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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

Codice 32.3
D.D. 28 ottobre 2002, n. 272

Legge regionale 49/1991 Titolo II - Programma di assegnazione di contributi a sostegno dei corsi di Istituti e Scuole di musica per l’anno formativo 2002/2003 - Spesa di Euro 309.874,00 (capitolo 11780/2002)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 della legge regionale 49/1991 nonchè dei criteri integrativi e applicativi di questi, di cui in premessa, il Programma dei contributi a sostegno dei corsi di Istituti e Scuole di Musica per l’anno formativo 2002/2003 e la assegnazione di contributi per una spesa complessiva di Euro 309.874,00 a favore dei 43 soggetti e negli importi di cui all’Allegato 1, parte costitutiva e integrante del presente provvedimento.

Alla spesa complessiva di Euro 309.874,00 si fa fronte per Euro 77.468,00 con lo stanziamento di cui al capitolo 11780 (UPB 32031 - accantonamento n. 100401) e per Euro 232.406,00 con lo stanziamento di cui al capitolo 11780 (UPB 32031 - accantonamento n. 100868) del bilancio per l’anno 2002.

Ad avvenuta esecutività della presente determinazione questo Settore provvederà a liquidare ai soggetti inclusi nell’approvato Programma l’acconto dell’80% dell’importo assegnato.

Entro il termine del 30 settembre 2003 disposto dall’art. 10 comma 1) lettera d) della l.r. 49/1991 i soggetti beneficiari del contributo inclusi nel Programma qui approvato dovranno presentare a questo Settore il consuntivo concernente l’attività corsuale svolta nell’anno formativo 2002/2003, dal quale risulti la rispondenza dei corsi all’ordinamento didattico dei Conservatori di Stato e il rendiconto finanziario articolato in spese ed entrate (inclusi gli eventuali contributi pubblici e/o privati ottenuti da altri soggetti a sostegno delle medesime attività corsuali).

A presentazione, da parte dei soggetti inclusi nel Programma qui approvato, della rendicontazione finale sopra illustrata, questo Settore provvederà a liquidare con idonei atti il saldo a conguaglio del contributo assegnato, nei limiti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 49/1991.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Il Dirigente responsabile
Marilena Damberto

Allegato (fare riferimento al file PDF)