Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 78-8830

L.R. 18/99, art. 5 - Approvazione del “Programma annuale degli interventi 2003"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il “Programma annuale degli interventi 2003", definito in attuazione dell’art. 5 della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

* di provvedere successivamente, con specifico provvedimento, all’approvazione delle “Procedure di valutazione” delle iniziative finanziabili in attuazione dello stesso Programma 2003, nel rispetto e secondo i criteri e le priorità da questo stabilite;

* di demandare alle strutture regionali competenti la definizione e l’approvazione della modulistica per la presentazione delle candidature relative al “Programma annuale degli interventi 2003".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Legge regionale 8/7/1999, n. 18.
“Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”
Programma Annuale degli interventi 2003

Premessa

Con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” la Regione Piemonte intende favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese.

L’attuazione della legge è demandata alla definizione di Programmi annuali degli interventi attraverso i quali sono individuate le azioni prioritarie, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle candidature nonché il piano delle risorse disponibili.

I tre primi Programmi annuali degli interventi (2000, 2001 e 2002) hanno ottenuto un consistente e ampio riscontro da parte degli operatori del settore: sono state presentate oltre 2800 proposte progettuali.

Ad oggi e limitatamente ai Programmi 2000 e 2001 sono stati finanziati più di 900 progetti a cui corrisponde un contributo regionale di oltre 105 milioni di Euro; è in corso di completamento invece l’esame dei 667 progetti presentati a valere sul Programma 2002.

Il grande successo della Legge regionale n.18/99 dimostra la vivacità e anche la qualità della domanda di investimento turistico nella regione ed è di stimolo e orientamento per la definizione del nuovo Programma 2003.

Con il nuovo Programma annuale degli interventi 2003 la Regione intende confermare il ruolo centrale del sistema dell’ospitalità nel turismo piemontese e delle imprese che operano in questo settore nonché ribadire l’impegno strategico di potenziare tale comparto in relazione agli importanti eventi internazionali che attendono il Piemonte nei prossimi anni, primo tra tutti i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006".

Il Programma degli interventi 2003, come il precedente, concentra la propria azione a favore innanzi tutto della ricettività di natura imprenditoriale e, pur dando priorità all’area interessata dai Giochi Olimpici e alle aree di confine, è finalizzato al rafforzamento complessivo del sistema turistico ricettivo piemontese.

Il Programma 2003 introduce due novità importanti: la possibilità di ottenere contributi anche per il miglioramento e la ristrutturazione delle strutture alberghiere, dei residence e delle case per ferie esistenti e per la realizzazione dei cosiddetti “alloggi vacanza”. Si tratta in quest’ultimo caso della possibilità, in applicazione della recente Legge regionale n.22 del 30/9/2002 “Potenziamento della capacità turistica extralberghiera, di ottenere contributi per la riqualificazione e la realizzazione di complessi residenziali, l’acquisto di alloggi nonché per l’acquisizione e la riqualificazione di borgate storiche alpine, da destinare alla locazione turistica attraverso l’intermediazione e la gestione da parte di consorzi, cooperative, società consortili ecc.

Il Programma 2003 conferma inoltre l’impegno a favore dell’uso ricettivo del patrimonio edilizio di pregio quale quello delle “dimore storiche” consentendo, solo per questa tipologia, di beneficiare di contributi per la loro trasformazione in bed&breakfast da parte di soggetti privati o di foresterie da parte di enti no-profit.

Infine, a completamento del quadro delle azioni sostenibili, il Programma 2003 comprende i servizi turistici funzionali al completamento del sistema turistico regionale; si tratta in particolare di quelle attività che mettono a disposizione dei turisti mezzi e opportunità di fruizione delle risorse ambientali e culturali, “punti di forza” dell’offerta turistica piemontese. A titolo esemplificativo le iniziative finanziabili riguardano: noleggio di biciclette, di battelli, di mezzi e attrezzature specifiche per lo sport e il tempo libero, ecc.

Per quanto concerne l’entità dei contributi assegnabili alle piccole e medie imprese questi rispettano i limiti percentuali previsti dalle norme comunitarie in materia di “aiuti di stato” ma, in valore assoluto, raggiungono per le strutture alberghiere, i residence e la realizzazione di complessi residenziali da destinare ad “alloggi vacanza” l’importo massimo di 5.000.000. di Euro. Per gli enti no-profit i contributi sono pari invece al 50% dell’investimento (elevabile fino al 60% se si tratta di realizzare foresterie presso “dimore storiche”) ma con un “tetto” massimo di contribuzione di 200.000,00 Euro. Infine, per i soggetti privati che intendono realizzare “bed&breakfast” presso “dimore storiche” il contributo è del 60% ma con un tetto massimo di 150.000,00 Euro.

Il documento che segue descrive i contenuti e le modalità attuative del Programma annuale degli interventi 2003. Con la pubblicazione del Programma 2003 e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si aprono i termini per la presentazione, nei successivi 60 giorni lavorativi, delle candidature finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalla L.R.n.18/99.

Il Programma annuale degli interventi 2003 è così articolato:

1. Interventi ricettivi e servizi turistici.

Indirizzi e criteri.

1.1 Obiettivi, 1.2 Effetti attesi, 1.3 Localizzazione degli interventi, 1.4. Tipologie di intervento finanziabili, 1.5 Criteri generali di valutazione, 1.6 Priorità, 1.7 Beneficiari, 1.8 Entità dei contributi, 1.9 Spese ammesse, 1.10 Spese non ammissibili, 1.11 Piano finanziario, 1.12 Indicatori fisici e di impatto.

2. Interventi ricettivi e servizi turistici.

Modalità di attuazione.

2.1 Procedure di candidatura 2.2 Dossier di candidatura 2.3 Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità, 2.4 Realizzazione degli interventi, varianti. 2.5 Liquidazione dei contributi, 2.6 Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo.


1. Interventi ricettivi e servizi turistici.

Indirizzi e criteri

1.1 Obiettivi

In relazione agli importanti eventi di richiamo turistico internazionale che attendono la regione nei prossimi anni, primo fra tutti i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, e ai conseguenti fabbisogni sia sul fronte ricettivo, sia su quello dei servizi turistici, il Programma annuale degli interventi 2003, in continuità con il precedente del 2002, intende indirizzare la propria azione sui seguenti obiettivi:

* Sviluppo e qualificazione dell’offerta ricettiva.

* Crescita e diversificazione dell’offerta di servizi turistici.

Con riferimento alle tipologie di intervento individuate dalla legge regionale di incentivazione il Programma 2003 intende sostenere:

1. L’aumento della dotazione di posti letto nella regione e in particolare nell’area olimpica.

2. La qualificazione e il miglioramento del patrimonio ricettivo esistente.

3. Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio di pregio a fini ricettivi.

4. L’inserimento del patrimonio turistico-residenziale nei circuiti della ricettività a rotazione.

5. Lo sviluppo e la diversificazione dei servizi turistici.

1.2 Effetti attesi

Aumento del n° PMI turistiche o collegate al settore turistico; aumento del n° di posti letto; miglioramento dell’offerta ricettiva esistente; aumento dei servizi turistici; aumento occupati diretti e indiretti; incremento delle presenze turistiche; recupero e riuso del patrimonio edilizio; salvaguardia e valorizzazione economica del patrimonio architettonico di pregio.

1.3 Localizzazione degli interventi

L’intero territorio regionale.

1.4 Tipologie di intervento finanziabili

Le tipologie di intervento ammissibili al finanziamento nell’ambito del Programma annuale degli interventi 2003, proposte da piccole e medie imprese turistiche (anche in corso di costituzione) e da organismi “no profit” nonché da soggetti privati (limitatamente alle tipologie proprie di queste due ultime categorie di beneficiari secondo la normativa vigente) sono le seguenti:

a) Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici - secondo la normativa regionale di settore - sia mediante nuova costruzione, sia mediante il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente già utilizzato a fini ricettivi ma in disuso o destinato ad altri usi, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

b) Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici; foresterie e bed&breakfast presso “dimore storiche” - secondo la normativa regionale di settore - in armonia con le azioni di tutela e valorizzazione previste dalla Direzione Regionale Beni culturali e con la normativa vigente(*).

c) Potenziamento delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence”, esistenti, sia in termini di nuovi posti letto, sia in termini di nuovi impianti e nuove strutture complementari di pertinenza. Potenziamento, esclusivamente in termini di nuovi posti letto, per le restanti strutture ricettive extralberghiere di cui al precedente punto a. (affittacamere, alloggi agrituristici). Nell’ambito degli interventi di potenziamento indicati sono ammesse anche le opere funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche.

d) Miglioramento anche mediante ristrutturazione della ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence” e “Case per ferie” (e strutture assimilate, ai sensi della L.R. n.31/85 e s.m.i., Titolo II°), compreso l’adeguamento a norme e disposizioni vigenti (quale, ad esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche).

e) Realizzazione di parcheggi pertinenziali alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence”) compresi quelli realizzati mediante il recupero di immobili esistenti.

f) Realizzazione di “alloggi vacanze” così come definiti e secondo le modalità di intervento previste dalla Legge Regionale n. 22 del 30/9/2002 “Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15/4/85, n.31, 14/7/88, n.34 e 8/7/99, n.18" nonché nel rispetto dei provvedimenti regionali attuativi in materia (**).

g) Realizzazione e potenziamento di servizi turistici funzionali alla pratica di attività turistico-ricreative e turistico-sportive; manutenzione straordinaria di “dimore storiche” e di “giardini storici” finalizzata alla loro apertura al pubblico e alla visita.

(Le tipologie di intervento ammissibili sono quelle funzionali all’erogazione di servizi turistici di completamento dell’offerta turistica locale, preferibilmente innovativi, e in stretta connessione con le specificità di quest’ultima; a titolo esemplificativo sono ammessi interventi finalizzati all’erogazione di servizi funzionali alla pratica del turismo sportivo e di attività turistico ricreative quali: noleggio di biciclette, di battelli, di mezzi e attrezzature turistico-sportive specifiche, ecc; i servizi turistici ammissibili nell’ambito di tale tipologia non comprendono comunque la realizzazione o il potenziamento di: agenzie di viaggio; impianti sportivi di base o di uso locale, impianti di risalita e impianti accessori, strutture congressuali, ecc.).

AVVERTENZE

(*) Ai fini del presente Programma sono “dimore storiche” gli edifici di interesse storico, artistico e relative pertinenze vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (T.U. in materia di Beni Culturali e Ambientali, costruiti per finalità residenziali o successivamente adibiti a residenza.

(**) Le modalità di intervento per la a realizzazione di “alloggi vacanze” ammissibili al finanziamento nell’ambito del Programma 2003 sono quelle specificate dall’art. 5 della L.R. n. 22/2002; in particolare si tratta di:

a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;

b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze;

c) acquisto di unità immobiliari da destinare ad alloggi vacanze;

d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;

e) opere di arredamento e di rinnovo dell’arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).

La Regione si riserva di aggiornare e adeguare quanto previsto nel presente Programma 2003, in merito all’ammissibilità e alle modalità di finanziamento degli interventi inerenti gli “alloggi vacanza”, in relazione a quanto previsto dai provvedimenti attuativi in corso di assunzione.

1.5 Criteri di valutazione

Le proposte progettuali concernenti le tipologie di intervento ritenute ammissibili in relazione alla loro conformità con quelle previste dal paragrafo 1.4 saranno valutate sulla base:

* della coerenza interna (efficienza), intesa come qualità tecnico-funzionale ed economica del progetto/investimento;

* della coerenza esterna (efficacia), intesa come capacità del progetto di dare attuazione ai principi di politica turistica assunti dal Programma 2003 (cfr. par. 1.1).

La valutazione, ai fini della formazione della graduatoria di cui al par. 2.3, sarà effettuata verificando per ciascuna proposta i seguenti elementi progettuali.

Coerenza interna.

* Fattibilità del progetto, in relazione a:

* conformità tecnico-normativa;

* cantierabilità (idoneità urbanistica, autorizzazioni ottenute o in corso).

* Qualità del progetto, in relazione a:

* Qualità e completezza della metodologia progettuale e di investimento adottata ( entità e redditività dell’investimento, ottimizzazione dei costi, innovazione tecnologica e gestionale, organizzazione aziendale, strategia commerciale....).

Coerenza esterna.

* Contributo allo sviluppo turistico-economico locale, in relazione a:

* creazione di nuova attività ricettiva o di servizio turistico imprenditoriale;

* creazione di nuova attività ricettiva o di servizio turistico non imprenditoriale;

* creazione di nuovi posti letto (solo per strutture ricettive);

* miglioramento dell’offerta ricettiva.

Nel rispetto dei criteri di valutazione indicati, la Regione provvederà alla definizione di apposite “Procedure di valutazione” che stabiliranno l’entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti. Le “Procedure di valutazione” potranno selezionare ed adeguare, in relazione a specifiche tipologie di intervento nonché alla natura dei beneficiari, gli indicatori sopra individuati ritenuti più appropriati per garantire la corretta verifica della coerenza interna e esterna delle varie proposte progettuali.

Le “Procedure di valutazione” prevederanno l’esclusione dell’iniziativa nel caso in cui uno o più indicatori finalizzati alla valutazione della coerenza interna, considerati determinanti ai fini dell’idoneità, non risultino soddisfatti; tra questi, in particolare, la rapida cantierabilità degli interventi sarà considerata condizione vincolante per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Programma 2003 in relazione ai fabbisogni turistico-ricettivi discendenti dall’evento olimpico nonché dall’insieme delle iniziative e degli effetti a questo collegati.

Di conseguenza gli interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati saranno esclusi.

Nei casi in cui gli indicatori considerati determinanti ai fini dell’idoneità risultino soddisfatti, la valutazione della coerenza interna e esterna consentirà l’attribuzione di un punteggio base per ognuna delle proposte progettuali presentate a cui verrà sommato il punteggio relativo alle “priorità” descritte al successivo par. 1.6. ai fini della formazione della graduatoria finale.

Infine si precisa che nei casi di piccole e medie imprese in corso di costituzione al momento della presentazione della domanda, l’ammissibilità della stessa potrà essere confermata solo nei casi in cui l’avvenuta costituzione sia documentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza dei termini di candidatura. Nel caso di “ditte/imprese individuali” si considera equivalente la comunicazione dell’attribuzione del n° di Partita I.V.A.

1.6 Priorità

Al punteggio base attribuito alle proposte progettuali idonee verrà sommato un punteggio aggiuntivo in relazione alle priorità individuate sia in relazione alle tipologie di intervento, sia agli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono.

1.6.1 Tipologie di intervento prioritarie

Verrà assegnato un punteggio variabile e cumulabile in relazione alla tipologia di intervento secondo l’ordine di priorità qui di seguito indicato:

1. Realizzazione di nuove strutture alberghiere classificabili “cinque stelle”, “quattro stelle” e “tre stelle” secondo la normativa vigente.

2. Realizzazione di “alloggi vacanze” mediante costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di complessi residenziali costituiti e interessanti almeno 15 unità abitative (art. 5, lettere a) e b) della L.R. 22/2002) nel rispetto dei provvedimenti regionali attuativi in materia.

3. Realizzazione di nuove strutture alberghiere e nuove “Case e appartamenti per Vacanza (CAV)/Residence” la cui capacità in termini di posti letto non sia inferiore a 100 posti letto (autorizzabili secondo le norme vigenti).

4. Realizzazione di nuovi posti letto nelle strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti, in misura non inferiore al 30% di quelli già in dotazione e comunque non meno di 25 posti letto.

5. Interventi di miglioramento nelle strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti che interessino almeno il 40% dei posti letto autorizzati.

6. Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche - interessanti l’intero complesso ricettivo - nelle strutture alberghiere e nelle “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence” esistenti .

7. Realizzazione presso strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti di nuovi impianti e nuove strutture complementari di pertinenza.

8. Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV - Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e bed&breakfast, presso “dimore storiche”.

1.6.2 Ambiti territoriali di intervento prioritari

In relazione all’ambito territoriale ma unicamente per le tipologie “prioritarie” di cui al par. 1.6.1 (fatto salvo quanto sotto precisato per alcune tipologie) verrà assegnato un ulteriore punteggio aggiuntivo alle proposte progettuali ricadenti negli ambiti sotto elencati e secondo l’ordine di priorità indicato:

* nei Comuni dell’area olimpica, così come definita nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica, approvata con D.G.R del 9/4/2001, n.45-2741 (pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, Supplemento al n. 16 del 18/4/2001);

* nei Comuni facenti parte di bacini turistici transfrontalieri (i bacini turistici sono quelli definiti ai sensi della L.R. n. 75/1996 e s.m.i. e che confinano con i territori francesi o svizzeri);

* nei territori non compresi nelle aree DOCUP 2000-06 (non compresi in zone obiettivo 2 e a “regime transitorio” - phasing out- );

* nei Comuni facenti parte di Comunità Montane.

L’ulteriore punteggio aggiuntivo assegnabile in relazione all’ambito territoriale di priorità alle iniziative realizzate nei Comuni compresi nell’area olimpica o nei bacini turistici transfrontalieri verrà altresì attribuito alle tipologie di intervento di cui al par. 1.4, lettere a), b), c) d) anche se non aventi le caratteristiche di priorità indicate al par. 1.6.1.

1.6.3 Criteri per la quantificazione dei punteggi aggiuntivi di ambito

Ai fini della quantificazione dei punteggi aggiuntivi da attribuire alle proposte progettuali in relazione agli ambiti territoriali prioritari di cui al precedente par. 1.6.2, le “Procedure di valutazione” stabiliranno i singoli punteggi secondo i criteri qui di seguito precisati.

Per le iniziative ricadenti nell’area olimpica l’ulteriore punteggio aggiuntivo è attribuito con valore variabile in relazione alla localizzazione degli interventi secondo il seguente ordine prioritario (*):

* Comuni olimpici e Comuni distanti 30’ dai Comuni olimpici.

* Comuni distanti 60’ dai Comuni olimpici.

(*) La classificazione dei Comuni in base ai tempi di accessibilità è quella definita dalla Valutazione Ambientale Strategica in relazione ai fabbisogni ricettivi discendenti dall’evento olimpico.

Per le iniziative ricadenti nei Comuni facenti parte dei bacini turistici transfrontalieri l’ulteriore punteggio aggiuntivo è attribuito secondo un valore non inferiore a quello attribuito nel caso di Comuni distanti 60’ dalle sedi dei Giochi Olimpici.

Per le iniziative ricadenti nei territori non compresi nelle aree DOCUP 2000-06 o nei Comuni facenti parte di Comunità Montane l’ulteriore punteggio aggiuntivo è, in entrambi i casi, di pari entità nonché inferiore a quello assegnato per la localizzazione nei Comuni distanti 60’ dai Comuni olimpici.

Gli ulteriori punteggi aggiuntivi assegnabili in relazione agli ambiti di intervento non sono cumulabili tra loro; nei casi di iniziative ricadenti nei Comuni compresi in più di uno degli ambiti territoriali prioritari individuati di cui al par. 1.6.2 verrà attribuito il punteggio più elevato.

1.7 Beneficiari

PMI operanti (o in corso di costituzione) nel settore turistico e della ricettività alberghiera e extralberghiera; imprese agricole limitatamente alle iniziative agrituristiche; organismi/enti “no profit” (limitatamente ad iniziative di carattere non imprenditoriale); soggetti privati (limitatamente alle iniziative di “bed&breakfast”, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e di “alloggi vacanza”, ai sensi della L.R. n. 22 del 30/9/2002).

1.8 Entità dei contributi

Per la realizzazione delle iniziative progettuali ammissibili descritte al paragrafo 1.4 del presente Programma annuale 2003, la Regione sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti e di regolamentazione delle attività turistico-ricettive concederà :

A. Contributo in conto capitale, a favore di piccole e medie imprese, fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di intervento di cui al par.1.4, lettere a, b, c, d (tipologie alberghiere e extralberghiere limitatamente alle “Case Appartamenti Vacanza/Residence”) esclusivamente nei casi in cui comportino un investimento minimo ammissibile di 200.000,00 Euro. Il contributo massimo concedibile per tali interventi non potrà superare 5.000.000,00 di Euro. Le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, possono inoltre beneficiare (per le stesse tipologie di intervento e costo = a 200.000,00 Euro) di un ulteriore contributo aggiuntivo in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis” (cumulabile con il precedente) ovvero fino alla misura massima del 30% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 100.000,00 Euro, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria di riferimento (vedi: Regolamento CE N. 69/2001 del 12/1/2001 - G.U.C.E. L10/30 del 13/1/2001); in particolare tali modalità prevedono che i soggetti beneficiari di questa tipologia di contributo (anche in attuazione di programmi e provvedimenti di aiuto diversi dal presente nonché per iniziative diverse) non possano ottenere, nell’arco di un triennio, contributi assegnabili con lo stesso principio “de minimis” se non nel limite massimo e onnicomprensivo di 100.000,00 Euro. In ogni caso il contributo complessivamente assegnabile (7,5 o 15% più “de minimis”) non potrà superare i 5.000.000,00 di Euro=

B. Contributo in conto capitale, a favore di piccole e medie imprese, fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di intervento di cui al par.1.4, lettera e (parcheggi pertinenziali) e lettera g (servizi turistici) esclusivamente nei casi in cui comportino un investimento minimo di 100.000,00 Euro. Il contributo massimo concedibile per tali interventi non potrà superare 1.300.000,00 Euro.

C. Contributo in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis”, a favore di piccole e medie imprese (comprese le imprese agricole per iniziative agrituristiche) ovvero fino alla misura massima del 50% della spesa ammissibile (elevabile fino al 60% nel caso di “dimora storica”) e comunque non superiore a 100.000 Euro, secondo le modalità stabilite in materia di “de minimis” (vedi il precedente punto A), per gli interventi di cui al par. 1.4 lettere a, b, c, d, e, g, (limitatamente alle tipologie proprie dell’impresa) che comportino un investimento minimo ammissibile di 50.000,00 Euro.

D. Contributo in conto capitale a favore di enti e organismi “no profit”, fino alla misura massima del 50% (elevabile fino al 60% nel caso di “dimora storica”) esclusivamente per gli interventi di realizzazione di foresterie presso “dimore storiche”, di cui al par. 1.4 lettera b, e di servizi turistici, di cui alla lettera g, a gestione non imprenditoriale, che comportino un investimento minimo ammissibile di 50.000,00 Euro; in ogni caso il contributo massimo concedibile non potrà superare 200.000,00 Euro.

E. Contributo in conto capitale a favore di enti e organismi “no profit”, fino alla misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile esclusivamente per gli interventi di miglioramento anche mediante ristrutturazione di “Case per ferie” esistenti (e strutture assimilate, ai sensi della L.R. n.31/85 e s.m.i., Titolo II°), compreso l’adeguamento a norme e disposizioni vigenti (quale, ad esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche), di cui al par. 1.4 lettera d, che comportino un investimento minimo ammissibile di 25.000,00 Euro; in ogni caso il contributo massimo concedibile non potrà superare 300.000,00 Euro.

F. Contributo in conto capitale a favore di soggetti privati esclusivamente per interventi finalizzati all’attività di bed&breakfast presso “dimore storiche”, di cui al par. 1.4 lettera b, che comportino un investimento minimo ammissibile di 10.000,00 Euro, fino alla misura massima del 60% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 150.000,00 Euro. Contributo in conto capitale a favore di soggetti privati esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria di “dimore storiche” e di “giardini storici” finalizzati ala loro apertura al pubblico e alla visita di cui al par. 1.4 lettera g, che comportino un investimento minimo ammissibile di 8.000,00 Euro, fino alla misura massima del 60% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 100.000,00 Euro.

G. Contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese o di soggetti privati che intendono realizzare “alloggi vacanza” di cui al par. 1.4 lettera f - nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2002 e dai relativi provvedimenti regionali attuativi - secondo la seguente casistica.

* Per la realizzazione di complessi residenziali (costituiti almeno da 10 unità immobiliari da destinare ad “alloggi vacanza” come previsto dalla L.R. n.22/2002):

* contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ammissibile e comunque non superiore a 5.000.000,00. Euro;

* Per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad “alloggi vacanza”:

* contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000,00 Euro per ogni unità immobiliare acquistata; il contributo massimo complessivamente concedibile a ciascun beneficiario è di 150.000,00 Euro;

* contributo in conto capitale a favore di soggetti privati nella misura massima del 20% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 20.000,00 Euro per ogni unità immobiliare acquistata; il contributo massimo complessivamente concedibile a ciascun beneficiario è di 100.000,00 Euro.

* Per la ristrutturazione e la riqualificazione di complessi residenziali composti da almeno quattro unità immobiliari da destinare ad “alloggio vacanza”:

* contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ammissibile e comunque non superiore a 6.000,00 Euro per ogni unità immobiliare ristrutturata/riqualificata; ai fini dell’ammissibilità al contributo l’investimento minimo richiesto è di 40.000,00 Euro per ogni unità immobiliare; il contributo massimo complessivamente concedibile a ciascun beneficiario è di 60.000,00 Euro;

* Per l’acquisto, la ristrutturazione, l’adattamento di complessi alpini, o porzioni di questi, costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad “alloggi vacanza”:

* contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ammissibile e comunque non superiore a 250.000,00 Euro.

* Per l’arredamento (comprensivo delle attrezzature di cucina e dei servizi) degli “alloggi vacanza” realizzati, acquistati, ristrutturati, riqualificati, adattati secondo le modalità di cui ai punti precedenti:

* contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ammissibile e comunque non superiore a 2.000,00 Euro per ogni unità immobiliare; ai fini dell’ammissibilità al contributo l’investimento minimo richiesto è di 7.000,00 Euro per ogni unità immobiliare;

* contributo in conto capitale a favore di soggetti privati nella misura massima del 20% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 3.000,00 Euro per ogni unità immobiliare; ai fini dell’ammissibilità al contributo l’investimento minimo richiesto è di 5.000,00 Euro il contributo massimo complessivamente concedibile a ciascun beneficiario è di 15.000,00 Euro.

L’investimento (o spesa) minimo ammissibile è computato al netto dell’I.V.A., salvo i casi documentabili in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario.

1.9 Spese ammesse

Per le tipologie di intervento realizzate da piccole e medie imprese turistiche, enti “no profit” e soggetti privati (par. 1.4) le spese ammissibili sono le seguenti:

* lavori e opere edili compresi gli impianti tecnici; acquisto di terreni e immobili, connesso con la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento dal presente Programma annuale 2003, computato nella misura del 10% dell’investimento complessivo; forniture di arredi e attrezzature anche informatiche, solo se comprese e connesse con lavori e opere di natura edile; spese tecniche di progettazione.

Per quanto concerne le tipologie di intervento finanziabili definite al par. 1.4, realizzate dai soggetti beneficiari di cui al par. 1.7, le spese sostenute, conformi a quelle sopra elencate, saranno ritenute ammissibili solo se l’inizio dei lavori, dichiarato ai sensi di legge, relativo al progetto presentato risulterà successivo alla presentazione della domanda di contributo, in armonia anche con quanto stabilito dagli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale” (Comunicazione 98/C 74/06, pubblicata sulla G.U.C.E. 74/9 del 10/3/1998).

Ne consegue che i documenti comprovanti le spese sostenute dovranno riferirsi al periodo successivo a tale domanda.

1.10 Spese non ammissibili

Tutte quelle non comprese tra quelle ammissibili. In particolare:

* l’I.V.A. che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;

* le spese inerenti l’acquisto di attrezzature di “corredo” all’attività turistica e di beni di consumo quali: stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti similari, biancheria e tovagliati, scorte varie, ecc.

* l’acquisto di immobili già destinati e in uso secondo l’attività prevista dal progetto presentato ai fini del contributo;

* opere non strettamente pertinenti, in via esclusiva, alla struttura o impianto oggetto della richiesta di contributo.

1.11 Piano finanziario

Il Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica utilizzabile per il finanziamento dell’insieme delle iniziative comprese nel Programma degli interventi 2003, al momento quantificato secondo gli stanziamenti del “Bilancio pluriennale della Regione 2003-2005" (in corso di approvazione), sarà definito nella sua entità complessiva nel corso dell’esercizio finanziario regionale 2003.

L’entità delle quote destinate agli Istituti di garanzia al credito, da definire nell’ambito del valore complessivo del Fondo summenzionato, sarà pertanto stabilita con successivo provvedimento regionale.

Con detto provvedimento sarà inoltre stabilita l’eventuale articolazione ed entità delle quote del Fondo in relazione alle tipologie di intervento (par. 1.4) e alle categorie di beneficiari ammissibili. Nel caso in cui gli interventi ritenuti ammissibili a contributo non esauriscano l’importo destinato alla loro quota di riferimento sarà possibile procedere ad una diversa ripartizione delle risorse disponibili, al fine di ottimizzarne l’uso e garantire il finanziamento del numero massimo di interventi idonei.

Il Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica per l’anno 2003 potrà beneficiare di eventuali economie di gestione derivanti dall’attuazione dei precedenti Programmi o di altre risorse di provenienza statale assegnate per analoghe finalità. L’utilizzo di eventuali maggiori disponibilità del Fondo, secondo l’articolazione delle quote sopra citate, sarà stabilita con provvedimento regionale specifico o con decisione assunta contestualmente all’approvazione delle graduatorie di idoneità.

1.12 Indicatori fisici e di impatto

Ai fini della valutazione del presente Programma saranno utilizzati i seguenti indicatori:

* N° nuove attività ricettive create o potenziate.

* N° nuovi posti letto creati.

* N° interventi ricettivi di riuso del patrimonio immobiliare esistente.

* N° interventi ricettivi riguardanti dimore storiche.

* N° nuovi servizi turistici.

* N° nuovi posti di lavoro a regime.

2. Interventi ricettivi, complementari e servizi turistici. Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione qui di seguito descritte si riferiscono alle proposte progettuali relative alle tipologie di intervento descritte al paragrafo 1.4 della sezione “Indirizzi e criteri” del Programma annuale degli interventi 2003. Tali modalità descrivono le procedure di candidatura, di selezione delle proposte, di assegnazione e di liquidazione dei contributi e di attuazione degli interventi

2.1 Procedure di candidatura

Le candidature dovranno essere presentate mediante la predisposizione di un Dossier di candidatura da redigere, per ogni intervento proposto, secondo le modalità di seguito descritte.

Il Dossier di candidatura dovrà essere presentato alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica e Interventi comunitari in materia turistica, Via Magenta, 12 - 10128 Torino entro i successivi 60 giorni lavorativi (si considerano esclusi i sabati e le domeniche nonché eventuali festività nazionali) dalla data di pubblicazione del presente Programma annuale degli interventi 2003 e della relativa modulistica di candidatura, da approvarsi con specifico provvedimento dirigenziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Successivamente alla pubblicazione del Programma annuale degli interventi 2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il Programma sarà divulgato tramite il sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it); sullo stesso sito sarà indicata la data entro cui dovranno essere presentate le domande di candidatura.

Il Dossier di candidatura dovrà essere presentato a mezzo posta, mediante Raccomandata R.R., e in relazione alla scadenza di cui sopra farà fede la data del timbro postale.

Copia della sola Domanda di finanziamento dovrà essere inviata, per conoscenza, anche ai Comuni sedi degli interventi per i quali si richiede il contributo a mezzo posta ordinaria.

I documenti costituenti il Dossier di candidatura presentato alla Regione Piemonte dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

La gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, è demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 - TORINO, ente strumentale della Regione Piemonte.

2.2 Dossier di candidatura

Il Dossier di candidatura relativo a ciascun intervento proposto dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta a tal scopo e comprenderà obbligatoriamente:

* Domanda di finanziamento in bollo.

* Relazione generale sull’intervento.

* Progetto definitivo dell’intervento.

La documentazione e gli Allegati indicati e specificamente richiesti dalla modulistica di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente forniti insieme al Dossier di candidatura pena la “non accettabilità” dell’istanza (cfr. par. 2.3).

La modulistica da utilizzare è disponibile e in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Turismo Sport Parchi, Settore Offerta Turistica, Via Magenta 12, Torino o reperibile attraverso il sito Internet: www.regione.piemonte.it

* Domanda di finanziamento.

Il modulo relativo alla Domanda di finanziamento dovrà essere reso legale mediante l’apposizione della marca da bollo prevista dalle norme vigenti, compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni in esso contenute e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, dell’organismo/ente “no profit” o dal soggetto privato proponente. La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti pena la mancata ammissibilità della domanda.

* Relazione generale sull’intervento

La Relazione generale dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo, compilato in tutte le sezioni e capitoli richiesti in relazione alla tipologia di intervento proposta; in generale la Relazione dovrà fornire:

* un’analisi del contesto locale e turistico in cui si inserisce la proposta progettuale (punti di forza, punti di debolezza, vincoli, opportunità);

* un’illustrazione ampia delle motivazioni che hanno portato alla proposta progettuale, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi;

* una descrizione completa e articolata dei caratteri tecnici, urbanistici, economico-finanziari, gestionali, occupazionali, turistico-commerciali dell’intervento;

* piano finanziario e di gestione, strategia commerciale, ecc...

* altri elementi e dati utili alla valutazione.

AVVERTENZE

* Per quanto concerne la predisposizione del Dossier di Candidatura la Regione si riserva, nel corso dell’iter di presentazione delle candidature, qualora risulti necessario, di specificare eventuali aspetti interpretativi connessi con la documentazione e le informazioni richieste, dandone comunicazione nelle forme previste nonché atte a garantire la massima diffusione e trasparenza.

* Progetto definitivo dell’intervento

Il progetto definitivo dell’intervento è costituito, nel caso di lavori e opere edili e impianti, dagli elaborati grafici, tecnici e contabili relativi a tali opere e deve essere obbligatoriamente allegato al Dossier di candidatura.

Per la redazione del progetto definitivo, in particolare circa il contenuto degli elaborati grafici e tecnici richiesti, dovranno essere utilizzate le indicazioni contenute nella citata modulistica.

Gli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto definitivo devono essere sottoscritti da tecnici abilitati.

2.3 Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità

Le candidature presentate in attuazione del Programma annuale 2003 saranno oggetto:

* di verifica sotto il profilo formale;

* di valutazione di merito.

Le proposte progettuali presentate mediante la predisposizione dei Dossier di candidatura saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale ossia della conformità con quanto stabilito dal Programma annuale 2003 e dalle presenti modalità di attuazione per quanto concerne: tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta (ad es: mancata autenticazione della firma del richiedente, mancata sottoscrizione degli elaborati grafici e tecnici da parte di tecnici abilitati,...), rispetto dei tempi.

I Dossier di Candidatura che a seguito della verifica preliminare risulteranno: presentati oltre il termine stabilito, non completi dei documenti e delle informazioni richieste (da fornire secondo la modulistica predisposta), il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento, con i tipi di contributo previsti e con i beneficiari ritenuti ammissibili dal Programma annuale 2003 o, infine, i cui lavori siano iniziati prima della presentazione della domanda, saranno giudicati “non accettabili” e, pertanto, le relative proposte progettuali escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dall’ammissione al contributo.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli Uffici regionali potranno richiedere al candidato, entro un termine allo scopo stabilito, di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata nel merito.

La valutazione di merito delle proposte progettuali descritte nei Dossier di candidatura, ai fini della selezione degli interventi da ritenere idonei e ammissibili al finanziamento in relazione alle risorse disponibili, sarà effettuata sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel Programma annuale 2003 (par. 1.5 e 1.6) mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà la formulazione di graduatorie aperte degli interventi idonei e ammissibili al finanziamento nonché di stabilire l’entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione dei Dossier di candidatura.

La graduatoria è approvata con provvedimento amministrativo entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Dossier di Candidatura.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i tempi per l’avvio e la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute.

Gli interventi dovranno comunque essere realizzati non oltre i due anni successivi alla data del provvedimento di ammissione al contributo nel caso di importi di investimento ammessi fino a Euro 2.500.000,00; non oltre i tre anni fino a Euro 5.000.000,00 e, infine, non oltre i cinque anni per importi superiori a Euro 5.000.000,00 (se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati). Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

2.4 Realizzazione degli interventi, varianti.

Successivamente alla comunicazione da parte della Regione Piemonte, Direzione regionale Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, il titolare o il legale rappresentante dell’intervento ammesso al finanziamento dovrà confermare formalmente l’accettazione del contributo e sottoscrivere un atto di impegno alla realizzazione e alla successiva gestione dello stesso secondo le modalità e i tempi stabiliti, pena la revoca del contributo assegnato.

La realizzazione dell’intervento dovrà essere conforme al progetto definitivo approvato e finanziato. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto definitivo approvato, apportate in sede esecutiva, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo.

In ogni caso, qualsiasi variante del progetto definitivo, che non ne modifichi l’impostazione originale, dovrà essere preventivamente sottoposta alla Regione Piemonte, che si pronuncerà in merito entro i 30 giorni successivi; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione la variante si intende accolta.

L’eventuale incremento del costo d’investimento totale dell’intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell’approvazione del progetto definitivo.

2.5 Liquidazione dei contributi

I contributi saranno liquidati secondo le seguenti modalità:

* 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell’inizio dei lavori, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa con il principio di escussione a prima richiesta, pari all’importo dell’acconto di contributo richiedibile;

* ulteriore 30% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, previa presentazione di fideiussione, bancaria o assicurativa con il principio di escussione a prima richiesta, di importo pari all’acconto di contributo richiedibile;

* il restante 20% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo tale da comportare la restituzione di parte del contributo erogato, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata.

I contributi potranno inoltre essere liquidati anticipatamente nella misura del 100% ad avvenuta dimostrazione dell’inizio lavori previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa con il principio di escussione a prima richiesta, di importo pari all’intero contributo richiesto. Nel caso di rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo tale da comportare la restituzione di parte del contributo erogato, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata.

In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un’unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi stabiliti di completamento degli interventi la Regione Piemonte, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2.6 Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo.

Gli interventi realizzati con i contributi assegnati in base al presente Programma sono vincolate alla specifica destinazione d’uso o di attività per la durata di 10 anni.

Qualora intenda rinunciare al contributo il beneficiario deve darne immediata comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Turismo, Sport, Parchi - Settore Offerta turistica, Via Magenta, 12 - 10128 TORINO.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste.

Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine dei lavori e delle modalità di attuazione del progetto determina la revoca del contributo.

In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto, opportunamente rivalutate.

Il contributo assegnato a favore di piccole e medie imprese non è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente disposti per la realizzazione del progetto approvato se non nei limiti massimi permessi dalle norme comunitarie in materia.