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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003, n. 37

Accordo di programma finalizzato alla “Riqualificazione del complesso termale di Acqui Terme, alla realizzazione delle connesse infrastrutture e alla rivitalizzazione dell’economia acquese” - Proroga ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Accordo di Programma “Riqualificazione del complesso termale di Acqui Terme, realizzazione delle connesse infrastrutture e rivitalizzazione dell’economia acquese”, promosso della Regione Piemonte, stipulato in data 30/10/1997 tra la stessa Regione, il Comune di Acqui Terme, la Provincia di Alessandria e la Società Terme di Acqui  adottato con D.P.G.R. n. 3366 del 6/11/1997;

visto l’art. 6 di detto Accordo che stabilisce in anni cinque la durata di quest’ultimo e la possibilità di proroga, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari;

preso atto che in occasione della scadenza quinquennale (ottobre 2002), a seguito del pronunciamento unanime dei soggetti sottoscrittori nell’ambito della seduta del 15/10/2002 del Collegio di Vigilanza - istituto ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo - è stata prorogata con D.P.G.R. n. 92 del 28/10/2002 la durata dell’Accordo di programma fino al 30/4/2003, al fine di consentire il completamento delle iniziative ancora in corso previste dall’Accordo nonchè provvedere, entro lo stesso termine, all’aggiornamento dell’Accordo stesso da promuoversi secondo le procedure di legge;

verificato che, successivamente alla proroga, si è proseguito nelle attività necessarie per dare piena attuazione all’Accordo nonchè sono state avviate le iniziative per poter promuovere l’aggiornamento dell’Accordo stesso come stabilito;

rilevato che, nel corso delle suddette attività di completamento e di aggiornamento, è stato approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 36-8210 del 13/1/2003, il “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” finalizzato all’attuazione del “Programma regionale di infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006”, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 166/2002, “Programma” che si pone in relazione con le finalità dell’Accordo di programma in oggetto e, in particolare, con il suo aggiornamento;

rilevato altresì che il “Documento di indirizzo” citato individua, tra i filoni di intervento principali del “Programma regionale di infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006", quello  dedicato alla “Valorizzazione del sistema termale” (con la specifica indicazione dell’ambito  provinciale alessandrino) al quale è possibile destinare una quota delle risorse disponibili allo scopo, ai sensi dell’art. 21 della L. 166/2002, attraverso la definizione di uno specifico Piano degli interventi ... da predisporre preliminarmente attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra i soggetti interessati;

preso atto che la predisposizione del Piano degli interventi finalizzato alla “Valorizzazione del sistema termale” nel polo acquese, ai sensi della L. 166/2002, è stata avviata solo recentemente e, al momento, non si è ancora giunti alla definizione dei contenuti definitivi del Piano sia in termini di interventi, sia di entità dell’investimento e ripartizione del finanziamento tra i soggetti attuatori e la Regione;

preso atto che il Collegio di Vigilanza in relazione alla prossima scadenza dell’Accordo  vigente (30/4/03), in rappresentanza dei soggetti sottoscrittori, nella seduta del 10/4/2003 ha preso atto, come risulta dal verbale allegato, dell’opportunità rappresentata dal citato Piano degli interventi finalizzato alla “Valorizzazione del sistema termale” nel polo acquese, e ha contestualmente evidenziato l’impossibilità, entro la data di scadenza dell’Accordo di programma vigente (30/4/2003), di definire il quadro degli interventi che potranno essere compresi nell’aggiornamento di tale Accordo e quelli che, invece, saranno oggetto del Piano che beneficierà delle risorse della L. 166/2002;

preso atto altresì che il Collegio di vigilanza, nel corso della stessa seduta del 10/4/2003, si è  espresso all’unanimità in rappresentanza degli Enti sottoscrittori, come risulta dal relativo verbale, circa la necessità di usufruire di un’ulteriore proroga fino al 31/7/2003 della durata dell’Accordo, affinchè nel frattempo sia possibile giungere alla definizione del Piano degli interventi e alla  sottoscrizione del relativo Protocollo d’intesa - secondo quanto stabilito dal “Documento regionale di indirizzo programmatico e procedurale” in attuazione dell’art. 21 della L. 166/2002 - e giungere pertanto, contestualmente, all’aggiornamento dell’Accordo vigente secondo criteri di sinergia  e di integrazione con il Piano degli interventi stante i comuni obiettivi perseguiti;

preso atto infine di quanto specificato dal Collegio di vigilanza nel corso della seduta citata in merito alla validità, indipendentemente dalla scadenza dell’Accordo di programma, degli impegni amministrativi e finanziari assunti dagli Enti sottoscrittori in relazione agli interventi previsti nell’Accordo stesso nel rispetto delle norme vigenti;

visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24/11/1997, n. 27-23223;

decreta

di prorogare la durata dell’Accordo di programma “Riqualificazione del complesso termale di Acqui Terme, realizzazione delle connesse infrastrutture e rivitalizzazione dell’economia acquese”, ai sensi dell’art. 6, promosso dalla Regione Piemonte e stipulato in data 30/10/1997 tra la stessa Regione, il Comune di Acqui Terme, la Provincia di Alessandria e la Società Terme di Acqui, fino al 31 luglio 2003, al fine di consentire, entro tale termine, l’aggiornamento dell’Accordo stesso ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo criteri di sinergia e integrazione con i contenuti del previsto Piano degli interventi finalizzato alla “Valorizzazione del sistema termale” nel polo acquese, da predisporsi entro le stesse scadenze nell’ambito del “Programma regionale di infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006", di cui all’art. 21 della Legge n. 166/2002;

di stabilire, indipendentemente dalla scadenza dell’Accordo di programma vigente, che restino comunque validi gli impegni amministrativi e finanziari assunti dagli Enti e soggetti sottoscrittori in relazione agli interventi previsti nell’Accordo stesso nel rispetto delle norme vigenti.

Enzo Ghigo