Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 2-8755

Modificazione alla D.G.R. n. 40-21087 del 21.7.1997, avente per oggetto “Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell’art. 9 della L. 4 dicembre 1993, n. 493. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G.C 70/94 del 28.09.94)”

A relazione dell’Assessore Botta:

Premesso che:

L’art. 9 della legge 4.12.1993, n. 493, ha previsto la possibilità di utilizzare i finanziamenti ex gescal per realizzare alloggi da locare od assegnare in godimento in modo permanente ovvero per un periodo limitato, non inferiore a 8 anni, a lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla legge.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-C.R. 12428 del 20.9.1994 ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12.10.1993 con deliberazione n. 689-C.R.15149, alla deliberazione CIPE del 16.3.1994 e con la deliberazione n. 272-C.R.12411 del 30.7.1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95.

Il Ministero dei LL.PP. con decreto 5 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ha stabilito i criteri e le modalità per la definizione dell’ammontare dei contributi. In particolare il punto 1.5 prevede, in attuazione del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 493/93, che i destinatari delle abitazioni realizzate o recuperate con il concorso di tali finanziamenti siano lavoratori dipendenti che hanno versato, per il periodo minimo di un mese, i contributi previsti dal primo comma, lettera b), dell’art. 10 della legge 14.2.1963, n. 60.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 40-21087 del 21.7.1997 ha approvato, tra l’altro, il bando tipo, le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti e l’attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 493/93. In particolare negli Allegati 1) e 2), punto D) - Requisiti dei beneficiari degli interventi - al punto 2 lettera a), tra i requisiti dei beneficiari degli interventi è richiamata l’obbligatorietà del versamento, per il periodo minimo di un mese, dei contributi di cui alla legge n. 63/60, art. 10, primo comma, lett.b).

Ai sensi dell’art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, introdotto dall’art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione compete, tra l’altro, l’espletamento delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Atteso che il termine stabilito per il versamento dei contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell’art. 10 della legge 14.2.1963, n. 60, è stato nel corso del tempo più volte prorogato e che con la legge n. 23.12.1992, n. 498 la proroga del termine per il versamento di tali contributi è stata stabilita fino al 31.12.1995, mentre con la legge 8.8.1995, n. 335, è stata stabilita un’ulteriore proroga del termine fino al 31.12.1998, ma limitatamente per la parte a carico del datore di lavoro (primo comma, lett. c dell’art. 10 legge n. 60/63), ne consegue che dopo tali proroghe è venuto meno il prelievo fiscale previsto dalla citata legge 14.2.1963, n. 60.

Considerato il tempo intercorso dalla scadenza dei termini per il versamento dei contributi ex-Gescal (di cui all’art. 10, primo comma lettera b), della legge 60/63), avvenuto il 31.12.1995, si ritiene opportuno modificare i requisiti richiesti ai beneficiari degli interventi di cui alla legge 493/93 art. 9, in quanto penalizzerebbe i lavoratori dipendenti entrati successivamente a tale data nel mercato del lavoro e pertanto non più assoggettati al prelievo di cui alla legge 60/63. Relativamente ai lavoratori dipendenti che hanno versato i contributi di cui alla legge 60/63 si ritiene utile prevedere comunque la facoltà per i Comuni di poter attribuire ai fini dell’assegnazione degli alloggi un punteggio preferenziale determinato sulla base dell’anzianità di contribuzione ovvero una priorità per l’assegnazione di tali alloggi.

Occorre pertanto, per quanto sopra esposto, modificare la D.G.R. n. 40-21087 del 21.7.1997 al fine di adeguarla alla normativa attualmente vigente, e procedere quindi alla sostituzione della lettera a) del punto 2, del punto D - Requisiti dei beneficiari degli interventi -, Allegati 1 e 2 alla citata deliberazione, consentendo altresì ai Comuni di riconoscere ai lavoratori dipendenti, che hanno versato un contributo ex Gescal, un punteggio preferenziale ovvero una priorità nell’assegnazione degli alloggi.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale,

vista la legge 4.12.1993, n. 493;

visto il D.M. 5.8.1994;

vista la D.G.R. n. 40-21087 del 21.7.1997;

visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112;

viste le leggi regionali 26.4.2000, n. 44 e 15.3.2001, n. 5.

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di sostituire, per quanto esposto nelle premesse al presente provvedimento che si richiamano integralmente, la lettera a) del punto 2, del punto D - Requisiti dei beneficiari degli interventi -, degli Allegati 1 e 2 alla D.G.R. n. 40-21087 del 21.7.1997 nel modo seguente:

“a) Lavoratori dipendenti. Il Comune, ai fini della locazione/assegnazione dell’alloggio, può stabilire di attribuire un punteggio preferenziale, determinato sulla base dell’anzianità di versamento dei contributi di cui all’art. 10, primo comma, lettera b), della legge 14.2.1963 n. 60, ovvero attribuire per tali lavoratori una priorità nell’assegnazione degli alloggi.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)