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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 65-8818
Atto di indirizzo alle Province in materia di assunzione diretta di operai forestali stagionali da parte della Regione Piemonte
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin:
Vista la L.56/87;
vista la L.59/97;
vista la L.R.41/98;
visto il d.lgs.469/97;
visto il d.lgs.181/00;
visto il d.lgs.297/02;
visto lart.4 bis del d.lgs.181/00, come modificato dal d.lgs.297/02;
considerato che la Regione Piemonte, Assessorato Economia Montana e foreste, ha tra le sue attività principali compiti di difesa e ripristino di tutto il territorio montano regionale, di risistemazione di vie e sentieri di tutto larco alpino, di pulizia, di difesa e di risistemazione degli argini e alvei di rii e torrenti in bassa ed alta quota;
ritenuto che tale attività possa essere svolta in un arco temporale molto breve, vincolata da condizioni climatiche favorevoli e che per tale attività lavorativa è necessario servirsi anche di personale a carattere stagionale;
visto che per tali assunzioni la Regione si attiene a quanto previsto per il comparto privato dal contratto di lavoro del settore idraulico forestale e idraulico agrario, con linquadramento previdenziale dei lavoratori proprio del comparto privato;
visto che la disciplina della L.626/94 per il personale addetto alla forestazione (contrariamente a tutto il restante personale regionale) individua il datore di lavoro in una precisa persona responsabile dei lavori;
rilevato che il personale in via di assunzione deve necessariamente possedere una esperienza professionale e una attitudine particolare ai lavori in argomento e che per detto personale sulla base della legislazione in vigore fino al 31/1/03 veniva riconosciuta lassunzione diretta sulla base di una apposita convenzione con la CRI del Piemonte;
constatato che la convenzione con la CRI approvata nella seduta del 22/1/03 per lassunzione di 380 operai forestali nel 2003 non può trovare applicazione relativamente alle modalità di assunzione diretta e nominativa da parte dei CPI in quanto risulta abrogato lart.17 della L.56/87 dal quale derivava la legittimità;
considerato al contempo la persistenza delle motivazioni allassunzione urgente dei lavoratori indicata in premessa di tale convenzione;
ritenuto che nel caso in oggetto la Regione Piemonte (Assessorato Economia montana e foreste) si configura come datore di lavoro privato;
considerato che si rende opportuno un intervento transitorio che detti, limitatamente al caso in oggetto, indirizzi di riferimento alle Province nella gestione dei centri per limpiego, in attesa di una regolazione complessiva della materia da parte della Regione nel rispetto del nuovo quadro normativo conseguente allentrata in vigore del d.lgs.297/02;
tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta Regionale con votazione unanime,
delibera
di formulare, nelle more di una regolazione complessiva della materia con legge regionale, il seguente indirizzo al quale le Province si adegueranno impartendo le opportune disposizioni ai CPI:
- lassunzione degli operai stagionali addetti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria da parte della Regione avviene secondo le disposizioni contenute nel d.lgs.181/00 (art. 4 bis) come modificato dal d.lgs.297/02, in quanto la Regione si configura in questo caso come datore di lavoro privato, non trovando applicazione nella fattispecie lart 16 della L.56/87 che si riferisce allassunzione da parte di enti pubblici di soggetti con i quali si instaura un rapporto di pubblico impiego.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)