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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003

Codice 26
D.D. 9 aprile 2003, n. 166

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo della Telecabina otto posti “Cesana - Sky Lodge” nel Comune di Cesana T.se. Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000

Premesso che:

l’Agenzia Torino 2006 con nota prot. 1441 del 10/02/2003, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 11/02/2003 prot. 1786/26, ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto definitivo dell’impianto funiviario, telecabina otto posti, “CESANA- SKY LODGE” nel Comune di Cesana T.se (TO);

con la stessa nota sono stati trasmessi gli atti progettuali costituenti il progetto definitivo corredati dall’elenco delle Autorizzazioni ritenute necessarie dal soggetto proponente per la realizzazione dell’opera, la Determinazione del Direttore Tecnico Infrastrutture e Impianti Montani dell’Agenzia Torino 2006 n. 23/03 in data 07/02/2003 relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ed al riconoscimento della copertura finanziaria dell’opera per una spesa di euro 11.868.000,00;

in data 03/03/03 con nota prot. 2371 sono stati trasmessi dall’Agenzia Torino 2006 gli elaborati ed i chiarimenti richiesti nell’ambito della prima riunione della Conferenza dei Servizi; in data 11/03/03 con note prot. 2806 e prot. 2811/P sono state trasmesse dal soggetto proponente ulteriori specificazioni richieste a seguito del sopralluogo del 5/03/03; in data 19/03/03 con nota prot. n. 3284 l’Agenzia ha completato l’invio dei chiarimenti a specificazione della documentazione originariamente inoltrata;

in data 03/04/03 con nota prot. 4128 è stata trasmessa dall’Agenzia Torino 2006 la Determinazione del Direttore Tecnico Infrastrutture e Impianti Montani n. 55/03 in data 02/04/2003 relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto, ivi incluso gli elaborati aggiuntivi ed i chiarimenti presentati nel corso dell’istruttoria, nonché al riconoscimento della copertura finanziaria dell’opera che comporta una spesa definitiva di euro 13.484.456,00;

con determinazione n. 54/26 del 12/02/2003 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Tommaso Turinetti, dirigente in staff assegnato alla Direzione Trasporti;

l’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n°2 del 17/02/2003 del Bollettino Ufficiale della Regione n°7 del 13/02/2003, senza che siano pervenute agli atti osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici da parte del pubblico;

il progetto relativo all’intervento in oggetto viene direttamente esaminato nell’ambito della Conferenza dei Servizi Definitiva e rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741, l’impianto non rientra tra quelli allora definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni);

l’intervento in progetto prevede la costruzione di un impianto funiviario, telecabina otto posti, denominato “CESANA - SKY LODGE”, che si sviluppa per una lunghezza orizzontale di ml. 2.482,11 e per una lunghezza inclinata di ml.2.521,44, partendo da una stazione di valle posta alla quota di metri 1361,4 s.l.m. sino ad una stazione di monte a metri 1716,6 s.l.m. con una stazione intermedia a metri 1550 s.l.m. in località Pariol, sul territorio del Comune di Cesana Torinese. L’impianto collegherà l’abitato di Cesana Torinese con la frazione San Sicario Alta, in località Clos de la Chapelle, ha una portata oraria di 1400 p/h ed è costituito da una stazione motrice a monte, una stazione intermedia con adiacente magazzino per il ricovero delle cabine e da una stazione di rinvio-tenditrice a valle; è prevista, inoltre la demolizione dell’esistente seggiovia biposto “Cesana-Pariol, ed il relativo recupero ambientale;

l’autorità competente, attuando quanto previsto dall’art. 9 dalla Legge 285/2000, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Sindaco del Comune di Cesana T.se

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cesana T.se

Provveditore OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Amministrazione Provinciale di Torino

Direzione Regionale Trasporti Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Difesa Del Suolo

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico Attività Contrattuale - Espropri - Usi Civici

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche

Direzione Regionale Industria

Direzione Regionale Opere Pubbliche

Osservatorio Regionale Dei Lavori Pubblici

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Corpo Forestale Dello Stato

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Ministero Architettura e Paesaggi Sezione IV

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F. di Torino

Autorità D’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici

Comunità Montana Alta Val Susa

ARPA

ENAV Direzione Generale

ENAV Direzione Gestione Piemonte

ENAC Dipartimento Sicurezza Aree Infrastrutture Aeroportuali

Comando 1^ Regione Aerea

ASL 5 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

C.O.N.I. REGIONALE

si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi Definitiva, la prima in data 25/02/2003 e la seconda in data 19/03/2003, nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato, tra l’altro, il progetto presentato e le successive soluzioni adottate a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni impartite nell’ambito delle riunioni stesse e del sopralluogo effettuato in data 5/03/2003 da parte dei rappresentanti degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza di Servizi;

considerato che:

il progetto dell’impianto ottempera alle prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n. 285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741, (allegato A Cap. 7 - Impianti funiviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni);

il Progetto Definitivo e gli interventi proposti, non risultano conformi agli strumenti urbanistiche vigenti; a tale riguardo l’Ente proponente ha trasmesso le Variazioni Urbanistiche al P.R.G.C. vigente nel Comune di Cesana Torinese (approvato con D.G.R. n. 25-12432 del 30.9.1996) e alla Revisione al P.R.G.C. (adottata con D.C.C. n. 20 del 8.8.2001), in ottemperanza a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 42 - 4336 del 5. 11.2001, così come modificata dalla D.G.R. del 7 ottobre 2002 n. 41-7279 sulle procedure relative agli impianti olimpici; nell’ambito di tali variazioni sono state prodotte tutte le carte tematiche previste dalla Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96, estese ad un intorno significativo dell’impianto;

il Segretario del Comune di Cesana Torinese con attestazione in data 10/03/2003 ha certificato di aver posto in pubblicazione, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L. 285/200, dal 19/03/2003 al 26/03/2003, la Variazione Urbanistica ex L.285/00 al P.R.G.C. vigente e la Variazione Urbanistica ex L. 285/00 al Progetto Preliminare della Revisione Generale al P.R.G.C. vigente. Con la medesima attestazione è stato certificato che nei successivi dieci giorni non sono pervenute osservazioni presso gli Uffici Comunali;

la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione stessa delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “ Torino 2006", ha espresso nella seduta del 12.03.03 parere non ostativo in merito all’intervento.

le strutture in progetto e gli edifici proposti a servizio dell’impianto risultano localizzati in ambiti già antropizzati per passate modificazioni del contesto paesistico-ambientale interferito, come nel caso della stazione di valle posta in area già segnata dalla presenza di impianti di risalita e della stazione di monte collocata in prossimità dell’insediamento di Sansicario o in aree di prossima trasformazione per la realizzazione di opere olimpiche, in località Pariol, in corrispondenza della stazione intermedia posta all’ingresso dell’impianto del bob ed in prossimità dell’impianto del biathlon;

le opere di recupero e gli interventi di mitigazione sono proposti in ottemperanza a quanto prescritto con D.G.R. n. 45-2741 del 09.04.01 VAS, al fine di contenere gli impatti determinati dalla realizzazione dell’impianto sugli ambiti paesaggistici interferiti;

gli interventi di compensazione sono attuati secondo quanto prescritto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 09.04.01 VAS, individuati nel contesto territoriale del comune di Cesana, in località Sellette, e prevedono il consolidamento, la sistemazione idrogeologica e la rinaturalizzazione del versante in destra idrografica del Rio Fenils con opere di ingegneria naturalistica;

la realizzazione dell’impianto, seppure determinante una trasformazione del territorio e delle valenze naturalistiche e paesaggistiche predominanti, è dettata dalla necessità di realizzazione delle strutture funzionali alle Olimpiadi Invernali Torino 2006;

per quanto concerne l’esposizione al pericolo di valanghe, sia in base alla Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe del Comune di Cesana T.se, pubblicato dalla Regione Piemonte, sia in base alle verifiche effettuate dai professionisti incaricati, l’area interessata dall’impianto risulta essere immune, per le caratteristiche naturali del versante, da valanghe;

gli aspetti geologico-tecnici strettamente connessi alla realizzabilità dell’opera sono stati definiti sulla base di indagini geognostiche consistenti nella realizzazione di n. 5 sondaggi a carotaggio continuo, con esecuzione di prove SPT in foro per la determinazione dei parametri litotecnici dei terreni, e nella realizzazione di due pozzetti esplorativi spinti alla profondità di m 4 dal piano campagna;

a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, L’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari;

Dato atto che:

entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

* Comune di Cesana Torinese, rif. Deliberazione della Giunta Comunale n°. 27 del 8/03/2003 e nota Prot. n. 1889 del 19/03/03;

* Responsabile Area Tecnica Comune di Sestriere, rif. Verbale II^ seduta del 19/03/2003

* Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, rif. Prot. N°4091/19 del 25/03/03;

* Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, rif. Prot. N.5508/22.1 del 25/03/2003;

* ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, rif. Prot. N. 4688/20.2 del 25/03/03;

* Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, rif. Prot.8512 del 19/03/2003;

* Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, rif. D.D. n. 267 del 19/03/03;

* Direzione Regionale Opere Pubbliche, rif. Prot. N. 12959/25.3 del 25/03/03;

* Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici rif. Prot. N. 2002 del 24/02/03;

* Corpo Forestale dello Stato, rif. Prot. n° 1623 Pos IV 3 G in data 18/03/03;

* ENAV S.pa. rif. Prot. N. 195 del 03/03/03;

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n°42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n°41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n°3267;

Visto il R.D. n°523/1904;

Vista la L.R. 74/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.22 della L.R. n° 51/97;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) deliberazione della Giunta Comunale di Cesana Torinese n° 27 del 08/03/03 con la quale viene espresso parere favorevole sulla progettazione definitiva;

b) determinazione della Direzione Patrimonio e Tecnico n° 267 del 19/03/03 con la quale si autorizza l’Agenzia Torino 2006, o chi per essa, ad operare sulle aree oggetto di intervento per complessivi mq 5.516 interessanti le particelle individuate al NCT Comune di Cesana Torinese Fg. 5 mapp. 200, Fg. 19 mapp. 13 e 164, Fg. 24 mapp. 105, 106 e 107 mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art. 14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* approvazione della “Variazione Urbanistica, ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.285/2000, al Piano Regolatore vigente in Comune di Cesana Torinese per l’impianto funiviario Telecabina otto posti ”CESANA - SKY LODGE";

* concessione edilizia gratuita;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n°45/89;

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n°490/99;

* autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 per la sistemazione di del rio Fenils, la realizzazione di n. 2 scarichi in destra orografica del rio Fenils e l’attraversamento aereo del rio Pré Saint Jean con i cavi della telecabina;

* nulla - osta per le opere di attraversamento delle strade interessate dall’intervento da parte degli Enti proprietari (Provincia di Torino e Comune di Cesana T.se).

Le concessioni, autorizzazioni e nulla - osta sono:

a) rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinati all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

A) Prescrizioni relative alla Variazione Urbanistica, ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.285/2000, al Piano Regolatore vigente in Comune di Cesana Torinese:

A.1) Alla Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica:

1. l’area di fondovalle in cui è prevista la realizzazione della stazione di valle dell’impianto in destra idrografica al T. Ripa, attribuita nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” allegata alla documentazione per la Variazione urbanistica, alla classe IIIb2, viene riclassificata, in relazione al grado di pericolosità idraulica rilevata sull’area, in classe di pericolosità IIIb5 “speciale” o “olimpica”, ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99 e della nota del 28/5/02, prot. n.7963/20, a firma del Direttore della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione. La classe IIIb5 viene così definita: porzioni di territorio oggetto di interventi strategici ai sensi della L. 285/2000, caratterizzate da condizioni di pericolosità mediamente elevata alle quali approfondite indagini di dettaglio abbiano dimostrato la fattibilità tecnica degli interventi. Sono ammessi gli interventi ai sensi della L. 285/2000, eventuali opere temporanee ad essi connessi e gli interventi di sistemazione territoriale ad essi correlati. Le prescrizioni di cui sopra sono valide quali modifiche delle tavole di sintesi, delle norme di attuazione e delle prescrizioni geologico-tecniche della variazione urbanistica al P:R:G.C. vigente per l’impianto in progetto.

A.2) Alla Cartografia:

1. in tutte le cartografie presentate e negli elaborati illustrativi e prescrittivi della variazione urbanistica la dizione “Tavola 49a” è da intendersi sostituita con la sigla “Tavola 49a-a”;

2. la previsione viaria contenuta nelle tavole di PRGC e rappresentata nelle tavole di progetto come “nuovo collegamento San Sicario - Champlas Seguin” si intende stralciata;

3. l’area per “attività ricettive e ricreative-T2f” si intende assoggettata a S.U.E. (come da P.R.G.C. vigente) e pertanto perimetrata con la simbologia “limite delle aree soggette a piani esecutivi” (cfr. legenda di PRGC).

4. la stazione di valle della telecabina è da intendersi posizionata sulle cartografie di piano nel rispetto delle fasce stradali previste.

A.3) All’Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato n. 3.1) - paragrafo “Normativa specifica e note”:

1. Al sottoparagrafo “Impianti di risalita - seggiovia in progetto”:

a) all’interno del titolo del paragrafo la parola “seggiovia” si intende sostituita con “telecabina”;

b) quale ultimo comma del sottoparagrafo si intende aggiunta la seguente frase: “L’agibilità della struttura è subordinata alla realizzazione di idonei spazi a parcheggio funzionali all’utenza prevista. Detti spazi sono da reperirsi in prossimità dell’impianto”.

2. Al sottoparagrafo “Fasce di rispetto”:

a) si intende aggiunto il seguente comma: “La fascia di rispetto stradale lungo la provinciale in fregio all’”Area G - per servizi di interesse generale", ambito di localizzazione della Telecabina Ski Lodge - Cesana, è della profondità di mt. 10.00".

B) Prescrizioni relative alla Concessione Edilizia:

1. prima dell’inizio dei lavori il soggetto proponente dovrà:

a) comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune, i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori;

b) adempiere agli obblighi previsti dalla L. 5/11/1971 n. 1086, prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio o in struttura metallica;

2 i lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dal presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate all’Ufficio Tecnico del Comune dal soggetto proponente. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata

C) Prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui alla L.R. n°45/89:

1. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella esistente indicata nella specifica cartografia di progetto, non dovranno essere aperte nuove piste di accesso e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti;

2. le fondazioni del sostegno di linea n. 4 dovranno essere realizzate, come da indicazioni contenute nella relazione geologica e nella tavola R03 0 A D S BC 003 0 (schema grafico fondazioni sostegni), su micropali, in relazione alla situazione stratigrafica rilevata; per il sostegno n. 20, il piano di fondazione dovrà essere collocato al di sotto del terreno di riporto sul quale sorge un’area di parcheggio e dovrà essere verificata da un geologo professionista la compatibilità delle caratteristiche geotecniche riscontrate in sito con quelle previste nella relazione geotecnica, al fine di garantire un adeguato dimensionamento dell’opera fondazionale;

3. le opere di mitigazione previste in prossimità del ciglio di scarpata sovrastante l’alveo del R. Prè St. Jean dovranno essere oggetto, in sede di progettazione esecutiva, di valutazioni di carattere idrogeologico-tecnico per stabilire la loro efficacia, anche parziale, in relazione alla condizione di instabilità caratterizzante il settore di versante sottostante ed integrate con le opere di analoga tipologia previste nel progetto dell’impianto olimpico per Bob e Skeleton; da parte dell’Agenzia Torino 2006 dovrà essere garantito un coordinamento degli interventi previsti dai due progetti;

4. il tratto di cavidotto a servizio dell’impianto nel tratto compreso tra la stazione di valle ed il sostegno n. 4 dovrà essere preferibilmente realizzato con linea aerea; in caso contrario, a causa dell’elevata acclività del terreno, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici atti a garantire il consolidamento del terreno di riempimento dello scavo per la posa del cavidotto e la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (palizzate in legno), atte a contenere il dilavamento superficiale del terreno ad opera delle acque di ruscellamento;

5. la funzionalità del sistema di “radiosondaggio automatico” di proprietà dell’A.R.P.A. presente in prossimità della stazione intermedia dell’impianto non dovrà essere in alcun modo compromessa in fase di cantiere e dalla realizzazione dell’opera col rispetto delle seguenti condizioni: nelle immediate adiacenze del sito dovrà essere rispettato il rapporto di uno a quattro fra altezza dell’ostacolo prossimo e distanza dal sistema di lancio; l’orizzonte dovrà essere libero da ostacoli al di sopra di un cono virtuale di 20 gradi dal piano dell’orizzontale del sistema di lancio;

6. dovrà essere impedita l’erosione e lo scondescimento delle superfici di scavo o di riporto, mediante il loro raccordo con terreni circostanti, con un razionale compattamento dei riporti, con manufatti di sostegno, favorendo l’inerbimento, mediante la conservazione ed il riporto degli strati superficiali di scavo, ovvero mediante le tecniche di inerbimento e di recupero ambientale, ricorrendo alle tecniche di ingegneria naturalistica;

7. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Oulx che provvederà alla verifica e alla segnatura al piede degli alberi da abbattere; il numero delle piante da abbattere dovrà essere il minimo possibile compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

8. i tagli delle piante ed il recupero del materiale legnoso dovranno avvenire senza realizzare piste o movimenti di terra; preferibilmente le piante dovranno essere tagliate a raso del suolo, senza sradicare le ceppaie, ma qualora per motivi di sicurezza debbano essere rimosse, le stesse potranno essere eliminate con eventuale fresatura in loco, le cavità dovranno essere colmate, compattate, inerbite;

9. le piante tagliate, se idonee e giuridicamente possibile, dovranno essere impiegate nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri limitrofi, nel contestuale rispetto della normativa delle prescrizioni sugli usi civici. In alternativa il legname dovrà essere rimesso nella disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, quale Ente gestore dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Cesana Torinese;

10. dovrà essere sistemata la scarpata immediatamente a monte della stazione di valle con reti in juta ed idrosemina, in modo da assicurare l’inerbimento continuo della stessa, nelle parti poste in una fascia di 10 metri per parte rispetto all’asse della linea;

11. dovrà essere prevista una rete idraulica di superficie in corrispondenza della stazioni costituita da cunette inerbite fino alla pendenza del 5% e rivestite (in lamiera o cls) per valori superiori; in particolare dovranno essere accuratamente regimate le acque con tali modalità (mediante cunetta al piede dei muri controterra) in corrispondenza della stazione di monte dove sono presenti consistenti riporti;

12. non dovranno essere mantenuti scavi in trincea aperti, quali quelli per la posa di cavi e tubazioni interrati, dopo il 31 ottobre di ogni anno;

13. il materiale di risulta derivante dagli scavi dovrà essere sistemato sul posto;

14. i lavori non dovranno in alcun modo interferire con gli scavi degli alvei dei rii attraversati mediante caduta di materiali o modifica delle sezioni di deflusso;

15. lo smontaggio della seggiovia “Cesana Pariol” dovrà essere completato con il recupero delle aree dei plinti da realizzarsi mediante asportazione o interramento dei basamenti e riporto di terra sul sedime risultante;

16. ove non specificato diversamente tutte le scoperture che non riguardino piani viabili dovranno essere inerbite mediante idrosemina entro 6 mesi dall’esecuzione dei movimenti terra.

D) Prescrizioni relativi alla Autorizzazione di cui al D.Lgs.490/99:

1. il previsto rivestimento in pietra del 1°p.f.t. del fabbricato della stazione intermedia in progetto, dovrà essere realizzato con conci in pietra con superficie scabra a spacco, di adeguato spessore e pezzatura da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali, limitando il ricorso a soluzioni di eccessiva geometricità e regolarità nella disposizione dei conci, in continuità con i fabbricati dell’impianto del bob;

2. le superfici in legno proposte in progetto per le finiture esterne del fabbricato della stazione intermedia siano riconsiderate in sede di progetto esecutivo, valutando soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiali coerenti con le scelte progettuali effettuate per gli edifici presenti nell’impianto del bob;

3. per la stazione di monte la porzione di muratura di sostegno prevista nella parte inferiore della cabina di controllo e il 1° p.f.t. del fabbricato stesso dovranno essere realizzati con rivestimento in pietra con conci a spacco di adeguato spessore e pezzatura da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali ed in relazione con le altre murature in progetto;

4. in sede di progetto esecutivo si richiede comunque di valutare la finitura esterna degli edifici in progetto (stazioni di monte e di valle) da definire in continuità con le preesistenze;

5. la viabilità pedonale e veicolare posta nelle aree di pertinenza dei fabbricati (stazione di monte) in progetto dovrà essere realizzata in terra stabilizzata;

6. rispetto all’area di pertinenza della stazione intermedia si richiede che in sede di progetto esecutivo sia posta particolare attenzione alla sua sistemazione definitiva in considerazione della pluralità delle opere previste nello stesso ambito (ingresso bob, arrivo telecabina, partenza seggiovia, arrivo piste di discesa, area parcheggi, strada di accesso) per consentire la qualificazione dell’area stessa, vista come nodo centrale del complesso sportivo. Le tipologie prescelte per la sistemazione dell’area dovranno garantire un adeguato inserimento delle opere nel contesto di intervento, non solo in fase olimpica, ma soprattutto in fase post olimpica. A tal fine rispetto alla sistemazione dell’area in oggetto si dovrà prevedere un coordinamento delle progettazioni esecutive relative alla telecabina Cesana - San Sicario ed all’impianto del bob;

7. siano realizzati gli interventi di recupero, mitigazione e compensazione previsti in progetto, da avviare anche in corso d’opera per lotti funzionali con l’avanzamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di telecabina, ad iniziare dalle opere di ripristino e recupero vegetazionale delle aree occupate dalle strutture esistenti in demolizione;

8. si richiede infine che, anche in relazione alla realizzazione dell’impianto in oggetto e dei nuovi fabbricati proposti, per il piazzale in corrispondenza della stazione di valle, si proceda alla progettazione di un intervento complessivo di riqualificazione e inserimento paesaggistico in funzione della sistemazione post olimpica, comprensivo anche delle opere di recupero da realizzarsi sull’area interessata dall’impianto esistente in demolizione, che tenga conto degli usi plurimi a cui già attualmente viene asservito e che dovrà essere oggetto di successiva specifica autorizzazione. In merito alla sistemazione dell’ambito in oggetto e delle aree di pertinenza delle nuove edificazioni in progetto si valutino soluzioni che per materiali e scelte tipologiche garantiscano il migliore inserimento nel contesto paesaggistico interferito;

9. non esistendo puntuali elementi localizzati per il rischio archeologico nei terreni interessati dall’intervento, dovrà essere data formale istruzione alla D.L. affinché in caso di rinvenimenti, anche dubbi, siano sospesi i lavori, sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

E) Prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui al R.D. n°523/1904:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di protezione spondale del rio Fenils, nei riguardi sia delle spinte dei terreni sia delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; particolare riguardo dovrà essere rivolto alle strutture di fondazione il cui piano d’appoggio dovrà essere posto alla quota prevista negli elaborati progettuali che non dovrà comunque essere inferiore a m 1.00 rispetto alla quota più depressa del fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. i massi costituenti le protezioni spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza e prevedendo, se del caso, l’intasamento dei massi con cls;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

7. il parere si intende rilasciato con l’esclusione di ogni responsabilità, in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

8. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

9. questa Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

11. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi a cura di Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione delle opere;

12. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere sia sul rio Fenils sia sul rio Prè Saint Jean; con successivo atto sarà rilasciato il provvedimento concessorio, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali.

F) Prescrizioni di carattere ambientale:

1. attesa la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all’interno dei litotipi prevalenti, si prende atto della documentazione di progetto trattante tali problematiche prescrivendo quanto segue:

a) nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

b) si ribadisce che ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

c) si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

2. si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di demolizione, recupero, sistemazione e contenimento dei terreni, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto con particolare riferimento alla documentazione fornita a chiarimento con le note Agenzia TO2006 n° 2371/02 del 03.03.2003 e n° 2811-P 11.03.2003;

3. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

4. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto d’appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000;

5. si raccomanda che il Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo contenga specifici articoli dedicati alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori ex art. 172 del D.P.R. 554/1999;

6. si raccomanda che nella Direzione dei Lavori delle opere di sistemazione e recupero di cui al presente punto siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali e nella logica dell’art. 123 del D.P.R. 554/1999;

7. tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale già previste o di futuro inserimento nel progetto esecutivo dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico precedentemente accantonato;

8. nel progetto esecutivo dovranno essere contenute esaustive indicazioni delle quantità e della provenienza degli inerti conformemente a quanto contenuto nel piano degli inerti attualmente in fase di definizione;

9. fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.;

10. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese sul presente atto conclusivo del procedimento amministrativo.

G) Prescrizioni in materia di usi civici:

1. perentoriamente entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, da parte del Comune interessato, tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva se per tali aree sarà previsto lo spostamento del vincolo nel qual caso occorrerà individuare i terreni su cui spostare lo stesso o se saranno oggetto di concessione pluriennale, senza sdemanializzazione;

2. le perizie inerenti gli indennizzi alle popolazioni uso civiste locali (asseverate o recepite da apposita D.C.C. del Comune di Sestriere) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni e dei canoni di concessione d’uso, con mutamento di destinazione degli stessi, della nuova destinazione dell’area, mentre per quanto riguarda le aree sulle quali si andrà eventualmente a spostare il vincolo di uso civico, in concambio delle aree sdemanializzate, il valore sarà quello dello stato in cui si trovano;

3. tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, saranno a totale carico del concessionario;

H) Prescrizioni urbanistiche di carattere generale:

1. si prende atto della “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare della revisione al P.R.G.C. vigente relativa all’Impianto Telecabina Cesana - Ski Lodge” predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, e si richiede all’A. C. interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della revisione generale del P.R.G.C., il recepimento del regime geologico-tecnico ed urbanistico definito in sede di autorizzazione del progetto dell’opera in oggetto;

2. in merito all’accessibilità della struttura ed alla conseguente previsione di spazi a parcheggio, si richiede di provvedere con specifica progettazione alla definizione degli interventi necessari per garantire la fruibilità olimpica e post olimpica dell’impianto previsto. La progettazione sopra richiesta dovrà essere supportata da indagini specifiche che garantiscano l’effettivo soddisfacimento dei totali fabbisogni previsti e dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione (cfr. anche osservazioni all’Allegato alle NTA del PRGC vigente riguardante l’impianto in oggetto).

3. in relazione alle interferenze tra la telecabina ed il progetto per il bob, autorizzato successivamente alla trasmissione della variazione urbanistica relativa alla telecabina, si richiede di provvedere a recepirne i contenuti in sede delle successive varianti urbanistiche. Si dovrà pertanto in tale occasione predisporre la documentazione di PRGC riassuntiva di tutte le variazioni urbanistiche finora approvate.

4. Per quanto riguarda il prescritto stralcio del tratto di strada limitrofa alla stazione di monte, la medesima potrà essere oggetto di successive sistemazioni, nel rispetto delle normative di legge vigenti.

- di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

- dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

- di dare atto che il nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n°753/80 non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione presentata va integrata da un progetto esecutivo con la clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999;

- di dare atto, come dichiarato dall’Agenzia Torino 2006 con D.D. n. 55/03 in data 02/04/2003, che la spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto trova copertura finanziaria provvisoria sul contratto di finanziamento stipulato in data 25.10.2002, in attesa dell’emanazione del 2° DPCM e della conseguente attribuzione di finanziamento delle opere rispettivamente al 1° e al 2° DPCM.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti