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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2003, n. 28-8861

Banca delle valvole cardiache e dei segmenti vascolari umani: individuazione Centro di riferimento regionale

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

La Legge 91/99 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” attribuisce alle Regioni il compito di individuare le Banche dei tessuti.

Il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1997 - 1999 approvato con L.R. n. 61/97 nell’ All. B, par. 9 “Promozione e sviluppo dei trapianti di organi e tessuti” prevede l’istituzione di Centri di Riferimento Regionali nell’ambito delle attività di innesto di tessuti. Tra questi si colloca la Banca delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani.

Allo scopo di ovviare la carenza in ambito regionale di Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani si ritiene opportuno istituire una Banca Regionale al fine di ottimizzare le risorse tecniche ed umane necessarie al prelievo, preparazione, conservazione, gestione e allocazione delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani.

Valutato di dover provvedere all’individuazione a livello regionale di un Centro di Riferimento per questa attività, attribuendo allo stesso i compiti di seguito elencati:

1. Selezionare, certificare, conservare e distribuire le Valvole Cardiache e i Segmenti Vascolari Umani prelevate in ambito regionale;

2. coordinare la raccolta e l’analisi dei risultati clinici regionali dell’attività relativa all’innesto delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani;

3. collaborare a livello nazionale alla promozione e certificazione degli sviluppi tecnico-scientifici della Banca delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani.

Premesso che l’individuazione di Centri di Riferimento Regionali avviene di norma con legge di Piano o, a norma della L.R. n. 61/97, All. A - par. 2.3 - pag. 51, con appositi atti della Giunta Regionale sulla base della esperienza acquisita dal Centro.

Considerato che l’Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino ha già provveduto a predisporre procedure e linee guida relative a tutta la gestione delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani.

Considerato, inoltre, che presso l’Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna è già istituita la Banca di Sangue Placentare consentendo in tale modo una razionalizzazione delle attività di banking.

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare l’Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino quale sede di Riferimento Regionale per la Banca delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani.

La Banca opererà in diretta collaborazione con il Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi e di tessuti che ai sensi della D.G.R. n. 22 -29192 del 24.01.2000 sovrintende le banche di tessuti per trapianti.

Il Centro di Riferimento, come previsto dal P.S.R., sarà sottoposto a verifica annuale relativa al mantenimento costante delle caratteristiche specifiche che lo contraddistinguono, il Centro stesso è tenuto alla compilazione di una relazione annuale sulla attività svolta da inviare agli uffici regionali competenti.

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Trapianti espresso nella seduta del 12.12.2002;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la L 91/99;

vista la L.R. 61/97;

vista la D.G.R. 22-29192 del 24.01.2000;

visto il parere positivo del CO.RE.S.A. espresso in data 05.03.2003;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

· di individuare, per le motivazioni in premessa indicate, l’Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino quale sede di Riferimento Regionale per la Banca delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari Umani;

· di dare atto che la Banca opererà in diretta collaborazione con il Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi e di tessuti che ai sensi della D.G.R. n. 22-29192 del 24.01.2000 sovrintende le banche di tessuti;

· di approvare la relativa organizzazione aziendale del Centro a condizione che lo sviluppo dello stesso non determini costi superiori a quelli definiti compatibili dalla Giunta Regionale con le proprie disposizioni annuali di programmazione finanziaria, secondo le opportune valutazioni della Direzione Aziendale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)