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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 546-271650 del 7.11.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 546-271650 del 7.11.2002

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di autorizzare la Societá Nuove Iniziative Energetiche S.r.l. - N.I.E. con sede in Milano Via Santa Maria Valle 7 (omissis), alla continuazione provvisoria del prelievo ai sensi dell’art. 16 della L.R. 5.8.2002 n. 20, subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, nei tempi prescritti dalla sopracitata L.R. 20/2002, dei canoni non corrisposti per il periodo dal 1.8.2002 alla data del presente provvedimento, pari a Euro 12.223,38 in ragione di Euro/kW 11,66 per kW medi 4.193,27;

2) di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Societá sopra indicata, in sostituzione delle originarie concessioni citate in premessa, la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Orco in Comune di Cuorgné in misura di mod. max 220 e mod. medi 126.40, per, la produzione nella nuova centrale Valle, sul salto di metri 30.24, di una potenza nominale media pari a kW 4.193,27;

3) di autorizzare il concessionario, a proprio rischio, ai sensi dell’art. 25 del R.D. 1285/1920, all’esercizio, in via provvisoria, delle opere di derivazione d’acqua dal Torrente Orco in Comune di Cuorgnè ad uso idroelettrico;

4) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 2.8.2002 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale, fatto salvo per quanto in contrasto con il presente provvedimento per effetto della successiva entrata in vigore della L.R. 5.8.2002 n. 20;

5) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.8.2002, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, nei tempi prescritti dalla citata L.R. 20/2002, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; in particolare il canone annuo determinato in ragione di kW 4.193,27, assorbe e sostituisce, a decorrere dalla data dianzi citata, i canoni dovuti in ragione delle originarie concessioni citate in premessa;

7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 rispettivamente a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano dell’Orco e degli Enti rivieraschi (Provincia di Torino, Comuni di Cuorgnè e Castellamonte);

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 2.8.2002:

(omissis)

Art. 9

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime del Torrente Orco in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Il concessionario terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, agli sfioratori, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 10

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto emerso nel corso della istruttoria, il concessionario deve:

a) garantire immediatamente a valle della traversa di derivazione, quando naturalmente disponibile in alveo, la portata minima istantanea (Deflusso Minimo Vitale - DMV) pari a 4.800 l/s; qualora detta portata non sia naturalmente disponibile in corrispondenza della sezione di presa, si dovrà provvedere a rilasciare dal canale scaricatore del laghetto di Ressia la quantità d’acqua necessaria a raggiungere il sopracitato valore di DMV;

b) includere all’opera di presa una scala di risalita per l’ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati al precedente articolo 4; attraverso detto passaggio artificiale dovrà essere garantito il non superamento del limite massimo di velocità della corrente in conformità alle prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 746-151363 del 18.7.2000;

c) lasciare defluire la intera portata corrispondente al DMV attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna; qualora detta modalità di rilascio impedisca di non superare il limite massimo di velocità della corrente prescritto al punto precedente, il DMV potrà venire rilasciato parzialmente attraverso una delle due paratoie a settore poste in sponda destra;

d) garantire a valle dell’opera di presa, oltre al sopracitato valore di DMV, anche le portate spettanti per antico diritto alla Roggia di Oglianico, sottesa dalla derivazione in questione; in particolare dette portate dovranno essere pari a moduli 6.36 nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno e pari a mod. 3.70 nel restante periodo dell’anno;

e) sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta la portata istantanea disponibile alla sezione di presa risulti uguale o inferiore alla sommatoria dei valori di rilascio di cui ai punti a) e d) del presente articolo;

f) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittiofauna un’asta idrometrica tarata, accessibile a tutti e di facile controllo, sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio; qualora il rilascio, costituito dalla sommatoria dei valori di cui ai punti a) e d) del presente articolo, non avvenga esclusivamente attraverso la scala di risalita, dovrá venire predisposta, in corrispondenza della soglia e/o della luce utilizzata, analoga asta idrometrica tarata, accessibile a tutti e di facile controllo, sulla quale siano ben evidenziati i valori della portata rilasciata;

g) fare effettuare dall’A.R.P.A., a proprie spese, un ulteriore controllo della qualitá delle acque del Torrente Orco nel tratto compreso tra il depuratore di Cuorgné sito in localitá Pedaggio e la restituzione;

h) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualitá tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua.

i) smaltire il materiale solido derivante dallo sgrigliatore e dalla pulizia della vasca di decantazione con le modalità prevista dalla normativa vigente;

l) rispettare, sia in fase di esecuzione dei lavori che durante l’esercizio dell’impianto, le condizioni contenute nelle tre convenzioni di couso delle opere in comune, conservate agli atti, stipulate ai sensi dell’art. 47 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 con il Consorzio Irriguo Roggia di Favria (“Bozza di convenzione tra la N.I.E. S.r.l. ed il Consorzio irriguo costituito dai Comuni di Favria, San Ponso e Salassa per l’utilizzazione irrigua della Rogia di Favria” sottoscritta in data 26.6.2002), e con Enel Greenpower (“Convenzione per la regolamentazione degli oneri manutentivi del canale di scarico fra il laghetto della Ressia ed il Torrente Orco in Cuorgnè” e “Convenzione per l’esercizio degli impianti Enel Greenpower e N.I.E. in Comune di Cuorgnè”, sottoscritta in data 16.7.2002); in particolare, per quanto concerne i rapporti con l’utenza della Roggia di Favria, nel momento in cui la sopracitata bozza di convenzione venga definitivamente approvata da parte dei Consigli Comunali degli Enti consorziati, anche con eventuali modifiche, il concessionario sarà tenuto a rispettarne i termini, fermo restando che le portate spettanti per antico diritto alla Roggia di Favria, dovranno essere pari, nelle more della definizione del relativo provvedimento di riconoscimento, a mod. 31.50 continui. Pertanto, qualora non si possa garantire interamente detta portata mediante il gruppo idroelettrico secondario in contropressione, la parte rimanente dovrà essere ceduta dalla vasca di carico;

m) garantire che il funzionamento delle turbine non comporti il superamento dei limiti di emissione sonora prescritti dalla normativa vigente.

E’ facoltá delle Autoritá competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilitá di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e riproduzione dell’ittiofauna, ecc. ____).

(omissis)