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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003
Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7.
Disposizioni in materia di protezione civile.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Oggetto e finalita)
1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture dintervento, per il tecnicismo differenziato delle attivita in relazione ai rischi, per lutilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per lottimizzazione delle risorse disponibili, per linterdisciplinarieta degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dellamministrazione regionale.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) allindirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
a) di ottimizzare la qualita preventiva e dintervento migliorando lefficienza e lefficacia dellazione pubblica;
b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
f) di incentivare le attivita di prevenzione;
g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate allinformazione della comunita regionale.
Art. 2.
(Tipologia degli eventi)
1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realta socio-economica e territoriale.
2. Ai fini dellattivita di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con lattivita delluomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con lattivita delluomo che per loro natura ed estensione comportano lintervento coordinato di piu enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamita naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Capo II.
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 3.
(Modello territoriale)
1. Il sistema regionale di protezione civile e organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui allarticolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. Le attivita previste per fronteggiare gli eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
a) livello comunale, da ogni singolo comune;
b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle citta metropolitane, dalle comunita collinari, dalle comunita montane.
3. Le attivita previste per fronteggiare gli eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;
b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o piu province.
4. Le province, per le attivita di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuita operativa qualora lestensione dellevento richieda lintervento di risorse e mezzi straordinari.
Art. 4.
(Eventi straordinari)
1. Le attivita previste per fronteggiare gli eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.
Art. 5.
(Organizzazione del sistema di protezione civile)
1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:
a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorita di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12;
b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;
c) dellattivita di monitoraggio degli scenari di rischio di cui allarticolo 6, comma 1, lettera b);
d) del sistema informativo ad alta affidabilita e sicurezza;
e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
f) delle modalita di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
2. Il sistema di cui al comma 1 e realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione.
3. La Regione, al fine di garantire lomogeneita nellapplicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile.
Capo III.
MODELLO DI INTERVENTO
Art. 6.
(Modello preventivo)
1. Lattivita di prevenzione e basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attivita comprende:
a) lanalisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
b) lindividuazione degli scenari di rischio;
c) lattivazione di programmi di mitigazione;
d) linformazione;
e) la predisposizione e lutilizzo di sistemi previsionali.
2. Lattivita di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 7.
(Pianificazione dellemergenza)
1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:
a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
c) la predisposizione di un parco risorse regionale;
d) la formazione;
e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. Lattivita di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 8.
(Modello di soccorso)
1. Lattivita di soccorso e diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui allarticolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attivita e basata sulla pianificazione e comprende:
a) la gestione o il concorso nellemergenza;
b) lorganizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
c) lattivazione delle procedure di allertamento;
d) lattivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
e) lutilizzo delle risorse disponibili;
f) il primo intervento tecnico;
g) il soccorso sanitario;
h) il soccorso socio-assistenziale.
2. Lattivita di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 9.
(Modello di primo recupero)
1. Lattivita di primo recupero e finalizzata al superamento dellemergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. Le attivita di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dallemanazione di provvedimenti specifici.
Art. 10.
(Strumenti di programmazione e di pianificazione
dei modelli dintervento)
1. Lattivita di prevenzione e espletata attraverso la redazione e lattuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui allarticolo 3.
2. Le attivita di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui allarticolo 3.
3. Entro centottanta giorni dallapprovazione della presente legge la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attivita di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalita di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.
Capo IV.
AUTORITA DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 11.
(Attribuzioni del Sindaco e del presidente della Provincia)
1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b).
3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorita di protezione civile. Ciascun sindaco e autorita di protezione civile anche a livello intercomunale.
4. Al verificarsi dellemergenza nellambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
5. In occasione dellemergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attivita di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
6. Quando la calamita naturale o levento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:
a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede lintervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dellautorita comunale di protezione civile;
b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede lintervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dellautorita provinciale di protezione civile.
Art. 12.
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dellemergenza, per eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita ed estensione territoriale coinvolgono piu di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, larmonizzazione e lunificazione delle attivita intraprese dalle singole province.
2. Il Presidente della Giunta regionale, dintesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dallunita di crisi regionale di cui allarticolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dellevento.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dallevento calamitoso, ai sensi dellarticolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001.
Capo V.
COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 13.
(Competenze dei comuni e delle province)
1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. I comuni e le province esercitano le attivita di soccorso e assistenza attraverso:
a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.
3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attivita di soccorso e assistenza.
Art. 14.
(Competenze della Regione)
1. La Regione espleta le funzioni di cui allarticolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:
a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita ed estensione territoriale coinvolgono piu di una provincia, attraverso il raccordo, larmonizzazione e lunificazione delle attivita intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dallarticolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) il raccordo, larmonizzazione e lunificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto.
Capo VI.
ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 15.
(Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)
1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, e istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.
2. A livello provinciale e istituito il Comitato provinciale di protezione civile.
3. Per lespletamento dei compiti di cui allarticolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dellUnita di crisi comunale, oppure dellUnita di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dellUnita di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e lattivita del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.
5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dallemanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 16.
(Comitato regionale di protezione civile)
1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, e istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione civile.
2. Il Comitato regionale e composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) lassessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;
c ) gli assessori regionali competenti;
d) i presidenti delle province o loro delegati;
e) i prefetti delle province, o loro delegati;
f) il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione;
g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dallAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI).
h) il rappresentante delle comunita montane designato dallUnione nazionale comuni comunita enti montani delegazione piemontese (UNCEM);
i) il rappresentante dellAssociazione nazionale piccoli comuni dItalia (ANPCI).
3. Entro centottanta giorni dallapprovazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e lattivita del Comitato regionale di protezione civile.
4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e istituito entro due mesi dallemanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 17.
(Unita di crisi regionale)
1. Per lespletamento dei compiti di cui allarticolo 16, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell unita di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
a) dalle direzioni regionali;
b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;
d) dallIspettorato regionale dei vigili del fuoco;
e) dal rappresentante della Croce rossa italiana ;
f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;
g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
h) da esperti in gestione delle emergenze.
Art. 18.
(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici)
1. La Regione, per il perseguimento delle attivita di cui allarticolo 14, si avvale dellopera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e istituita la Commissione grandi rischi regionale, che e articolata in sezioni e svolge attivita consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono altresi individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita e definiti gli oneri dei componenti.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorita di protezione civile in caso di necessita.
5. Entro centottanta giorni dallapprovazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalita di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalita di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.
Art. 19.
(Coordinamento del volontariato)
1. La Regione assicura la piu ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attivita conseguenti agli eventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettere a) e b).
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. A livello comunale, intercomunale e provinciale e istituito, entro due mesi dallemanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.
4. A livello regionale e istituito, entro due mesi dallemanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
5. Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:
a) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e limpiego nelle attivita di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
b) le modalita per accedere ai rimborsi, qualora levento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta allarticolo 3, comma 3.
Capo VII.
FORMAZIONE E SERVIZI
Art. 20.
(Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)
1. Al fine di migliorare lefficacia e lefficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.
Art. 21.
(Scuola di protezione civile)
1. La Regione promuove ed organizza una permanente attivita di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso lassegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.
2. In particolare favorisce lattivita di formazione promuovendo e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione alle necessita formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalita per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.
Art. 22.
(Informazioni di pubblica utilita)
1. Al fine di garantire lacquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilita, in armonia con quanto disposto a livello nazionale dallarticolo 7 bis del d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001.
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonche le societa operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilita delle necessarie risorse.
Capo VIII.
FINANZIAMENTI
Art. 23.
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento delle attivita di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per lespletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per listituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonche delle attivita formative, per il finanziamento delle attivita di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonche dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dellUnita previsionale di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per lanno 2003.
2. Per il finanziamento delle attivita conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dellemergenza e la solidarieta, ad integrazione delle disponibilita degli enti locali, nellUPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per lanno 2003, e istituito un fondo regionale di protezione civile per le attivita conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dellemergenza e la solidarieta ad integrazione delle disponibilita degli enti locali con stanziamento pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo è finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dellarticolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB 25021 del bilancio 2003.
4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti allUPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.
5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Capo IX.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
(Regolamento per lutilizzo del fondo regionale di protezione civile)
1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per lutilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalita, i criteri e le procedure per lutilizzo del fondo di cui allarticolo 23, comma 2.
Art. 25.
(Norma transitoria)
1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.
Art. 26.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);
b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).
2. E abrogata la lettera c) del comma 1 dellarticolo 70 della l.r. 44/2000.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 aprile 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 428
Disposizioni in materia di protezione civile
Presentato dalla Giunta regionale in data 10 giugno 2002.
Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva in data 19 giugno 2002.
Progetto di legge n. 303
Organizzazione dei servizi e degli interventi regionali in materia di protezione civile
Presentata dal Consigliere Giordano il 14 maggio 2001.
Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva in data 18 maggio 2001.
Sui testi sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 14 febbraio 2003 con relazione di Giuliano Manolino e di Costantino Giordano.
- Approvato in aula il 26 marzo 2003, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 2 voti contrari, 5 astenuti e 1 non votante.