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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Unione Comunità Collinare Colli e Castelli del Monferrato - Mombello Monferrato (Alessandria)

Statuto

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e cooperazione

Art. 4 Risorse finanziarie

Art. 5 Sede dell’Unione

Art. 6 Denominazione stemma e gonfalone

Art. 7 Adesioni all’Unione

Art. 8 Scioglimento dell’Unione

Art. 9 Recesso dall’Unione

Art. 10 Attività regolamentare

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 Organi dell’unione

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 12 Status degli amministratori dell’unione

Art. 13 Composizione, elezione e durata del consiglio

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Organizzazione del consiglio

Art. 16 Competenze del consiglio

Art. 17 Adunanze

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 18 Elezione,cessazione

Art. 19 Competenza

Art. 20 Vicepresidente

Capo III LA GIUNTA

Art. 21 Composizione, nomina e cessazione

Art. 22 Competenza

Art. 23 Funzionamento

TITOLO III L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

Capo I LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 24 Principi e criteri di gestione

Art. 25 Personale

Capo II Segretario e funzionari

Art. 26 Il segretario

Art. 27 Responsabili di servizio

Art. 28 Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

Capo III I SERVIZI

Art. 29 Gestione dei servizi

Art. 30 Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell’Unione componenti di altri

organi

Capo IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31 Principi generali del controllo interno

Art. 32 Organo di revisione dei conti

Art. 33 Controllo interno di regolarità contabile

Art. 34 Controllo di gestione

Art. 35 Controllo per la valutazione del personale

Art. 36 Controllo Strategico

Art. 37 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 38 Principi generali

Art. 39 Accordi di programma

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELL’UNIONE

Art. 40 Associazionismo e partecipazione

Art. 41 Istanze e petizioni

Art. 42 Proposte di atti amministrativi

Capo II ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 Accesso

Art. 44 Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 45 Statuto

Art. 46 Regolamenti

Art. 47 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

Art. 48 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO 1
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1) L’Unione dei Comuni denominata Comunita’ Collinare Colli e Castelli del Monferrato formata dai Comuni di Alfiano Natta, Camino, Cereseto, Mombello Monferrato, Murisengo, Solonghello Villadeati nel prosieguo denominata “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.

2) L’Unione costituisce la forma associativa per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge Regionale del Piemonte 28.02.2000, n. 16.

3) L’Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

4) Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art.2
Finalità

1) L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, la generalità delle funzioni e servizi attribuite dalle leggi ai Comuni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2) Annualmente il Consiglio individua i servizi e le funzioni da esercitare in forma associata.

3) Le norme transitorie individuano le funzioni esercitate nella prima fase dell’Unione.

4) Nell’esercizio delle funzioni trasferite, l’Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

5) Per la gestione dei servizi trasferiti, i comuni conservano i poteri di indirizzo attribuiti ai rispettivi organi consiliari dall’art. 42 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

6) L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

7) L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

8) Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) La promozione dello sviluppo socio- economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) L’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) La valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) L’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;

e) Lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) L’adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali

g) Progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l’intero territorio.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1) L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2) I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4
Risorse finanziarie

1) L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2) All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi afferenti i servizi gestiti ad essa affidati dai Comuni partecipanti.

3) Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4) I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all’entità del territorio e della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.

5) Le risorse ed i costi derivanti dall’applicazione della L.R. n. 16/2000 sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa

6) I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

7) Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5
Sede dell’Unione

1) L’Unione ha sede, in fase di prima applicazione, nel Comune di Mombello Monferrato, presso la sede del Municipio, in Piazza Municipio 2.

2) Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3) I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.

4) Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6
Denominazione - Stemma e gonfalone

1) L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Unione Comunita’ Collinare Colli e Castelli del Monferrato”e con lo stemma da adottare con apposito atto del Consiglio.

2) Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.

3) L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7
Adesioni all’Unione

1) Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che avanzino richiesta per mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, successivamente, approvino lo Statuto dell’Unione con deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2) La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3) L’ammissione ha effetto dal I 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione.

4) E’ data facoltà al Consiglio dell’Unione, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 6.

Art.8
Scioglimento dell’unione

1) L’unione si scioglie quando la maggioranza dei comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in ciascuno di essi, deliberato di recedere dall’unione stessa.

2) L’unione si scioglie anche quando la maggioranza dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 13.

3) Nei casi in cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell’unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.

4) L’unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’art. 141 D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

5) Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione è attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti mediante accordo fra gli enti interessati. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e di mobilità dei pubblici dipendenti. I dipendenti dell’Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della pianta organica di questi ultimi.

Art. 9
Recesso dall’unione

1) Ogni comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2) Il comune recedente deve comunicarne, entro il mese di giugno, al consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione, fatto salvo il mantenimento degli obblighi finanziari di cui al comma successivo.

3) Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4) E’ consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte,fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell’Unione

5) Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

6) E’ altresì considerata causa di recesso la mancata nomina da parte dei consigli comunali dei propri rappresentanti in seno all’Unione entro il termine di cui al successivo articolo 13, 4° comma. L’eventuale nomina effettuata dopo tale termine, ma prima dell’efficacia del recesso di cui al precedente comma 2, non rende applicabile la presente disposizione.

Art. 10
Attività regolamentare

1) L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

2) Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO Il

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell’unione

1) Sono organi dell’Unione:

* Il Consiglio

* Il Presidente

* La Giunta

CAPO 1
IL CONSIGLIO

Art. 12
Status degli amministratori dell’unione

1) Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2) Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III del T.U. 18.8.2000, n. 267.

Art. 13
Composizione, elezione e durata del consiglio

1) Il consiglio dell’Unione è l’espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico -amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2) Il Consiglio è composto dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dall’art. 37 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

3) Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti solo consiglieri comunali.

4) L’elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all’Unione del nuovo ente.

5) I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

6) Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell’Unione, il consiglio comunale interessato. Provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

7) Il Consiglio dell’Unione si scioglie ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’art.141 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 con esclusione dei punti 1 e 2 del comma 1 lett. B.

Art. 14
Consiglieri

1) Sono attribuiti ai consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2) Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3) Il consigliere è invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4) Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l’inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato

5) I consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede del proprio Comune.

Art. 15
Organizzazione del consiglio

1) Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.

2) Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3) La presidenza del consiglio compete al presidente dell’Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16
Competenze del consiglio

1) Il consiglio definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali

2) Nell’ambito dell’attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3) L’attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

4) Il consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione dell’Unione e, successivamente, ad ogni scadenza annuale, in conformità del successivo art. 18, comma 3, e inoltre nel caso di rinnovo contemporaneo di almeno la metà dei consigli comunali dei comuni partecipanti, procede alla elezione del presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.

5) Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta., presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato dei Sindaci.

6) Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell’Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del consiglio.

7) La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune sede dell’Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

8) Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune sede dell’Unione.

Art. 17
Adunanze

1) Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2) La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3) Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4) Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5) Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6) Il consiglio delibera con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7) Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 18
Elezione, cessazione

1) L’elezione del presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2) Il Presidente dura in carica per un anno, e comunque sino all’assunzione della carica da parte del nuovo eletto, ed è rieleggibile.

3) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19
Competenza

1) Il presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2) Il presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3) Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell’esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l’attività dei componenti la giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica finché non c’è il direttore, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica di dirigente;

c) nomina il segretario dell’Unione e ne determina le funzioni;

d) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;

g) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del consiglio e della giunta;

h) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in un’articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

Art. 20
Vicepresidente

1) Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2) Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 21
Composizione, nomina e cessazione

1) La Giunta è composta dal Presidente e da sei componenti nominati dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni partecipanti.

2) Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell’ente.

3) I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco del Comune.

4) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la giunta decade. Sino all’elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 22
Competenza

1) La giunta collabora con il presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio ove non esista il Direttore;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e delle dotazioni di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi

f) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;

g) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

Art.23
Funzionamento

1) La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2) Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

5) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO III

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 24
Principi e criteri di gestione

1) L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2) L’attività dell’amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3) La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4) La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5) L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25
Personale

1) L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2) Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4) I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato, improntando l’organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

5) L’unione potrà operare con personale proprio ovvero con personale dei comuni aderenti in distacco o comando con rimborso delle spese al comune di provenienza

CAPO II

IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26
Il segretario

1) Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito il parere della Giunta, dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato.

2) Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’ente. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

3) Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente.

4) Al Segretario dell’Unione possono essere affidate altresì funzioni di Direttore Generale con le competenze e responsabilità previste dalla legislazione vigente.

Art. 27
Responsabili di servizio

1) I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2) Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3) I responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1) Il Presidente, su proposta dei segretario, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2) La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina dei presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3) I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.

4) I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III

I SERVIZI

Art. 29
Gestione dei servizi

1) L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3) Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 30
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell’Unione componenti di altri organi

1) In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell’Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2) I rappresentanti dell’Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3) I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4) Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5) I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV

IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31
Principi generali del controllo interno

1) Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

e) Controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione

Art. 32
Organo di revisione dei conti

1) L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall’organo di revisione dei conti.

2) L’organo è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3) Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4) Nell’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell’ente, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.

5) L’organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, della giunta. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 33
Controllo interno di regolarità contabile

1) Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2) L’ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3) Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 34
Controllo di gestione

1) Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2) La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3) Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 35
Controllo per la valutazione del personale

1) Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2) Apposito nucleo di valutazione, composto da due esperti nominati dalla Giunta annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.

3) Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4) La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5) Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell’attività dei valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6) La procedura di valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 36
Controllo strategico

1) L’attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2) Il presidente provvede a convocare i sindaci dei comuni aderenti per esaminare l’andamento dei risultati gestionali dell’esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.

3) Qualora il collegio, costituito a sensi del comma 2 dell’art. 36, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell’esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

Art. 37
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1) Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2) Le determinazioni sono sottoposte a regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell’Ente.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE
ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 38
Principi generali

1) L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2) A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 39
Accordi di programma

1) Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal presidente.

2) L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

3) Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 34 Del D.Lgs. 18/08/2000 N.267.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA’ DEL UNIONE

Art. 40
Associazionismo e partecipazione

1) Gli organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2) L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3) L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 41
Istanze e petizioni

1) Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2) Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3) Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 42
Proposte di atti amministrativi

1) Gli elettori dei comuni facenti parte dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.

2) Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all’Unione.

3) Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4) Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43
Accesso

1) Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2) Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei cedimenti amministrativi.

3) Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4) Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5) Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6) Il regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7) E’ in ogni caso, fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 44
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1) Tutti gli atti dell’amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2) L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3) I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 45
Statuto

1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2) E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 46
Regolamenti

1) L’Unione emana regolamenti:

a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza.

2) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 47
Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1) Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2) Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 48
Disposizioni finali e transitorie

1) Il presente statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio di ciascun Comune aderente. L’entrata in vigore del presente statuto è subordinata alla stipula della convenzione istitutiva dell’unione.

2) In attesa che venga data piena attuazione degli adempimenti previsti dal presente statuto ed in particolare di quelli previsti dall’art. 2, la Giunta potrà disporre, con apposito atto, che le funzioni ed i servizi generali di amministrazione siano svolti da personale dipendente dei Comuni partecipanti, dietro corrispettivo previsto nelle forme di legge qualora la prestazione di lavoro sia svolta al di fuori del normale orario di servizio. In caso contrario l’Unione dovrà rimborsare al Comune di provenienza la quota di stipendio correlata al numero di ore lavorative prestate dal predetto personale dipendente.

3) In attesa che venga data piena attuazione degli adempimenti previsti dal presente statuto vengono individuati i seguenti servizi da esercitare in forma associata nella fase di prima operatività dell’Unione:

a) Protezione civile

b) Servizi e manifestazioni turistiche

c) Servizio smaltimento rifiuti

d) Servizio di manutenzione viabilità

e) Servizio di vigilanza e sorveglianza sul territorio

f) Trasporti scolastici