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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003

Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma

Atti del Comitato Istituzionale - Seduta del 25 febbraio 2003 - Deliberazione n. 4/2003 - Adozione del “Progetto di variante al piano stralcio per le fasce fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998-fasce fluviali del Torrente Pellice in Località Airaudi del Comune di Villafranca Piemonte” (art. 17, comma 6 ter legge 18 maggio 1989, n. 183)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n.180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art.1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

- in particolare, l’art.1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

- la propria Deliberazione n.26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995";

- la propria Deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”;

- la propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;

- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

- l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall’art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- in attuazione del menzionato art.17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l’art.1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- con Deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell’art.18 comma 1 della legge 183/1989, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI). L’ambito territoriale di riferimento di tale Progetto di Piano è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il Progetto di PAI ha, tra l’altro, previsto l’estensione della delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, e altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione, con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione).

- con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha infine adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

- per effetto dell’approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d’acqua della parte del bacino del fiume Po, non precedentemente interessata dal PSFF medesimo, unitamente alle relative Norme Tecniche di Attuazione di cui all’elaborato 7. Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali, applicando altresì la relativa normazione con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione);

CONSIDERATO CHE:

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- con Nota n.106/PU del 23 gennaio 2002, l’Autorità di bacino ha chiesto al Magistrato per il Po e alla Regione Piemonte di verificare la possibilità di difesa idraulica dalle piene del Torrente Pellice della località Airaudi, in Comune di Villafranca Piemonte

- con Nota 5578 del 23 settembre 2002, la Regione Piemonte ha trasmesso una relazione nella quale si evidenzia l’opportunità di riconsiderare l’assetto di progetto del torrente Pellice in modo tale da perseguire l’obiettivo di contenere i livelli di piena in corrispondenza della località Airaudi, in Comune di Villafranca Piemonte, attualmente ricompresa all’interno della Fascia fluviale B;

- con Nota 2593 del 13 febbraio 2003, l’AIPO (ex Magistrato per il Po) ha ritenuto condivisibile la proposta avanzata dalla Regione Piemonte;

- sulla base dei contenuti delle suddette Note, l’Autorità di bacino ha provveduto all’elaborazione dell’allegato “Progetto di variante al PSFF - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi del Comune di Villafranca Piemonte”, ai sensi dell’art.18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n.183;

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta dell’20 febbraio 2003;

RITENUTO

di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

ART.1

E’ adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt.18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989, il “Progetto di variante al PSFF - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi del Comune di Villafranca Piemonte” (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.

ART.2

Il presente Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:

1. Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali;

2. Relazione tecnica.

ART.3

In relazione all’esigenza di contenere i livelli di piena in corrispondenza della località Airaudi, è compito dell’AIPO provvedere all’elaborazione del Progetto preliminare relativo alle necessarie opere idrauliche, anche al fine di individuare con maggior dettaglio, rispetto all’Allegato Progetto di Variante, l’assetto definitivo da attribuire al corso d’acqua nel tratto considerato.

ART.4

Entro 15 giorni, decorrenti all’adozione della presente Deliberazione, l’Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino copia autentica della Deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono il suddetto Progetto.

Il Progetto di Variante e la relativa documentazione sono depositati presso l’Autorità di bacino, nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Torino e saranno ivi disponibili per la presa di visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

La Regione Piemonte è altresì tenuta a disporre la trasmissione della suddetta documentazione presso il Comune di Villafranca Piemonte, al fine di consentire il deposito e la consultazione di cui al comma precedente presso tale Comune.

ART.5

Entro 15 giorni, decorrenti da quello successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell’articolo precedente, la Regione Piemonte provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale di un apposito avviso recante la notizia dell’adozione del Progetto di Variante e, contestualmente, l’indicazione di tutti i luoghi presso i quali gli interessati possono prendere visione e consultare la documentazione, nonché le modalità di consultazione ed il termine perentorio di cui al successivo articolo 6.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Bollettino Ufficiale, la Regione provvede a trasmettere all’Autorità di bacino comunicazione della data e del numero del Bollettino su cui la pubblicazione stessa è stata effettuata.

ART.6

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, l’Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Gazzetta Ufficiale la notizia dell’adozione della presente Deliberazione, ai fini della pubblicazione della stessa ai sensi dell’art.18, comma 3 della legge n.183/1989.

ART.7

Presso ogni sede di consultazione del Progetto di Variante è predisposto un registro sul quale devono essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Il Progetto di Variante e la relativa documentazione sono disponibili per la consultazione fino al termine stabilito dall’art.18, comma 6 della legge n.183/1990.

Le osservazioni sul Progetto di Variante possono anche essere inoltrate alla Regione Piemonte entro il termine di 45 giorni, decorrenti da quello successivo alla scadenza del periodo di consultazione.

ART.8

Ai fini della definitiva adozione ed attuazione della Variante al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, la Regione Piemonte convoca una Conferenza Programmatica, ai sensi dell’art.1bis della legge n.365/2000.

Alla Conferenza partecipano la Provincia di Torino ed il Comune interessato, unitamente alla Regione Piemonte e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino del fiume Po.

La Conferenza esprime, con atto formale, un parere sul Progetto di Variante che tiene luogo di quello che deve essere formulato dalla Regione ai sensi dell’articolo 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n.183. A tal fine, nell’ambito della conferenza possono essere esaminate anche le osservazioni pervenute ai sensi degli articoli precedenti, salva comunque l’espressione del distinto parere su di esse, di competenza della Regione.

ART.9

Entro 15 giorni dalla conclusione della Conferenza Programmatica di cui all’articolo precedente la Regione Piemonte si esprime sulle osservazioni di cui all’articolo 6, formulando, con atto formale, apposito parere.

Entro 10 giorni dall’adozione dell’atto contenente il parere di cui al comma precedente, la Regione trasmette all’Autorità di bacino l’atto medesimo, unitamente alle osservazioni di cui allo stesso articolo 7 ed al parere della Conferenza Programmatica di cui all’articolo 8.

Il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle suddette osservazioni e dei pareri espressi dalla Regione e dalla Conferenza Programmatica, adotta la Variante al PAI di cui all’articolo 1.

Il Presidente
Altero Matteoli

Il Segretario Generale
Michele Presbitero