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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 48-8801

LARC s.r.l. - C.so Venezia, 10/a - Torino. Accreditamento attività ambulatoriale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di accreditare, ai sensi della DCR 616/00 e successivi provvedimenti attuativi ed integrativi, le attività specialistico-ambulatoriali erogate dalla S.r.l. L.A.R.C. presso la sede di Torino - C.so Venezia 10/a -:

* in fascia B l’attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello;

* in fascia A l’attività di diagnostica per immagini di 1° livello, l’attività di diagnostica di laboratorio (laboratorio generale di base con settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia, citoistopatologia), nonchè l’attività poliambulatoriale comprensiva delle specialità di allergologia, anestesia, chirurgia vascolare-angiologia, cardiologia, ostetricia e ginecologia, chirurgia generale, dermatologia, diabetologia, dietologia, ematologia, gastroenterologia, medicina interna, nefrologia, neurologia, oculistica, odontostomatologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia e psicoterapia, reumatologia, urologia.

- di disporre che la struttura sopra indicata potrà erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni specifiche delle branche specialistiche accreditate, quali presenti nel nomenclatore tariffario regionale - Allegato A - delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i.:

- attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello (cod. 56);

- attività di diagnostica per immagini di 1° livello (cod. 69);

- l’attività di diagnostica di laboratorio (laboratorio generale di base con settori specializzati di chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia, citoistopatologia) (cod. 98);

- attività poliambulatoriale comprensiva delle specialità di allergologia (cod 01), anestesia (cod. 82), chirurgia vascolare-angiologia (cod. 14), cardiologia (cod. 08), ostetricia e ginecologia (cod. 37), chirurgia generale (cod. 09), dermatologia (cod. 52), gastroenterologia (cod. 58), nefrologia (cod. 29), neurologia (cod. 32), oculistica (cod. 34), odontostomatologia (cod. 35), ortopedia (cod. 36), otorinolaringoiatria (cod. 38), pneumologia (cod. 68), urologia (cod. 43).

- di stabilire che le attività di cui alla precedente alinea potranno essere erogate per conto del Servizio Sanitario Regionale alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del D.L.vo 229/99, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali. In particolare l’attività dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi organizzativo-gestionali di cui alla D.G.R. n. 39-6552 dell’8.7.2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)