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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 224-84977 del 25.3.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 224-84977 del 25.3.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione contenente integrazioni al disciplinare principale e che recepiscono le condizioni imposte dalla determinazione del Servizio provinciale V.I.A. n. 9-34669 del 6.2.2003, relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

2) che per quanto non espressamente modificato dal disciplinare suppletivo resta valido e immutato quanto assentito con la D.G.R. 84-25925 del 21.6.1993 di concessione;

3) fatto salvo quanto potrà emergere a lavori eseguiti dalla visita di collaudo, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, e approvato il progetto esecutivo citato in premessa, con le seguenti prescrizioni:

a) il concessionario è tenuto a garantire in ogni condizione idrologica il deflusso minimo vitale a valle delle opere di presa attraverso la scala per la risalita dell’ittofauna, nella misura indicata nel disciplinare suppletivo di concessione; l’esercizio della derivazione dovrà venire sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale a detto valore.

b) il concessionario dovrà sistemare in ognuna delle prese in corrispondenza della soglia della scala per la risalita del’ittiofauna un’asta idrometrica tarata, sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

c) il concessionario dovrà apporre e mantenere per tutta la durata della concessione idonei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

4) in ottemperanza a quanto contenuto nell’art. 11 del disciplina principale di concessione, i lavori dovranno iniziare entro mesi sei ed essere ultimati entro mesi trentasei dala data di notifica del presente provvedimento; la data di ultimazione delle opere dovrà essere immediatamente comunicata a questo Servizio. L’eventuale proroga dei termini prefissati non potrà comportare proroga di decorrenza dei canoni dovuti;

(omissis)

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 21.3.2003:

(omissis)

Art. 4 - Condizioni particolari

Il presente articolo sostituisce l’art. 8 del disciplinare principale.

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995 e alle condizioni imposte dalla determinazione del dirigente del Servizio provinciale V.I.A. n. 9-34669 del 6.2.2003 di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale il concessionario deve:

a) includere in entrambe le opere di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

presa sul T. Travio: 50 litri/secondo

presa sul T. Balmusello: 50 litri/secondo

(omissis)