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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Prat. 23/98. Alluvione del 5-7 novembre 1994. S.P. 82 di Montalenghe. Ricostruzione Ponte sul Rio Acqualonga in Comune di Montanaro. Leggi 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359. Determinazione delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti in Comune di Montanaro degli immobili necessari ai lavori per la ricostruzione Ponte sul Rio Acqualonga

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Montanaro e necessari ai lavori per il completamento della variante di Montanaro sono stabiliti nella misura indicata nell’allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all’Ente espropriante;

1 - se intendono accettare l’indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell’indennità provvisoria;

Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell’adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l’indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè affisso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Montanaro.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Renato Bessone