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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003

Codice 26
D.D. 18 aprile 2003, n.  180

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo di Palasport per pattinaggio di velocità su ghiaccio (detto"Oval"), in Comune di Torino. Provvedimento conclusivo della Conferenza dei servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9, commi 3-9, della L. 285/2000 e ss.mm.ii.

Premesso che:

l’Agenzia Torino 2006 con nota prot. n.  2658/03/P del 07/03/03, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 10/03/03 al prot. 2777/26.26.00 ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9, commi 3-9, della legge 9 ottobre 2000, n.  285, e ss.mm.ii., relativamente al Progetto Definitivo di “Palasport per pattinaggio di velocità su ghiaccio” (detto “Oval”), nel Comune di Torino;

con la medesima nota sono stati trasmessi gli atti progettuali costituenti il Progetto Definitivo, la determinazione del Direttore Tecnico Impianti ed Infrastrutture Sportive dell’Agenzia Torino 2006 n.  24/03 in data 06/03/03 relativa all’approvazione del Progetto Definitivo in oggetto ed al riconoscimento della copertura finanziaria dell’opera, per un importo di progetto pari ad euro 53.830.000;

con nota acquisita al protocollo n.  3389/26.00 in data 25/03/2003 è pervenuto tra l’altro l’elenco delle autorizzazioni e pareri, ritenuti necessari dal soggetto proponente per la realizzazione dell’opera;

con determinazione n.  114 del 11/03/2003 il Direttore della Direzione Regionale Trasporti ha nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Tommaso Turinetti dirigente di staff assegnato alla Direzione medesima;

l’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 285/2000 e ss.mm.ii., sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 20/03/2003, senza che risultino pervenuti agli atti osservazioni, informazioni o contributi tecnico scientifici da parte del pubblico;

il progetto presentato, come da dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento per conto dell’Agenzia Torino 2006, Ing. Franco Pavan, non risulta rientrare nelle categorie progettuali sottoposte a fase di V.I.A. o a fase di Verifica ai sensi degli art. 10 e 12 della Legge regionale n.  40 del 14 dicembre 1998;

l’Agenzia ha già ottenuto con separato procedimento amministrativo l’assenso per eseguire i lavori di demolizione dei fabbricati esistenti e di bonifica dell’area, che pertanto non costituiscono oggetto di C.d.S. In particolare il soggetto proponente ha allegato uno stralcio del progetto relativo all’abbattimento di un rifugio antiaereo risalente alla 2^ guerra mondiale, al fine di ottenere il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, il quale però non può essere valutato nell’ambito della C.d.S. in quanto non rientrante nel progetto dell’Oval, oggetto della C.d.S. in argomento;

sono stati successivamente trasmessi in tempi diversi alcuni chiarimenti agli elaborati progettuali da parte del Soggetto Proponente, rispettivamente con note pervenute in data 1/04/2003 al prot. n.  3629/26.00, in data 10/04/2003 al prot. n.  4001, in data 14/04/2003 al prot. n. 4072/26.00 ed in data 16/4/2003 al prot. 4235/26.00; in particolare con quest’ultima nota si acquisiva agli atti la tav U04 0 0 D A AA 061 0 “Planimetria Generale - Area Oggetto della Conferenza dei Servizi”, redatta a seguito degli intervenuti affinamenti del progetto apportati dall’Agenzia ed indicante con apposita retinatura le opere oggetto di C.d.S.;

l’intervento in progetto prevede la realizzazione d’una pista del ghiaccio ad anello della lunghezza di circa 400 metri per l’uso delle gare di pattinaggio veloce, all’interno di un fabbricato della superficie di circa 20.000 mq. L’edificio realizzando sarà ubicato su un’area della quale l’Agenzia Torino 2006 dichiara e dimostra di avere titolo per intervenire, localizzata presso lo scalo ferroviario del Lingotto;

il progetto ha l’obiettivo di realizzare un edificio flessibile, di grande spazio ma parzializzabile, idoneo allo svolgimento delle previste discipline ed attività relative ai Giochi Olimpici Invernali; durante il periodo post-olimpico si prevede un utilizzo dell’edificio, sia come palazzo per esposizioni che per usi sportivi, tuttavia le previsioni di utilizzo sono al momento dipendenti da fattori decisionali riferibili ad una pluralità di soggetti;

l’edificio si caratterizza con un aspetto “tecnologico” ed avrà una maglia semplice e regolare; lungo il lato est dell’edificio è previsto un atrio di ingresso di forma rettangolare prospiciente su una facciata esterna completamente vetrata, mentre gli altri tre lati del corpo dell’edificio saranno caratterizzati dall’uso del calcestruzzo a vista; la facciata est è in particolare contraddistinta dall’emergenza di tre corpi collocati al piano primo denominati “Pods”, di forma libera che interrompono la regolarità e la rigidità dell’edificio; tali corpi sono rivestiti in zinco titanio naturale, materiale che produce una platina protettiva variabile a seconda della esposizione e del tempo. Tali corpi durante i Giochi Olimpici identificano le funzioni dedicate alla Famiglia Olimpica/VIP, Stampa e ai gestori dell’edificio; una volta terminati i giochi potranno essere rimosse le partizioni interne ed i “Pods” potranno essere utilizzati come sale conferenza in connessione con manifestazioni ed eventi; la facciata nord sarà in vetro strutturale, piana nella parte alta e incurvata alla base. Questa facciata sarà sostenuta ad interasse di 2 m da montanti inclinati da 700 mm di sezione. Nella parte ovest dell’edificio sono previsti tutti gli impianti, i locali tecnici, i magazzini, l’accesso e gli spogliatoi per gli atleti; la parete sud sarà invece opaca, prevedendo solo nella parte inferiore una fascia trasparente in corrispondenza delle uscite; le facciate delle pareti sud ed est saranno realizzate in pannelli di vetro opacizzato sostenuti ad interasse di 6 m da travature metalliche dalla particolare forma ad arco in corrispondenza delle aree esposte. Le travature verranno ritenute e collegate lateralmente tra di loro in sommità dalla struttura di copertura che si presenta come un elemento dalla forma estremamente lineare, con un’ intelaiatura metallica e sarà sorretta da pilastri in acciaio; la stabilità è garantita da pareti di taglio in calcestruzzo, dai nuclei ascensore e da controventi metallici. La forma asimmetrica è determinata dalla necessità di ridurre il più possibile la volumetria in relazione alle tribune. La copertura sarà formata da membrature tubolari in acciaio e presenterà elevata luce libera tra gli appoggi; la superficie da coprire dell’arena è approssimativamente di ml. 136x216; la copertura e le facciate del lato ovest si appoggiano su telaio in cemento armato; le fondazioni saranno su plinti, generalmente posate appena al di sotto del piano campagna, salvo quelle degli appoggi della copertura principale che sono previste a quota - 5.50 m, ove si riscontra maggiore capacità portante.

Dall’ atrio si sale al piano superiore, concepito come una terrazza dalla quale, in periodo post-olimpico, si possa avere una vista dell’intera sala principale; quest’ultima ha dimensioni idonee per contenere tribune smontabili per una capienza di circa 8.250 spettatori durante l’evento olimpico; si prevede che tribune smontabili per circa 2.000 spettatori rimangano in dotazione dell’edificio per gli utilizzi post-olimpici, mentre il Toroc si farà carico di allestire le rimanenti, necessarie per i Giochi Invernali; la pista del ghiaccio è stata progettata in modo da ottenere una superficie la più veloce possibile, sarà complanare e la pavimentazione verrà realizzata con un getto monolitico senza giunti né riprese; il dimensionamento di tale pista è stabilito dal Regolamento ISU; l’impalcato costituente il pavimento dell’arena è una soletta in c.a. controterra sagomata verticalmente per ospitare l’ovale di ghiaccio.

il Responsabile del Procedimento ha avviato il procedimento di Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art.9 commi 3-9 della L.285/2000 e ss.mm.ii., con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti;

Direzione Regionale Pianificazione e gestione Urbanistica

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Industria

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

Prefettura di Torino

Provincia di Torino

Comune di Torino

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino

Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Consiglio Superiore dei lavori Pubblici

Prefettura di Torino Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

A.S.L. 1

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici

Comando Provinciale del Fuoco

C.O.n. I Regionale

Agenzia Torino 2006

R.F.I.

Commissione Impianti Sportivi Centro Studio Stadio Olimpico

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per il V.I.A.

A.R.P.A., con funzioni di supporto tecnico-scientifico.

Si sono svolte n.  2 riunioni della Conferenza dei Servizi Definitiva, la prima in data 25/03/03 e la seconda in data 16/04/03, nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato il progetto presentato ed i successivi chiarimenti adottati a seguito delle necessità riscontrate nell’ambito degli incontri avvenuti e del sopralluogo effettuato in data 04/04/2003;

considerato che:

In sede della 1° riunione di Conferenza dei Servizi Definitiva del 25.03.2003 è stata rilevata negli atti progettuali l’assenza degli studi ed analisi di sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento, riferiti anche agli utilizzi post-olimpici, previsti dalla V.A.S. approvata con D.G.R. 09.04.2001 n.  45 -2741; si è ritenuto opportuno portare a conoscenza della Cabina di Regia tale problematica; il Tavolo Istituzionale con funzioni di Comitato di Regia, nella seduta del 31 marzo 2003, giusto verbale n.  16, ha autorizzato il Responsabile della Conferenza a chiudere il procedimento in attesa della definizione di quanto sopra;

l’Ente proponente ha trasmesso unitamente agli atti progettuali la Variazione Urbanistica al P.R.G.C. vigente del Comune di Torino (approvato con D.G.R. n.  3 - 45091 del 21.04.1995) in ottemperanza a quanto richiesto dalla D.G.R. n.  42 - 4336 del 5.11.2001, così come modificata dalla D.G.R. n.  41 - 7279 sulle procedure relative agli impianti olimpici;

la Variante Urbanistica, come da attestazione in data 15/4/2003 del Segretario Comunale è stata posta in pubblicazione, ai sensi dell’art.9, comma 4 della L. 285/2000 e ss.mm.ii., dal 28/3/2003 al 14/4/2003; con successiva dichiarazione, rilasciata dal rappresentante della Città di Torino nell’ambito della seconda riunione della C.d.S. tenutasi in data 16/4/2003, è stato attestato che nei successivi dieci giorni non risultano essere pervenute osservazioni presso gli uffici Comunali;

la nuova destinazione prevista dalla predetta variazione, tenuto conto degli articoli delle Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione del P.R.G. vigente, rende conforme la strumentazione urbanistica con la previsione di realizzazione di strutture sportive quali il Palasport per il pattinaggio velocità su ghiaccio. Al fascicolo della Variazione risulta allegata una tavola illustrativa dove vengono indicati e calcolati gli spazi a parcheggio ai sensi dell’art. 4 del D.M. 28.8.1999 e ai sensi dell’art. 2 della L. 122/1989, di cui si prende atto;

la Sovrintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio non ha espresso condizioni contrarie in ordine e nel merito alla nuova costruzione, pur evidenziando la necessità che l’ex fabbrica Lingotto mantenga il suo ruolo dominante nell’ambiente urbano circostante;

i rappresentanti della Città di Torino, giusto verbale della seconda seduta di C.d.S. in data 16/4/2003, hanno dichiarato che nulla osta al rilascio della concessione edilizia in merito al progetto definitivo di che trattasi, in quanto risultano rispettati tutti i parametri edilizi ed urbanistici ivi inclusi quelli relativi alle distanze da confine ed attestato che sono stati presentati gli elaborati grafici e le certificazioni ai sensi della L.10/91, della L.46/90, della L.13/89;

gli atti di assenso rilasciati in C.d.S. si riferiscono espressamente alle opere oggetto di richiesta ed individuate nella summenzionata Tav. U04 0 0 D A AA 061 0; la Città di Torino ha assunto in sede di C.d.S. l’impegno di realizzare in tempo utile le opere relative ai parcheggi e al completamento della viabilità di accesso all’impianto “Oval”, così da rendere possibile ogni uso previsto per i fini olimpici;

Dato atto che:

nell’ambito dei lavori di Conferenza dei Servizi, anche con riferimento al sovrammenzionato elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera inoltrata dal proponente, sono pervenuti i seguenti formali atti di assenso, pareri e contributi:

- Sovrintendenza ai Beni Archeologici rif. prot. n.  2723 del 24.3.2003 prot. n.  3742 del 10.4.2003;

- Sovrintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n.  6711 in data 8.4.2003 e prot. n.  6902 del 9.4.2003;

- Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale prot. n.  7214 del 15.4.2003;

- Provincia di Torino prot. 105605/LA4 del 16.4.2003;

- A.S.L. 1 prot.7561 del 15/4/2003;

- R.F.I., con nota pervenuta al prot. 4229/26.00 in data 16/4/2003;

- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, prot. 5791/19 del 15.4.2003;

- Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi, prot. 7934/21 del 15.4.2003,

- Ufficio Territoriale del Governo di Torino - Prefettura prot. n. 02004140-1/26/2 del 15/4/2003;

- Comando Provinciale VV.FF. prot. n. 4879 del 15/4/2003;

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.  44-7807 del 25.11.2002 il Responsabile del Procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L. 214/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 della L. 241/90 e dei commi dell’art. 9 della L. 285/2000 e ss.mm.ii. nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n.  42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n.  41-7279 del 7/1072002:

sulla base degli esiti di C.d.S. risultano rilasciabili i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- approvazione variazione urbanistica;

- rilascio concessione edilizia;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la legge 28/1/1977, n. 10 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 5/1/1977 n.  56 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 22 della L.R. n.  51/97;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.  45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n.  42-4336, art. 9 della Legge n.  285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

* di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso, con espresso rimando alle condizioni ivi contenute:

a) A.S.L. n.  1 parere igienico edilizio ai sensi del D.M. 05.07.1975 e D.P.R. 380/2001 espresso prot.7561 del 15/4/2003;

b) Comando Provinciale VV.FF. prot. n. 4879 del 15/4/2003;

c) Ufficio Territoriale del Governo di Torino - Prefettura prot. n. 02004140-1/26/2 del 15/4/2003;

d) Sovrintendenza ai Beni Archeologici rif. prot. n.  2723 del 24.3.2003 prot. n.  3742 del 10.4.2003;

e) Sovrintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n.  6711 in data 8.4.2003 e prot. n.  6902 del 9.4.2003;

f) Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale prot. n.  7214 del 15.4.2003

g) Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi, prot. 7934/21 del 15.4.2003,

h) Provincia di Torino prot. 105605/LA4 del 16.4.2003;

i) R.F.I., con nota pervenuta al prot. 4229/26.00 in data 16/4/2003;

* di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n.  44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

* di dare atto che ai sensi della L. 285/2000 e ss.mm.ii.e dell’art. 14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza della amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S. e pertanto vengono rilasciati i seguenti provvedimenti autorizzativi, richiesti dal proponente ed integrati da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S.:

* approvazione della “Variazione Urbanistica”, ai sensi dell’art.9 comma 4 della L. 285/2000 e ss.mm.ii., al Piano Regolatore vigente in Comune di Torino per il progetto del nuovo Palasport per pattinaggio velocità su ghiaccio, denominato “OVAL”;

* Concessione Edilizia gratuita;

Le concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, con riferimento a quanto espressamente individuato nella già menzionata tav. U04 0 0 D A AA 061 0 “Planimetria Generale Area Oggetto della Conferenza dei Servizi” di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventi diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate;

A) Prescrizioni relative alla Concessione Edilizia:

1) i camminamenti di servizio posti alla quota di -3,35 m rispetto al piano terreno, devono essere dotati, alle estremità, di idonei sistemi di esodo, tali da permettere il superamento del suddetto dislivello;

2) gli accessi all’impianto ed i percorsi di esodo riservati al pubblico devono essere adeguatamente separati da quelli dedicati agli atleti;

3) deve essere prevista l’istallazione di un adeguato numero di idranti esterni DN70, per fini di protezione esterna e per consentire il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco;

4) i locali ad uso ufficio con presenza di persone dispongano di una superficie utile di almeno mq. 9,00 e di sufficiente luce naturale tale da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 1%; i locali non rispondenti ai citati requisiti potranno essere utilizzati solo in forma non continuativa;

5) i locali bagno ed antibagno abbiano pareti divisorie a tutta altezza; l’altezza netta interna non sia inferiore a m. 2,40; ogni singolo w.c. abbia dimensioni interne, in pianta ed al netto delle piastrellature, di almeno mq. 1,10, con larghezza minima non inferiore a m. 0,90 (rettangolo minimo: m. 0,90x1,22 = 1,10 mq);

6) tutti gli ambienti con presenza continuativa e/o saltuaria di persone siano dotati di idoneo vespaio ventilato sottoposto al pavimento, in particolare si richiamano gli ambienti contrassegnati con i numeri da 003 a 018 dell tavola U04_0_0_D_A_AE_004_0;

7) le scale, compreso la scala di accesso alla postazione sospesa sopraelevata, siano rispondenti ai dettati dell’art.16 del DPR 547/55 e del Titolo IV della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi allegata al D.M. 19 agosto 1996;

8) siano adottati idonei accorgimenti atti ad impedire la formazione di agenti patogeni nelle reti di distribuzione e nei serbatoi di accumulo di acqua calda ad uso sanitario quali docce, lavandini, lavabi; in particolare la temperatura interna degli scaldacqua elettrici ad accumulo dovrà essere mantenuta a temperatura non inferiore a 70° C;

9) la postazione sospesa sopraelevata, in quanto locale chiuso, dovrà essere raggiunto dall’impianto di climatizzazione;

10) le finestre, i lucernari e le superfici vetrate siano concepite congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso;

11) il deposito e l’utilizzo di ammoniaca vengano autorizzati;

12) l’altezza dei parapetti non dovrà essere inferiore a ml.1.10;

13) le vie di accesso siano nell’area attualmente occupata da FIAT AVIO e separate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; qualora ciò non potesse avvenire sarà necessario riesaminare l’aspetto dei flussi;

14) I parcheggi non siano immediatamente a ridosso della recinzione;

15) l’area tecnica relativa all’impianto di ammoniaca deve essere mantenuta inaccessibile al pubblico.

B) Prescrizioni generali:

1) in ordine ai diversi aspetti di rilevanza ambientale, dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione, in special modo nelle fasi di cantiere, che potrebbero comportare i maggiori rischi, onde contenere l’eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici ambientali;

2) tutte le attività di monitoraggio, previsione e intervento al fine di evitare fenomeni di inquinamento e rischio per i lavoratori e la popolazione residente dovranno trovare opportuno riscontro, accoglimento e collegamento nella redazione degli atti di pianificazione relativi alla sicurezza dei cantieri di cui si prevede l’elaborazione unitamente alla progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/1996;

3) al fine di rendere minima la produzione di polveri, si richiamano alcune delle principali misure, pure in parte proposte nello stesso Studio di Fattibilità Ambientale, e di cui si ritiene necessaria l’adozione;

- tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;

- i silos per lo stoccaggio dei materiali devono essere dotati di un sistema per l’abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;

- l’aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali, ove previsto, deve essere trattata in un sistema per l’abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;

- i sistemi per l’abbattimento delle polveri con filtri a tessuto devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 0°C e 0,101 Mpa;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;

- le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi in cumulo di materiali inerti o polverulenti devono essere mantenuti umidi per evitare il sollevamento di polveri;

- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di idonea altezza in grado di limitare all’interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;

- deve essere fatto ricorso a sistemi e procedure di pulizia preventiva dei mezzi pesanti (in particolare i pneumatici) in uscita dal cantiere e alla periodica pulizia delle strade con l’impiego di spazzatrici ad umido dotate di sistemi aspiranti, ecc..;

4) si ritiene opportuno adottare tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare l’inquinamento acustico; si richiamano in proposito alcune delle principali indicazioni;

In particolare, per la fase di cantiere:

- le operazioni più rumorose devono essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile per la popolazione (es.: 8,00-12,00 14,00-18,00), interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es: 12,00-14,00);

- i macchinari devono essere insonorizzati e omologati secondo norme CE;

- se necessario può essere previsto l’uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose;

- dovrà essere richiesta al Comune la deroga prevista dall’articolo 6 della legge 447/95 per le attività rumorose temporanee, nel caso il rispetto dei limiti di zona posti dalla normativa vigente non sia garantito.

Per la fase di esercizio:

- la progettazione esecutiva deve garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico previa valutazione dell’impatto acustico di livello revisionale, a firma di tecnico riconosciuto “competente”, condotta ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95 (art.8) e ai sensi della L.R. 52/2000 (art.10), l’ipotesi di classificazione acustica avanzata nello Studio di Fattibilità Ambientale deve essere preventivamente concordata e condivisa in linea di massima dal Comune;

5) ai sensi del D. L.vo 22/97 e s.m.i. i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest’ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione;

6) in ogni caso, presso l’area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l’interramento e la combustione dei rifiuti. Le modalità di gestione dei rifiuti devono almeno considerare le seguenti indicazioni:

- gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, etc. devono essere destinati al riutilizzo ed al riciclaggio;

- i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni di cantiere devono essere separati in contenitori specifici;

- i rifiuti speciali pericolosi provenienti dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere devono essere separati in recipienti specifici ed idonei ai rischi di queste sostanze la cui pericolosità può essere desunta dalle schede di sicurezza e dalle etichette;

- i rifiuti liquidi pericolosi (olii esausti, gli acidi grassi in olio minerali, i liquidi di lavaggio delle attrezzature, etc.) devono essere stoccati in contenitori etichettati e posizionati in un luogo coperto, utilizzando un bacino di contenimento per contenere gli eventuali spandimenti;

7) in merito alla eventuale residua presenza di amianto e alle implicazioni derivanti nella gestione della cantieristica si sottolinea che:

- nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. nonché, per quanto applicabili, dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/92, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

- ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere predisposto un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

- in connessione alle problematiche su esposte ed in linea generale si sottolinea come ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001;

8) ai fini del progetto esecutivo, si dovrà tenere fede alla indicazione, contenuta in più punti del progetto definitivo, in base alla quale si prevede, conformemente ai dettami della DGR 9 aprile 2001, n.  45-2741 “VAS”, l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento alimentata dagli impianti dell’AEM Torino S.p.A. per i fabbisogni di energia termica per gli impianti sportivi e per le infrastrutture ricettive;

9) con riferimento alle problematiche inerenti la sicurezza, nei locali dove è collocato l’impianto frigorigeno, occorre garantire l’adozione di tutte le misure, pur richiamate nella Relazione Tecnica Generale per i Vigili del Fuoco presentata a corredo del Progetto Definitivo, di cui si rammentano le finalità:

- prevedere soluzioni atte a garantire il contenimento di eventuali sversamenti allo scopo di evitare che questi vengano accidentalmente recapitati nel suolo o nei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con possibilità di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee; tale requisito deve tenere anche conto dei liquidi eventualmente versati per la lotta all’incendio;

- in tal senso, debbono essere garantite le prestazioni di impermeabilità delle pavimentazioni descritte nell’elaborato relativo agli Elementi Tecnici del Progetto Definitivo;

- per le medesime circostanze di emergenza, i locali in cui è presente ammoniaca dovranno essere muniti di sistemi di captazione e abbattimento, asserviti da sistemi di segnalazione della presenza del gas che attivino segnalazione di allarme e i presidi di emergenza a diversi livelli di concentrazione; in particolare, non deve poter essere raggiunto il limite inferiore di infiammabilità;

10) fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ai diversi Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A;

11) si richiede inoltre che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle eventualmente ricomprese nel presente provvedimento;

12) si rammenta ad ogni buon fine quanto richiamato a proposito delle aree industriali dimesse dagli “Indirizzi di sostenibilità ambientale intrinseca”, punto 1 - lettera A, comma l), della già citata DGR 9 aprile 2001, n.  45-2741 “VAS”;

13) relativamente al trattamento cui sottoporre l’acqua da utilizzare per la formazione del ghiaccio, nel caso in cui dovesse essere scelto l’utilizzo di acqua deionizzata ovvero trattata con acido cloridrico e soda caustica le acque di scarto e di scioglimento dovranno essere opportunamente trattate e neutralizzate prima di essere smaltite nello scarico fognario;

14) è necessario prevedere un’assistenza archeologica costante in corso d’opera, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, con la quale andranno concordate le modalità di tale intervento;

* di dare atto che l’Agenzia Torino 2006 dovrà perfezionare con R.F.I. - Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino - la Convenzione, di cui alla già citata nota prot. 4229/26.00 in data 16/4/2003, che regolerà i rapporti tra i due soggetti per quanto inerisce la fase di cantiere, ottenendo così la definitiva autorizzazione da parte di R.F.I.;

- di dare atto che l’Agenzia Torino 2006 dovrà ottenere il definitivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

* di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

* di dare atto, come dichiarato dall’Agenzia Torino 2006 con D.D. n.  24/03 in data 06/03/03, che la spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto trova finanziamento:

per Euro 46.830.000,00 sul capitolo 1, sottocapitolo UO4, del Bilancio Preventivo 2003 dell’Agenzia Torino 2006 approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 10/12/2002;

per Euro 7.000.000,00 con contributo della Città di Torino, attraverso mutuo della Cassa Depositi e Prestiti a valere sul “Formale impegno” approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione in data 18/11/ 2002 mecc. 200208661/024 esecutiva dal 2/12/2002.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n.  1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.  1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n.  51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti