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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003
Legge regionale 14 aprile 2003, n. 8.
Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attivita cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalita)
1. La regione disciplina le modalita di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attivita realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e losservanza delle responsabilita in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dallarticolo 32 del regolamento del Consiglio europeo 21 giugno 1999, n. 1260 (Disposizioni generali sui Fondi strutturali).
Art. 2.
(Rendicontazione)
1. I soggetti attuatori delle attivita cofinanziate dal Fondo sociale europeo, entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, presentano alla regione o alle province cui sono state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o societa iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa allabilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. La suddetta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformita alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo.
3. Il costo della certificazione e considerato spesa elegibile e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.
4. Contestualmente alla presentazione della certificazione sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attivita finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la regione o le province procedono dufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.
5. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo, e conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la regione o le province, sulla base delle reciproche competenze attribuite dalla l.r. 44/2000, effettuano su di essa controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per leffettuazione di tali controlli la regione o le province possono avvalersi di soggetti esterni. Entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta trasmette alla Commissione consiliare competente lelenco delle ispezioni che sono state compiute e il loro esito.
6. Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attivita finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla regione o dalle province ai sensi della l.r. 44/2000.
Art. 3.
(Abrogazione di norme)
1. I commi 5 bis e 5 ter dellarticolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita di formazione e orientamento professionale) come aggiunti dallarticolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 34, sono abrogati.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri previsti allarticolo 2, comma 3, sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attività ammesse a finanziamento.
2. Per il finanziamento dellattività prevista allarticolo 2, comma 5, spese per il controllo e la certificazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per lanno 2003 lammontare di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, nellUnità previsionale di base (UPB) 15021 (Formazione professionale e lavoro - Gestione amministrativa attività formative - Titolo I Spese correnti).
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per lanno 2003 si provvede riducendo di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, la UPB 15021 del bilancio di previsione per lanno 2003.
4. Alla copertura della spesa per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a euro 400.000,00 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza, lUPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 5.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 aprile 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 424
Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal fondo sociale europeo (FSE)
- Presentato dalla Giunta regionale in data 29 maggio 2002.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente in data 3 giugno 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 28 novembre 2002 con relazione di Rosa Anna Costa.
- Approvato in aula il 1° aprile 2003, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 1 voto contrario, 9 astenuti.