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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003
Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9.
Norme per il recupero funzionale dei rustici.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale.
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attivita agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attivita economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Gli interventi di recupero di cui allarticolo 1 sono consentiti purche gli edifici interessati:
a) risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito allarticolo 2;
b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantita non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dallarticolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dellarticolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dallarticolo 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28; e facolta dei comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati allinterno delle singole aree, sempreche il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo;
c) non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico, individuate negli strumenti di pianificazione sovraordinata di settore o dai piani regolatori generali comunali; i comuni, nellambito delle competenze attribuite dallarticolo 6, possono escludere dallapplicazione delle presente legge parti del territorio comunale classificate a pericolosita rilevante negli studi geomorfologici ed idraulici a supporto degli strumenti urbanistici.
2. Il recupero dei rustici, come definiti allarticolo 2, non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, puo essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore.
3. Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali lautorizzazione al recupero a fini abitativi è subordinata allimpegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente.
4. Il recupero e soggetto a concessione edilizia.
5. Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilita previste dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.
6. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto piu alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto piu basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura e effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.
7. Il rapporto di copertura riferito alle superfici delledificio principale ed alle superfici oggetto di recupero non puo superare il 40 per cento per ogni singolo lotto.
8. Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con luso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari.
9. Nelle aree di antica formazione dei centri urbani, individuate dai piani regolatori generali comunali, non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico.
Art. 4.
(Modalita dintervento)
1. Il progetto di recupero per gli interventi di cui allarticolo 1 deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico.
2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi edilizi di recupero di cui allarticolo 1 non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti o aperta.
3. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dellarticolo 13, terzo comma, lettere c) e d), della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dallarticolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ne inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto.
4. Gli interventi di recupero di cui allarticolo 1, fatta salva la facolta di esclusione prevista allarticolo 6, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni duso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile.
5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge e obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli organi di tutela.
Art. 5.
(Contributo di concessione)
1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui allarticolo 1 comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, cosi come previsto dallarticolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita dei suoli), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con leccezione di cui al comma 2, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione duso.
2. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e determinata applicando laliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dellintervento stimato sulla base dellelenco prezzi adottato dal comune.
3. Il contributo di cui al comma 2 e ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dellunita immobiliare preesistente.
Art. 6.
(Competenze comunali)
1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine di centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, disporre lesclusione di parti del territorio dallapplicazione delle presenti norme, anche in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.
2. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni ai sensi del comma 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi vigenti.
Art. 7.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 aprile 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 28.
Norme per il recupero dei rustici ai fini abitativi, delle superfici e dei volumi accessori, ubicati ai piani seminterrati ed interrati, da destinare ad attività direzionali, terziarie, commerciali e produttive artigianali di servizio.
- Presentato dalla Giunta regionale in data 2 giugno 2000.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 13 giugno 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 19 settembre 2002 con relazione di Gianluca Godio.
- Approvato in aula il 17 aprile 2003, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 4 voti contrari, 5 astenuti.