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Bollettino Ufficiale n. 19 del 8 / 05 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 142-9222

L. 62/2000 art. 1 comma 9 - D.P.C.M. 106/2001. Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione. Anno scolastico 2002/2003. Approvazione piano di riparto regionale

A relazione dell’Assessore Leo:

Vista la L. 62/2000 (G.U. n. 67/2000) “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” che all’articolo 1, comma 9, prevede un piano straordinario di finanziamenti alle Regioni per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria;

visto il D.P.C.M. 106/2001 (G.U. n. 84/2001) che detta le finalità e le norme attuative, individuando le somme di spettanza per ogni singola Regione, le categorie degli aventi diritto, nonché le modalità per la definizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo (soglia di situazione economica del nucleo familiare, tetto minimo e tipologia di spesa sostenuta, soggetti attuativi degli interventi) e, in particolare, disponendo all’articolo 5 che le Regioni definiscano gli interventi relativi;

visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 4/7/2002 (G.U. n. 165/2002) che assegna alla Regione Piemonte la somma di Euro 6.500.110,00 per l’anno 2002 (anno scolastico 2002/2003);

visto il Regolamento regionale n. 1/R del 7/1/2003 (B.U. n. 2/2003) che, all’articolo 5, comma 7, prevede la predisposizione del piano di ripartizione dei fondi ai Comuni entro il 30 aprile, sulla base del numero delle richieste comunicate dai Comuni stessi, entro i termini previsti, e la contestuale comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze dei dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 62/2000;

preso atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale precitato, l’entità della borsa varia in relazione al numero delle richieste presentate nei termini e comunque l’importo massimo della borsa non può essere superiore a Euro 500,00 per gli alunni della scuola elementare e media inferiore ed a Euro 750,00 per quelli della scuola secondaria superiore;

constatato che il numero delle richieste comunicate dai Comuni é pari a n. 29.985, di cui n. 23.680 di alunni della scuola elementare e media inferiore e n. 6.305 di quelli della scuola secondaria superiore e che dal riparto dei fondi le quote delle borse di studio differenziate per ordine e grado di istruzione risultano pari a Euro 188,00 per gli alunni della scuola elementare e media inferiore e pari a Euro 324,00 per quelli della scuola secondaria superiore;

considerato che dal riparto risulta un residuo di fondi pari a Euro 5.450,00 rispetto alla quota delle borse definita, per effetto dell’arrotondamento;

ritenuto di destinare tale residuo a eventuali situazioni particolari che emergessero successivamente alla predisposizione del predetto piano, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento regionale precitato che prevede che nel piano di ripartizione può essere riservata una quota non superiore allo 0,5 % per far fronte a tali situazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/R del 7/1/2003 che prevede la variazione dell’entità della borsa in relazione al numero delle richieste presentate nei termini gli importi delle borse di studio per l’a.s. 2002/2003 in Euro 188,00 per gli alunni della scuola elementare e media inferiore e Euro 324,00 per quelli della scuola secondaria superiore;

- di approvare il piano di ripartizione regionale (allegato 1) per l’anno scolastico 2002/2003 con il quale vengono suddivisi tra i Comuni i fondi stanziati dalla l. 62/2000, per complessivi Euro 6.494.660,00 di cui Euro 6.479.680,00 con erogazione diretta delle borse di studio e Euro 14.980,00 per l’assegnazione mediante detrazione fiscale;

- di riservare la quota di Euro 5.450,00, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del regolamento regionale precitato, per far fronte a eventuali situazioni particolari che emergessero successivamente alla predisposizione del predetto piano;

- di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale (allegato 2) per complessivi Euro 14.980,00 e di richiedere al Ministero stesso di trasferire le risorse di cui alla tabella allegata al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 4/7/2002, detratto l’importo di Euro 14.980,00, per un importo complessivo pari a Euro 6.485.130,00, alla Regione Piemonte, sul capitolo n. 230 delle entrate per l’anno 2003;

- di provvedere con successivo atto deliberativo all’accantonamento dei fondi allorquando saranno erogati dal Ministero competente;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

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