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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R
Regolamento regionale delle Attività di solarium.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n, 1);
Visto larticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto larticolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30;
Visto larticolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003;
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA DI SOLARIUM
SOMMARIO
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - DEFINIZIONI
ART. 3 - NOTIFICA
ART. 4 - REGISTRO
ART. 5 - MANUALE DUSO
ART. 6 - NOTA INFORMATIVA
ART. 7 - SCHEDA INDIVIDUALE
ART. 8 - APPARECCHIATURE UV DI TIPO 4
ART. 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLESERCIZIO
ART. 10 - NORME DI GESTIONE
ART. 11 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
ART. 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO
ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI
Art. 1.
(Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.
2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nellambito di strutture sanitarie.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Emettitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza donda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto delleffetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.
2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).
3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui leffetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza donda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. 4. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze donda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze donda comprese tra 250nm e 320nm lirradianza efficace deve essere minore di 500µW/m2.
5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui leffetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza donda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze donda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze donda comprese tra 250nm e 320nm lirradianza efficace deve essere compresa tra 500µW/m2 e 150mW/m2.
6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui leffetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza donda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze donda comprese tra 250nm e 400nm.
7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui leffetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza donda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m2 per lunghezze donda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze donda comprese tra 250nm e 320nm lirradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m2. La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino lavvertenza Utilizzare unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).
8. Manuale duso: manuale predisposto dal costruttore dellapparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere lutilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dellapparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dellutilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto allazione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dallutente.
Art. 3.
(Notifica)
1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dellattivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanità pubblica dellazienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nellallegato A.
2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti allattività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.
Art. 4.
(Registro)
1. Il registro è, insieme al manuale duso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso lesercizio.
2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dellassistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.
3. Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B).
4. Lobbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dellapparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.
Art. 5.
(Manuale duso)
1. Il manuale duso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dellapparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.
2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle desposizione allegate al manuale.
3. In caso di indisponibilità del manuale duso originale di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente alloriginale, fino alla dismissione dellapparecchio stesso, quello ottenuto, prima dellentrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dallart. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.
4. In particolare:
a) se lapparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce lobbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dallultima produzione di un determinato modello;
b) se lapparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.
5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale duso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale duso alla ditta costruttrice.
6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato lattività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:
a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, limpossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;
b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti allalbo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:
1) caratteristiche tecniche dellapparecchio:
2) tensione di alimentazione;
3) potenza attiva;
4) fattore di potenza (cos f);
5) tipo UV;
6) irradianza efficace in banda UV-A;
7) irradianza efficace in banda UV-B;
8) energia irradiata in un minuto per metro quadro;
9) filtri: numero, modello;
10) lampade: numero, modello;
11) modalità di manutenzione;
12) modalità di funzionamento.
7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dellapparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. Lacquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale duso.
Art. 6.
(Nota informativa)
1. Il gestore deve portare a conoscenza dellutente le controindicazioni allesposizione e le corrette modalità duso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati C e C1). Copia della predetta, sottoscritta e datata dallutente, deve essere conservata da parte del gestore.
2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.
Art. 7.
(Scheda individuale)
1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dellesposizione cumulativa allutente che ne risulti sprovvisto.
2. La scheda è uno strumento fornito allutente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.
3. Per consentire allutente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha lobbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2.
4. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dellutente.
Art. 8.
(Apparecchiature UV di tipo 4)
1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se lutente presenta un certificato medico attestante lassenza di controindicazioni allesposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.
2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dallutente e deve essere presentata allesercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dallorgano di vigilanza durante lutilizzo dellapparecchio.
3. In assenza di tale certificazione il gestore ha lobbligo di non sottoporre ad esposizione lutente.
4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.
Art. 9.
(Requisiti igienico sanitari dellesercizio)
1. Le strutture esercitanti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:
a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei alluso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dellarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un altezza di m. 1,80;
c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;
d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;
e) è da prevedersi una reception e/o una sala dattesa.
2. Sono fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie.
Art. 10.
(Norme di gestione)
1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.
2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con lapparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.
3. Non deve essere fornita allutente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dellesposizione.
4. Deve essere messa a disposizione dellorgano di vigilanza la seguente documentazione:
a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
b) copia dellavvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;
c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;
d) registro di ogni apparecchiatura generante UV;
e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;
f) manuale duso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;
g) cartellonistica o marcatura sullapparecchio riportante le precauzioni duso;
h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.
Art. 11.
(Formazione degli operatori)
1. Lesercizio dellattività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalità di abilitazione professionale, rilasciato dallamministrazione provinciale mediante il superamento di apposito esame.
2. Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per lattività di solarium.
3. I corsi di formazione sono disciplinati con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Art. 12.
(Attività di controllo)
1. Lattività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, linosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel d. lgs. 626/1994.
3. Linosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dellesercizio.
Art. 13.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per coloro che, allentrata in vigore del presente regolamento, già esercitano lattività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, è consentita la prosecuzione dellesercizio, in assenza del prescritto attestato di cui allarticolo 11, per un periodo transitorio di due anni; è data, inoltre, facoltà di sostenere lesame di profitto, senza lobbligo di frequenza. In caso di non superamento dellesame finale, lattestato deve essere conseguito con le procedure previste dallarticolo 11 e dai successivi provvedimenti.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 7 aprile 2003.
Enzo Ghigo