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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003

Decreto ministeriale 24 febbraio 2003

IL SOTTOSEGRETARIO
DELEGATO PER LO SPORT

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 29/12/01 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;

Vista la legge n. 6 marzo 1987 n. 65;

Vista la legge n. 21 marzo 1988 n. 92;

Vista la legge n. 7 agosto 1989 n. 289;

Visto l’art. 8, comma 2 della richiamata legge n. 92/88 recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 324 del 24 luglio 2000 con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con D.M. del 1.3.91 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti beneficiari;

Visto il D.M. 27 marzo 2002, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato rideterminato nella misura del 5,50% il tasso d’interesse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa DD.PP.;

Considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione Piemonte ammontano a euro 6.300.774,17;

Vista la determinazione del Direttore del Settore Sport della predetta Regione n. 736 del 23.12.02 con il quale - nei limiti delle predette disponibilità a secondo i criteri dettati dal D.M. 4.12.89 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;

decreta

Per le finalità di cui all’art. 1 comma 1 ter, lett. c) della legge 6 marzo 1987 n. 65, come modificato dall’art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988 n. 92, gli enti indicati nell’allegato ammesso al programma della Regione Piemonte approvato con decreto del Direttore del Settore Sport della predetta Regione n. 736 del 23.12.02, da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 1988, potranno - nei limiti dell’importo a ciascuno riconosciuto e per l’attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, l’Istituto per il Credito Sportivo e gli altri Istituti di Credito di cui all’art. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l’attività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1984, n. 57.

L’ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall’art. 1, comma 3 della legge 7 agosto 1989 n. 289.

Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all’Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall’art. 8, 2º comma della legge 21 marzo 88 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto.

Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell’ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretario Generale - Servizio per Rapporti con gli Organismi Sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.

Dopo l’ultimazione dell’opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l’entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonchè della documentazione relativa agli importi complessivamente erogate dall’Istituto mutuante.

Eventuali eccedenze delle disponibilità finanziarie risultanti dall’attuazione del programma regionale saranno utilizzate in conformità delle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dalla Regione interessata previa comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali.

La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Sottosegretario di Stato
Mario Pescante

Allegato


Codice 21.4
D.D. 23 dicembre 2002 n. 736

Legge 6 marzo 1987 n. 65, finanziamento progetti di impiantistica sportiva, modifica tabella per mero errore materiale approvata con D. D. n. 540 del 31/10/2002.

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 65 “Misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base ...omissis.”, modificata e rifinanziata con le leggi 21 marzo 1988, n. 92 e 7 agosto 1989, n.289, varate in occasione del campionato mondiale di calcio organizzato in Italia nel 1990;

vista la nota del Ministero per i Beni e Attività Culturali del 22/04/2002 prot. n. 514, per il recupero e reinvestimento somme non utilizzate per impianti sportivi della legge sopracitata, nella quale si comunicava che le somme disponibili per gli investimenti di cui sopra, risultavano definite come segue:

L. 12.200.000.000 (Euro 6.300.774,17) relativamente al programma 1988

L. 10.896.000.000 (Euro 5.627.314,37) relativamente al programma 1989;

vista la D.D. n. 198 del 03/06/2002 nella quale veniva approvata la graduatoria per il finanziamento dei progetti di investimento di impiantistica sportiva di cui sopra, attuative della legge 65/87;

vista la D.D. 529 del 28/10/2002 con la quale si modifica la destinazione del finanziamento per l’impianto sportivo nel Comune di Cervere, destinandolo a “Realizzazione del campo di calcio e relative strutture”;

vista la comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 16/10/2002 prot. 1003, nella quale si informa che in riferimento alla graduatoria approvata con D.D. n. 198 del 03/06/2002, è necessario predisporre due elenchi separati di Enti beneficiari indicando per ciascuno i fondi di provenienza ed il totale degli investimenti utilizzati che dovranno risultare nei limiti degli importi già comunicati con la nota del 22/04/2002 prot. n. 514;

ritenuto opportuno per mero errore materiale modificare l’ordine di disposizione dei fondi sopraindicati, in quanto i fondi del programma 1988 erano stati erroneamente riferiti ai Comuni di Pinerolo ed Asti e quelli relativi al programma 1989 ai Comuni di Asti, Novara, Cervere e Torino, mentre i fondi provenienti dal programma 1989 devono essere riferiti ai Comuni di Pinerolo ed Asti e quelli del programma 1988 ai Comuni di Asti, Novara, Cervere e Torino;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

vista la legge 6 marzo 1987 n. 65;

vista la D.D. n. 198 del 03/06/2002;

vista la D.D. n. 529 del 28/06/2002;

vista la D.D. n. 540 del 31/10/2002;

determina

Di modificare per mero errore materiale i fondi provenienti dai programmi anni 1988-1989 come descritto in premessa e specificato nella seguente tabella dei soggetti ammissibili della graduatoria, approvata con Determina Dirigenziale n. 198 del 03/06/2002:

Tabella

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio impiantistica sportiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini della conferma del finanziamento a disposizione per i progetti ammessi dal presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli