Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 65-8818

Atto di indirizzo alle Province in materia di assunzione diretta di operai forestali stagionali da parte della Regione Piemonte

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la L.56/87;

vista la L.59/97;

vista la L.R.41/98;

visto il d.lgs.469/97;

visto il d.lgs.181/00;

visto il d.lgs.297/02;

visto l’art.4 bis del d.lgs.181/00, come modificato dal d.lgs.297/02;

considerato che la Regione Piemonte, Assessorato Economia Montana e foreste, ha tra le sue attività principali compiti di difesa e ripristino di tutto il territorio montano regionale, di risistemazione di vie e sentieri di tutto l’arco alpino, di pulizia, di difesa e di risistemazione degli argini e alvei di rii e torrenti in bassa ed alta quota;

ritenuto che tale attività possa essere svolta in un arco temporale molto breve, vincolata da condizioni climatiche favorevoli e che per tale attività lavorativa è necessario servirsi anche di personale a carattere stagionale;

visto che per tali assunzioni la Regione si attiene a quanto previsto per il comparto privato dal contratto di lavoro del settore idraulico forestale e idraulico agrario, con l’inquadramento previdenziale dei lavoratori proprio del comparto privato;

visto che la disciplina della L.626/94 per il personale addetto alla forestazione (contrariamente a tutto il restante personale regionale) individua il “datore di lavoro” in una precisa persona responsabile dei lavori;

rilevato che il personale in via di assunzione deve necessariamente possedere una esperienza professionale e una attitudine particolare ai lavori in argomento e che per detto personale sulla base della legislazione in vigore fino al 31/1/03 veniva riconosciuta l’assunzione diretta sulla base di una apposita convenzione con la CRI del Piemonte;

constatato che la convenzione con la CRI approvata nella seduta del 22/1/03 per l’assunzione di 380 operai forestali nel 2003 non può trovare applicazione relativamente alle modalità di assunzione diretta e nominativa da parte dei CPI in quanto risulta abrogato l’art.17 della L.56/87 dal quale derivava la legittimità;

considerato al contempo la persistenza delle motivazioni all’assunzione urgente dei lavoratori indicata in premessa di tale convenzione;

ritenuto che nel caso in oggetto la Regione Piemonte (Assessorato Economia montana e foreste) si configura come datore di lavoro privato;

considerato che si rende opportuno un intervento transitorio che detti, limitatamente al caso in oggetto, indirizzi di riferimento alle Province nella gestione dei centri per l’impiego, in attesa di una regolazione complessiva della materia da parte della Regione nel rispetto del nuovo quadro normativo conseguente all’entrata in vigore del d.lgs.297/02;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale con votazione unanime,

delibera

di formulare, nelle more di una regolazione complessiva della materia con legge regionale, il seguente indirizzo al quale le Province si adegueranno impartendo le opportune disposizioni ai CPI:

- l’assunzione degli operai stagionali addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria da parte della Regione avviene secondo le disposizioni contenute nel d.lgs.181/00 (art. 4 bis) come modificato dal d.lgs.297/02, in quanto la Regione si configura in questo caso come datore di lavoro privato, non trovando applicazione nella fattispecie l’art 16 della L.56/87 che si riferisce all’assunzione da parte di enti pubblici di soggetti con i quali si instaura un rapporto di pubblico impiego.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)