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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 4/AQA

L.R. 24/02, art. 16, come sostituito dall’art. 22 della L.R. 2/03. Disposizioni interpretative

Alle Province Piemontesi
Assessorato Ambiente
LORO SEDI

Spett.le U.P.P. Unione Province Piemontesi
Via M. Vittoria, 12
10123 TORINO

Ai Comuni Piemontesi

Assessorato Ambiente
LORO SEDI

Spett.le UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Via Lagrange, 2
10123 TORINO

Spett.le ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
Piazza Palazzo di Città, 1
10122 TORINO

Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

Ai Consorzi ed Aziende Municipalizzate
LORO SEDI

Con l’articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione, al fine di favorire la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio piemontese, ha previsto la corresponsione di un contributo in favore dei comuni sede di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi da parte dei soggetti gestori dei medesimi.

Preso atto delle difficoltà, in sede di prima attuazione della legge regionale n. 24/2002, con la legge finanziaria regionale n. 2/2003, art.22, è stato pertanto sostituito l’originario articolo 16 della l.r. 24/2002 apportando incisive modifiche con riferimento all’entità del contributo previsto e all’individuazione degli impianti effettivamente obbligati al pagamento.

Con riferimento alle diverse tipologie impiantistiche si precisa quanto segue.

- Discariche

In coerenza con la ratio della l.r. 24/2002, volta a disincentivare il conferimento in discarica dei rifiuti, con l’intervento della l.r. 2/2003 non subisce variazioni l’entità del contributo dovuto dai gestori degli impianti di discarica di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, che corrispondono ai comuni sede di impianto, sin dall’entrata in vigore della l.r. 24/2002 il contributo di 0,5 euro ogni 100 kg di rifiuti sottoposti nell’anno alle operazioni di smaltimento. Restano esclusi dal pagamento i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi.

- Impianti di smaltimento diversi dalle discariche

La l.r. 2/2003, articolo 22, prevede inoltre per i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche un contributo di euro 0,25 ogni 100 kg di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti nell’anno ad operazioni di smaltimento.

Viste le diverse tipologie impiantistiche e categorie di rifiuti, il contributo di 0,25 euro ogni 100 kg di rifiuti sottoposti nell’anno alle operazioni di smaltimento si applicherà successivamente all’emanazione di apposite deliberazioni di Giunta regionale, attraverso le quali si provvederà ad individuare gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi nonché l’eventuale articolazione del pagamento medesimo.

Fino all’emanazione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui sopra i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche sono tenuti al pagamento del contributo esclusivamente per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste fino alla data di entrata in vigore della medesima l. r. 24/2002 e cioè al contributo di euro 0,17 ogni 100 kg 1 di rifiuti sottoposti nell’anno ad operazioni di innocuizzazione, di eliminazione di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi 2 fatta esclusione per i rifiuti inerti e di 0,11 euro ogni 100 kg 3 di rifiuti sottoposti nell’anno ad operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi 4 per conto terzi. Rimangono esclusi dal pagamento i gestori degli impianti di smaltimento diversi dalle discariche che in base alla medesima disciplina previgente risultavano non obbligati al pagamento.

- Impianti di recupero

Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, l’articolo 22 della l.r. 2/2003 sostituendo l’articolo 16 della l.r. 24/2002, ha provveduto a stabilire il contributo nella misura di 0,13 euro per ogni 100 kg di rifiuti sottoposti nell’anno ad operazioni di recupero.

L’applicazione del contributo nella misura suddetta è subordinata all’adozione da parte della Giunta regionale di apposite deliberazioni volte ad individuare gli impianti di recupero soggetti al pagamento, le tipologie di rifiuti trattati negli stessi, nonché l’eventuale articolazione del pagamento. Fino all’entrata in vigore delle deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate, i soggetti che gestiscono i suddetti impianti rimangono esclusi dall’obbligo del contributo.

- Modalità di pagamento

Circa le modalità di corresponsione del contributo resta fermo l’obbligo di versamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.

Il contributo a regime è dovuto per il periodo di riferimento successivo all’emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale.

Enzo Ghigo

Visto l’Assessore
Ugo Cavallera


NOTE:

1 - Corrispondente alla misura di lire 3,258 al kg prevista dai previgenti artt. 41 l. r. n. 59/1995 e 13 l. r. n. 39/1996.

2 - Classificazione in vigore al momento dell’emanazione della l.r. n. 59/1995.

3 - Corrispondente alla misura di lire 2,172 al kg prevista dai previgenti artt. 41 l. r. n. 59/1995 e 13 l. r. n. 39/1996.

4 - Classificazione in vigore al momento dell’emanazione della l.r. n. 59/1995.