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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 106-9186

Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 - Piano inerti ai sensi della l.r. 30/1999 e della deliberazione G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001

A relazione del Presidente Ghigo e degli Assessori Laratore, Cavallera:

La deliberazione G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001 con la quale è stata approvata la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riconosce sostenibile, sotto il profilo ambientale il programma dei lavori per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Al fine di garantire il livello di sostenibilità ambientale anche nella fase esecutiva la deliberazione prevede, tra l’altro, la predisposizione da parte di Toroc del Piano inerti ai sensi della l.r. 30/1999. Il piano, nell’intendimento della V.AS., conformemente alla l.r. citata, deve ottimizzare l’utilizzo dei materiali prevedendo, per gli interventi previsti, una specifica tipologia di materiale per consentire un impiego razionale di tutte le risorse disponibili anche di quelle prodotte dagli stessi cantieri e di quelle che, normalmente prodotte nel comparto estrattivo, restano inutilizzate.

Il Piano inerti richiesto deve pertanto essere congruo con gli indirizzi normativi previsti dalla l.r. 30/1999. In questa ottica, il Piano deve considerare prioritariamente l’utilizzo dei materiali derivanti dai lavori dei cantieri, prevedendone l’uso all’interno dei singoli lotti del medesimo progetto o in altri interventi, che rientrano nel programma olimpico, predisponendo una successione dei singoli lavori che consenta la disponibilità delle risorse.

Un’altra priorità è costituita dall’impiego di sfridi di cave di pietre ornamentali o di materiali disponibili a seguito di interventi di ricalibratura di sezioni di alvei fluviali per mantenere i corsi d’acqua in condizioni di sicurezza idraulica.

In ottemperanza alla deliberazione n. 45-2741 del 9 aprile 2001 Toroc ha consegnato una prima relazione di Piano, in data 30 novembre 2001, in cui sono state proposte le linee-guida e di indirizzo per il reperimento dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal programma olimpico.

La relazione prevede un aggiornamento semestrale del piano in funzione dello sviluppo dei lavori, schede revisionali per ciascun progetto ed un monitoraggio sul reale andamento del flusso dei materiali.

Successivamente Toroc ha provveduto ad aggiornare il Piano senza tuttavia giungere ad una definizione operativa delle necessità di reperimento del materiale.

A seguito di incontri con la provincia di Torino e con il Settore regionale competente Toroc in data 17 aprile 2003 ha provveduto ad inviare la versione definitiva del Piano inerti.

Il documento esamina le necessità dei quantitativi occorrenti, suddivisi per tipologia di impiego, sottolineando che le stime possono essere suscettibili di variazione in sede di progettazione esecutiva e prendendo atto che ANAS, la provincia di Torino e SITAF non hanno fornito dati per quanto riguarda gli interventi di propria competenza.

Il Piano suddivide gli interventi del programma olimpico in due; uno riferito all’area metropolitana e l’altro all’area di monte.

Nell’area metropolitana sono previsti interventi riferibili, quasi esclusivamente, a realizzazioni di tipo urbanistico che richiedono materiali da destinare al confezionamento di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi; l’uso sopra individuato richiede caratteristiche dei materiali di cava di particolare pregio che richiedono impianti di trattamento di notevole impegno economico e l’individuazione di nuovi siti in ambiti territoriali già ampiamente impegnati da altre attività; per questo motivo il Piano considera sufficiente la struttura estrattiva, compresi gli annessi impianti di trattamento, esistente nell’area metropolitana.

Per l’area di monte sono previsti interventi sulla viabilità per un adeguamento alle nuove esigenze trasportistiche ed interventi edilizi.

A seguito dell’analisi dei fabbisogni dell’area montana il Piano individua i fabbisogni di materiali dei singoli cantieri, riferiti ad interventi sulla viabilità, e le relative tipologie richieste, in funzione del cronoprogramma stabilito, privilegiando prioritariamente i materiali prodotti dai cantieri stessi e l’utilizzo di sfridi delle cave di pietre ornamentali del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, Luserna S. Giovanni e Rorà. E’ da sottolineare che la copertura dei fabbisogni del cantiere per l’autostrada Airasca-Pinerolo, i cui lavori sono già appaltati, è stata individuata attraverso l’utilizzo dei materiali provenienti da interventi di ricalibratura del Chisone già approvati.

Per quanto riguarda il reperimento di inerti da destinare al confezionamento di calcestruzzi, di conglomerati bituminosi e ad altri usi in cui siano richieste particolari specifiche dei materiali il Piano fa riferimento a cave già attive nella zona di pianura particolarmente nel bacino estrattivo lungo Po a Sud di Torino. Del resto i quantitativi stimati non consigliano l’apertura di nuove cave soprattutto in ambiti territoriali di montagna e di media valle in cui nuove attività estrattive verrebbero a realizzare rilevanti impatti ambientali dovuti alle caratteristiche ambientali e al coinvolgimento di significative superfici in relazione alla limitata potenza dei giacimenti disponibili.

Il Piano pertanto esclude l’apertura di nuove cave sia per quanto riguarda i materiali per rilevati e per riempimento sia per quelli destinati ad usi pregiati.

Vista la l.r. 69/1978;

vista la l.r. 69/1978;

vista la l.r. 40/198;

vista la l.r. 30/1999;

vista la Legge 285/2000;

la Giunta Regionale, all’unanimità,

delibera

1. di prendere atto che il Piano inerti, presentato da TOROC in data 17 aprile 2003 è coerente con le indicazioni della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) approvata con deliberazione n. 45-2741 del 9 aprile 2001 e con la l.r. 30/1999.

2. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale nella fase di realizzazione del programma è necessario che siano messe in atto le seguenti azioni di controllo e di verifica:

- i singoli progetti devono prevedere il reperimento dei materiali necessari secondo le indicazioni del Piano inerti presentato da TOROC;

- le previsioni di Piano devono essere aggiornate qualora lo sviluppo dei singoli lavori modifichi il cronoprogramma previsto; in proposito, nei limiti consentiti dalla progettazione definitiva, devono essere appaltati prioritariamente i lavori in cui sia previsto un esubero di materiale per consentirne l’utilizzo in altri cantieri;

- ogni sei mesi deve essere predisposta una relazione di verifica per monitorare lo stato di fatto e per modificare i siti di reperimento o di deposito e stoccaggio qualora si riscontrino elementi di criticità;

- il quantitativo di materiali, pari a 435.000 m 3, previsto nel Piano e destinato alla realizzazione dei rilevati e dei sottofondi, deve essere reperito nel bacino estrattivo di Bagnolo P.te, Luserna S. Giovanni e Rorà, utilizzando gli sfridi derivanti dalla coltivazione dei giacimenti di pietre ornamentali. Il materiale di sfrido deve essere recuperato dai piazzali di cava, ove è depositato in via provvisoria, e dalle discariche minerarie, attualmente attive ed autorizzate. Il prelievo dalle discariche, sopra citate, rientra nella categoria B1, 25/d - B2, 59/d dell’Allegato C alla l.r. 40/1998, come modificato con deliberazione n. 75-5611 del 19 marzo 2002;

- al fine di mitigare gli eventuali impatti sulla viabilità, in relazione all’utilizzo nei cantieri di destinazione, le modalità di trasporto degli sfridi di cui al punto precedente devono essere stabilite in sede di autorizzazione dei singoli progetti;

- i siti di collocazione definitiva o di deposito provvisorio, in attesa di utilizzo, dei materiali di scavo, come definiti dall’art. 1 commi 17, 18 e 19 Legge 443/2001, devono essere individuati in sede progettuale ed autorizzati ai sensi della l.r. 56/1977 s.m.i. art. 56. La collocazione definitiva dei materiali di scavo deve essere individuata tramite progetti di recupero ambientale di aree già compromesse sotto il profilo ambientale.

3. Le singole stazioni appaltanti i lavori, previsti nel programma olimpico, sono tenute a predisporre i relativi bandi di aggiudicazione coerentemente con il Piano inerti e con quanto previsto ai punti precedenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)