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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003
Codice 5
D.D. 23 aprile 2003, n. 47
Approvazione avviso pubblico per la domanda di contributo regionale ai Comuni per lanno 2003 da destinarsi al finanziamento per la formulazione e ladozione dei Piani Comunali di Coordinamento degli Orari - PCO
La Legge regionale 6 aprile 1995 n° 52, allart. 5 prevede che i Comuni adottano il PCO (Piano di Coordinamento degli Orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo" con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città.
La stessa legge prevede, allart. 4, che la Regione possa concedere contributi ai Comuni per la formulazione e ladozione dei Piani di Coordinamento degli Orari.
Detti contributi sono concessi, secondo i criteri definiti con la D.G.R. n°1-2765 del 17 aprile 2001 , nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune o dai Comuni per lelaborazione del Piano di Coordinamento degli Orari (PCO)
Con D.G.R. n° 75-8981 del 7/04/2003 sono stati accantonati ed assegnati alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega sul cap. 10926/03 (A 100895) i fondi per finanziare la progettazione da parte dei Comuni dei suddetti Piani di coordinamento degli orari, affidando alla medesima Direzione lo svolgimento della funzione di coordinamento del gruppo di lavoro per lattuazione del regolamento previsto dalla L.R. 52/1995, incaricato di svolgere listruttoria delle relative domande di contributo.
Con la succitata deliberazione si è stabilito, inoltre, di prorogare per lanno in corso, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alla L.R. 52/1995 al 31/07/2003 (fermo restando il termine per la presentazione delle domande al 30 maggio di ogni anno).
Ritenuto necessario approvare e pubblicare sul B.U. della Regione Piemonte il relativo avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo regionale per lanno 2003, da destinarsi al finanziamento ai Comuni per lelaborazione e ladozione dei summenzionati Piani di Coordinamento degli Orari;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
visto lart. 4 della L.R. 52/1995;
visto lart. 23 della L.R. 51/1997;
vista la D.G.R. n° 75-8981 del 7/04/2003;
visto lart 5, comma 3 e lart. 12, comma 1, della Legge 7/08/1990, n° 241 e s.m.i.;
in conformità con gli indirizzi e i criteri in materia disposti con D.G.R. n° 1- 2765 del 17 aprile 2001
determina
Per le motivazioni in premessa illustrate,
- di approvare il testo dellavviso per la presentazione delle domande di contributo di cui allart. 4 della L.R. 52/1995, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Alla spesa conseguente pari a Euro 112.041,00 si fa fronte mediante impegno sul cap. 10926/03 del Bilancio di previsione 2003 (acc.100895)
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Laura Bertino
Allegato (fare riferimento al file PDF)
REGIONE PIEMONTE
Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega
Piazza
Castello n° 165 - 10122 Torino
L.R. 6/4/1995 n. 52"Norme per la formulazione e ladozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi art.36, comma 3, della legge 142/1990".
Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale per la formulazione e ladozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte anno 2003.
Lart. 5 della L.R. 52/1995 prevede che i Comuni adottano il PCO (piano di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città, di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto dalla legge 10/4/1991, n.125. ( In armonia con quanto recentemente statuito con la Legge n° 53 dell 8 marzo 2000, Capo VII - Tempi delle Città - art.22)
La medesima legge prevede allart. 4, che la Regione possa concedere contributi ai Comuni per la formulazione e ladozione dei PCO.
Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO.
A) Soggetti destinatari dei contributi
* Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge
B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei Comuni
La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta regionale n° 1-2765 del 17 aprile 2001, ha ridefinito i criteri per ladozione dei PCO da parte dei Comuni, richiamando e sviluppando quelli contenuti nellart. 5 della L.R. 52/1995 e nella L.53/2000, Capo VII Tempi delle Città.
1) Riguardo agli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall art. 22 della L.724/1994 circa larticolazione dellorario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con lutilizzo, anche contemporaneo, degli istituti di articolazione dellorario previsti dai contratti di lavoro collettivi.
2) Nellambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per lapertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.
3) In ottemperanza alla legge 7/8/1990 n. 241, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici dovranno essere finalizzate allefficienza e al risparmio di tempo per lutenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché lintroduzione di procedure informatizzate e connesse alla rete regionale.
4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni si dovranno uniformare ai criteri regionali di cui alla L.R. n. 28 del 12.11.1999, Capo IV, artt. 8 e 9, e Capo X, art. 25; alla D.C.R. n° 544-7802 del 16.06.1999 di ratifica ai sensi dell art. 40 dello Statuto della D.G.R. n° 2-27125 del 23/04/1999 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del D.lgs 114/1998) e D.G.R. n° 42-29532 del 1° marzo 2000: L.R. 28/1999 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del D.lgs 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione. Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni si dovranno attenere ai criteri di cui alla legge regionale 23 aprile 1999, n° 8.
5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con limpiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minor impatto inquinante. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con limpiego di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del Traffico dovranno prevedere allinterno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso ed un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del diverso momento di fruizione, nellarco della giornata, del territorio urbano.
6) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne unampia fruizione, mediante laumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dellanno.
I Comuni inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dellinterrelazione dei PCO con la pianificazione comunale e, in particolare:
* dei PRG e loro varianti;
* dei recenti strumenti dintervento, quali il Programma Integrato dIntervento, il Programma di Recupero Urbano, il Programma di Riqualificazione Urbana, i Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio e degli Accordi di programma.
C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti di Piano.
I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati, saranno sottoposti allanalisi e alla valutazione di apposita struttura interassessorile, sulla base delle seguenti priorità così come indicate nellart. 28, comma 4 della Legge 8 marzo 2000, n° 53:
1) Associazioni di Comuni;
2) Progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per lattuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza.
3) Interventi attuativi degli accordi di cui all art. 25 - comma 2- Legge n° 53/2000.
Il Gruppo di Lavoro interassessorile svolgerà listruttoria; la successiva graduatoria finale verrà approvata con provvedimento dirigenziale, attribuendo un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:
A) - per il 50% in riferimento alle priorità indicate ai punti a), b) e c) e in particolare:
1) Associazione di Comuni - (fino a punti 5)
2) progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per lattuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini dutenza - (fino a punti 3)
3) interventi attuativi degli accordi di cui allart. 25, comma 2, della L.53/2000 - (fino a punti 2)
B) - per il 50% in relazione al conto ritenuto ammissibile secondo il seguente punteggio riferito alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dellart.4 della L.R.52/1995
lettera a) : fino a 4 punti (qualificazione e integrazione dei Piani Regolatori Generali-PRG - sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali)
lettera b) : fino a 3 punti (la loro diffusione territoriale e laccessibilità e ladeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni)
lettera c) : fino a 3 punti (introduzione di procedure informatizzate multifunzionali collegate alla rete regionale).
Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e ladozione del PCO e riconducibili alle seguenti voci:
personale: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale necessario ai fini della redazione del Piano,
personale dipendente dallEnte impegnato nel progetto (dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero di ore di impiego e il costo orario).
Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto per il quale viene chiesto il finanziamento, anche nellipotesi di sua strutturazione in fasi funzionali strettamente connesse e singolarmente finanziabili, dovrà essere accompagnato:
1) da una relazione illustrativa con lindicazione dei tempi di realizzazione, da unanalisi che metta a confronto la situazione attuale e i miglioramenti che si ipotizzano derivare dallintroduzione del piano e le iniziative intercomunali volte al coordinamento degli orari, le risorse umane, strumentali e quantaltro sia necessario per unadeguata valutazione dei presupposti di ammissione a contributo e della validità del progetto;
2) il preventivo delle spese.
Il contributo verrà erogato allatto dellammissione dellistanza, in unica soluzione.
I contributi concessi sono revocati qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di regolazione degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto (comunque non superiore ad anni 2) eventualmente, su motivata richiesta, prorogabile non oltre un anno dal termine previsto, e non alleghino, al momento della trasmissione alla regione del Piano adottato con Deliberazione del Consiglio comunale, il rendiconto analitico di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione dello stesso.
RISORSE FINANZIARIE
Per le finalità della presente legge è autorizzata per lanno 2003 la spesa di Euro 112.041,00
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LANNO 2003
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dellEnte, dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2003.
A tal fine farà fede:
* la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente alla Segreteria della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega (Piazza Castello, 165 -2°piano - Torino) nei giorni lavorativi (ore 9.00 - 12.00 / 14.00 -16.00), ed entro le ore 12.00 del 31 luglio 2003
* la data del timbro dellufficio postale di spedizione, per le domande spedite a mezzo posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
La domanda dovrà essere indirizzata:
Al Presidente della Giunta Regionale
presso Direzione Affari Istituzionali
e Processo di Delega
Piazza Castello, 165
10122 Torino
Sulla busta contenete la domanda di contributo e la documentazione a corredo dovrà essere apposta la dicitura:
Domanda di contributo ai sensi dellart. 4 L.R. 52/95"
Non saranno prese in considerazione:
le istanze pervenute fuori termine;
le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria, qualora, dopo richiesta di integrazione, non si provveda in merito.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Laura Bertino (per informazioni : 011/432.2672 - 5186- 2771)
La pubblicazione dellavviso assolve a quanto prescritto dallart. 5, comma 3 e dallart. 12, comma 1,L. 7/08/1990, n.241 e s.m.i