direzione Territorio Rurale sulla base di richieste degli Enti Delegati.

Gli impegni per i prestiti di cui all’articolo 3, 2° comma, lett. c), d) e f), saranno assunti con successiva determinazione della Direzione Territorio rurale, sui pertinenti capitoli di bilancio per l’anno in cui verrà a scadere l’obbligazione, sulla base della documentazione che sarà prodotta dagli istituti di credito accompagnata dalla dichiarazione di conformità degli Uffici degli Enti Delegati;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)