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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. del 8 aprile 2003 - Progetto di derivazione d’acqua “S. Anna” a scopo idroelettrico dal Rio S. Anna in Comune di Vinadio. Proponente: “I.S.” S.r.l. con sede legale in Via Nazareth 2/1 - Padova. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati delle due Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle emergenze ambientali-paesaggistiche e naturalistiche presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

- rilevato che per quanto attiene la stabilità dei versanti l’opera non crea turbative, correndo in gran parte lungo la strada e non ponendo particolari problemi neppure nei tratti in cui comporta alcuni tagli di tornanti;

emerge la compatibilità ambientale dell’intervento in progetto alle seguenti condizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 30 settembre 2002 e del 20 marzo 2003, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, localizzato nel Comune di Vinadio (CN), presentato dal Sig. Marco Lorenzi, in qualità di Amministratore unico della Società “I.S.” S.r.l., con sede legale in Via Nazareth 2/1, 35128 Padova, alle seguenti condizioni:

- qualora si avesse la cessazione dell’attività, la Società proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento delle strutture idrauliche ed edili presso l’opera di presa ed al ripristino dell’area, come previsto dal progetto e dalle relative integrazioni presentate. Specificamente per quanto riguarda il destino della traversa in caso di cessazione della derivazione, dovrà essere il Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo della Regione Piemonte a valutare se mantenerla per svolgere la funzione di briglia e cioè per ridurre la velocità dell’acqua in caso di piene oppure se demolirla per ripristinare la sezione originaria dell’alveo. Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare;

- dovranno essere svolte campagne di monitoraggio della qualità chimico-fisica e biologica delle acque del Rio S.Anna con le modalità specificate dal proponente stesso a pag. 252 del SIA, mediante l’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) e mediante studi ittiologici i cui risultati dovranno essere tempestivamente trasmessi agli Enti di controllo e al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’A.R.P.A. Piemonte, via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo. Per i parametri da determinare mediante analisi chimico-fisiche vanno analizzati i parametri di base indicati dalla Tab. 4 dell’All. 1 del D.Lgs 152/99 (BOD5, COD, Ossigeno disciolto, P tot., N nitrico, ecc.). Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare,

- tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali previste dal progetto (pag 231 e segg. del SIA) dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza per tutta la durata della derivazione. (Es.: rivegetazione spondale, rispetto del periodo di ferma, ecc.);

- per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell’opera di presa deve essere previsto un sistema di misurazione e registrazione in continuo delle portate prelevate e di quelle di deflusso nel fiume immediatamente a valle dell’opera di presa in modo da poter monitorare il DMV nei periodi di magra, accessibile agli organi di controllo e mantenuto in efficienza dal gestore;

- si richiami, sia nella Determina di concessione idraulica sia nello schema di disciplinare, l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall’art. 12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti;

- al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 8 c. 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., nello schema di disciplinare

- sia previsto l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma che indichi, in particolare, la durata della deviazione temporanea del corso d’acqua al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’A.R.P.A. Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 30 settembre 2002 e del 20 marzo 2003, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

- parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni della

- A.S.L. 15 di Cuneo (Allegato 1);

- parere favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte- Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, ai sensi del R.D. 523/1904 (Allegato 2);

- parere tecnico favorevole condizionato dell’A.R.P.A. Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. (Allegato 3);

- parere tecnico favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. (Allegato 4);

- parere favorevole del Comune di Vinadio al rilascio della concessione edilizia ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i (Allegato 5);

- Parere favorevole espresso dalla Comunità Montana Valle Stura di Demonte nella sua qualità di ente locale territoriale interessato (Allegato 6);

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche, da formalizzare ai sensi del R.D. 1775/1933 con determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche da formalizzare ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. con determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione, con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato;

- Parere favorevole ai sensi del D. Lgs. 490/1999 della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., in quanto la stessa non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

3. di rinviare la formalizzazione degli atti di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e del R.D. 1775/1933 e s.m.i. a successive, separate determinazioni del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

4. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i al relativo provvedimento di competenza del Comune di Vinadio, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare - qualora dovuta - la concessione demaniale per l’occupazione dell’alveo e per l’estrazione di materiali litoidi ai sensi della D.G.R. 14.1.2002 n. 44-5084;

6. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

7. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

10. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

(omissis)

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.