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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 4/AQA
L.R. 24/02, art. 16, come sostituito dallart. 22 della L.R. 2/03. Disposizioni interpretative
Alle Province Piemontesi
Assessorato Ambiente
LORO SEDI
Spett.le U.P.P. Unione
Province Piemontesi
Via M. Vittoria, 12
10123 TORINO
Ai Comuni Piemontesi
Assessorato
Ambiente
LORO SEDI
Spett.le UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Via
Lagrange, 2
10123 TORINO
Spett.le ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
Piazza
Palazzo di Città, 1
10122 TORINO
Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI
Ai
Consorzi ed Aziende Municipalizzate
LORO SEDI
Con larticolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione, al fine di favorire la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio piemontese, ha previsto la corresponsione di un contributo in favore dei comuni sede di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi da parte dei soggetti gestori dei medesimi.
Preso atto delle difficoltà, in sede di prima attuazione della legge regionale n. 24/2002, con la legge finanziaria regionale n. 2/2003, art.22, è stato pertanto sostituito loriginario articolo 16 della l.r. 24/2002 apportando incisive modifiche con riferimento allentità del contributo previsto e allindividuazione degli impianti effettivamente obbligati al pagamento.
Con riferimento alle diverse tipologie impiantistiche si precisa quanto segue.
- Discariche
In coerenza con la ratio della l.r. 24/2002, volta a disincentivare il conferimento in discarica dei rifiuti, con lintervento della l.r. 2/2003 non subisce variazioni lentità del contributo dovuto dai gestori degli impianti di discarica di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, che corrispondono ai comuni sede di impianto, sin dallentrata in vigore della l.r. 24/2002 il contributo di 0,5 euro ogni 100 kg di rifiuti sottoposti nellanno alle operazioni di smaltimento. Restano esclusi dal pagamento i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi.
- Impianti di smaltimento diversi dalle discariche
La l.r. 2/2003, articolo 22, prevede inoltre per i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche un contributo di euro 0,25 ogni 100 kg di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti nellanno ad operazioni di smaltimento.
Viste le diverse tipologie impiantistiche e categorie di rifiuti, il contributo di 0,25 euro ogni 100 kg di rifiuti sottoposti nellanno alle operazioni di smaltimento si applicherà successivamente allemanazione di apposite deliberazioni di Giunta regionale, attraverso le quali si provvederà ad individuare gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi nonché leventuale articolazione del pagamento medesimo.
Fino allemanazione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui sopra i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche sono tenuti al pagamento del contributo esclusivamente per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste fino alla data di entrata in vigore della medesima l. r. 24/2002 e cioè al contributo di euro 0,17 ogni 100 kg 1 di rifiuti sottoposti nellanno ad operazioni di innocuizzazione, di eliminazione di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi 2 fatta esclusione per i rifiuti inerti e di 0,11 euro ogni 100 kg 3 di rifiuti sottoposti nellanno ad operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi 4 per conto terzi. Rimangono esclusi dal pagamento i gestori degli impianti di smaltimento diversi dalle discariche che in base alla medesima disciplina previgente risultavano non obbligati al pagamento.
- Impianti di recupero
Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, larticolo 22 della l.r. 2/2003 sostituendo larticolo 16 della l.r. 24/2002, ha provveduto a stabilire il contributo nella misura di 0,13 euro per ogni 100 kg di rifiuti sottoposti nellanno ad operazioni di recupero.
Lapplicazione del contributo nella misura suddetta è subordinata alladozione da parte della Giunta regionale di apposite deliberazioni volte ad individuare gli impianti di recupero soggetti al pagamento, le tipologie di rifiuti trattati negli stessi, nonché leventuale articolazione del pagamento. Fino allentrata in vigore delle deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate, i soggetti che gestiscono i suddetti impianti rimangono esclusi dallobbligo del contributo.
- Modalità di pagamento
Circa le modalità di corresponsione del contributo resta fermo lobbligo di versamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.
Il contributo a regime è dovuto per il periodo di riferimento successivo allemanazione delle deliberazioni della Giunta regionale.
Enzo Ghigo
Visto lAssessore
Ugo Cavallera
NOTE:
1 - Corrispondente alla misura di lire 3,258 al kg prevista dai previgenti artt. 41 l. r. n. 59/1995 e 13 l. r. n. 39/1996.
2 - Classificazione in vigore al momento dellemanazione della l.r. n. 59/1995.
3 - Corrispondente alla misura di lire 2,172 al kg prevista dai previgenti artt. 41 l. r. n. 59/1995 e 13 l. r. n. 39/1996.
4 - Classificazione in vigore al momento dellemanazione della l.r. n. 59/1995.