Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003

Codice 17.1
D.D. 17 marzo 2003, n. 66

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di Via inerente il progetto presentato dalla Società Sviluppo Europa S.r.l., localizzato in S.S. 33 del Sempione nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione di centro commerciale classico, localizzato in via nel Comune di Castelletto Sopra Ticino presentato dalla Società Sviluppo Europa S.r.l., possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1. dovrà essere presentata alla Provincia di Novara la documentazione di previsione d’impatto acustico di cui all’art. 8 L. 447/95 comma 4;

2. entro la data di apertura del centro commerciale devono essere realizzate ed utilizzabili tutte le opere viabilistiche proposte in progetto (rotatoria all’incrocio tra la SS 33 e via Cicognola, strada di servizio al parcheggio, corsia di accelerazione e decelerazione sulla SS 33 all’incrocio con via del Cantiere, strada di servizio alla SS 33 sul fronte opposto al centro commerciale, estesa dalla nuova rotatoria a via del Cantiere, terza corsia su via del Cantiere per la svolta a sinistra) e quelle concordate con il Comune per attuare il “Piano direttore” sulla SS 33 (sistemazione di un ulteriore tratto di SS33, strade di servizio laterali e altra rotatoria in direzione Castelletto); queste ultime opere al momento dell’apertura del centro commerciale potranno essere realizzate eventualmente in forma “provvisoria”, da rendere definitiva appena ottenuta l’autorizzazione definitiva da parte dell’ANAS;

3. per quanto riguarda l’impatto sul clima acustico ed in relazione ai recettori presenti sulla S.S. 33, a monte e a valle dell’immissione della nuova viabilità, su entrambi i lati della strada, sarà necessario prevedere la messa in opera di barriere anti - rumore (altezza opportuna: 8 m), che, vista la loro collocazione, a lato di una strada inserita in un contesto fortemente antropizzato, dovranno essere costituite da filari di alberi ad alto fusto, come peraltro previsto dal Proponente; gli alberi, zollati e già di altezza adeguata, dovranno appartenere a specie autoctone e la messa a dimora dovrà avvenire in concomitanza dell’inizio dei lavori di cantiere ed in posizioni concordate con il servizio tecnico del comune di Castelletto Sopra Ticino, delle specie suggerite dal Proponente, sconsigliando l’utilizzo dell’Ulmus minor, in quanto a rischio di Grafiosi. La manutenzione di tali barriere antirumore dovrà essere a carico del proponente. Inoltre, lungo la viabilità utilizzata, dovrà essere realizzato un manto drenante - fonoassorbente, al fine di mitigare il rumore da traffico presso i recettori esposti;

4. al momento della messa in esercizio del centro Commerciale, dovrà essere eseguito un monitoraggio del rumore e dell’inquinamento atmosferico presso i recettori sensibili presenti sul tracciato della SS 33, a 3. 6 e 12 mesi dall’apertura del centro; i dati ottenuti dalle campagne di misura, dovranno essere comunicati al Dipartimento ARPA ed al Comune, in modo da permettere una verifica relativamente alle mitigazioni in atto (barriere vegetali e manto stradale fonoassorbente). Saranno a carico del proponente eventuali ulteriori interventi di mitigazione ambientale che si potranno rendere necessari;

5. per quanto riguarda il rumore indotto dagli impianti di condizionamento esterni all’edifizio, questo dovrà essere mitigato con opportuni pannelli schermanti (schermatura completa), la cui efficacia dovrà essere verificata in fase di collaudo; il livello sonoro derivante dall’insieme degli impianti tecnologici dovrà rispettare i limiti di emissione fissati dal DPCM 14/11/1997 per la classe acustica associata a ciascun ricettore, da determinarsi in base a un’ipotesi di classificazione acustica definitiva del territorio circostante condivisa in linea di massima dal Comune;

6. il rumore generato dalla fase di realizzazione deve rispettare i vigenti limiti di zona, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l’adozione degli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo;

7. in merito alle rotatorie, si richiede di prevedere un arredo vegetale arbustivo con l’impiego di specie autoctone;

8. in riferimento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le acque di dilavamento dei piazzali, dei parcheggi e di tutte le superficie impermeabilizzate, interessate da movimentazione di veicoli, dovranno essere convogliate ad un sistema di raccolta in grado di separare le acque di prima pioggia che, tratte mediante disoleatura e dissabbiatura, dovranno essere smaltite in fognature; le successive acque meteoriche insieme con le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici, opportunamente raccolte, potranno essere utilizzate per tutte le operazioni in cui sono si richiedano all’acqua caratteristiche di potabilità. Dovranno quindi essere evitati pozzi di captazione. La vasca ed il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia potrebbero essere dimensionati considerando, su tutta la superficie scolante, le precipitazioni di altezza pari a 5 mm e deposte durante i primi 15 minuti dell’evento meteorologico (Art. 20, comma 2, Legge 62 del 27 maggio 1985, Regione Lombardia);

9. in fase di cantiere, onde evitare interferenze con la falda superficiale sarà opportuno prevedere un sistema di pozzi drenanti, posti a monte del cantiere; il sistema di chiusura di tali pozzi, una volta dismessi, dovrà garantire la protezione della falda. Per salvaguardare le fondazioni ed il parcheggio sotterraneo da infiltrazioni di falda e, nello stesso tempo, per evitare contaminazioni della stessa, si da atto al Proponente sulla necessità di drenare l’acquifero superficiale; tale operazione verrà attuata mediante una trincea posta a monte delle aree destinate al parcheggio sotterraneo (immediatamente a valle della S.S. 33) ed in fianco ad esse; il drenato (per gravità), raccolto sul fondo della trincea, sarà convogliato, mediante opportuna condotta, al sistema di risorgive poste a valle del lotto interessato dall’opera e raccolta da un rio colatore scaricante a lago. In fase di esercizio, sarà necessario prevedere la misurazione periodica del livello piezometrico di falda a monte ed a valle dell’area di progetto; le misure dovranno essere registrate ed a disposizioni delle autorità di controllo. Infine, la realizzazione della vasca di contenimento dei parcheggi sotterranei, dovrà essere tale da assicurare l’impermeabilizzazione della stessa e la sopportazione delle possibili spinte idrauliche sia sulle pareti sia sulla superficie pavimentata, previa una valutazione della spinta idrostatica a cui verrà sottoposta la struttura in progetto in situazioni di massima escursione della falda stessa;

10. durante la fase di cantiere dovranno essere seguiti tutti gli accorgimenti di mitigazione proposti nella relazione presentata: apposizione segnaletica e indicazione di percorsi alternativi, posa di barriere antirumore, irrorazione delle superfici per evitare il sollevamento di polveri;

11. relativamente alla presenza di attività industriali pregresse sull’area dell’intervento, si dovrà verificare la conformità delle matrici ambientali alle concentrazioni accettabili limite previste dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinanti. Qualora si dovessero riscontrare situazioni di contaminazione dovranno essere messe in atto le procedure previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 22/97 e s.m.i., DM 471/99);

12. se durante la costruzione delle fondazioni dovesse essere intercettata la prima falda, in caso di vicinanza di utenze che presumibilmente intercettino la stessa, si ritiene opportuno evitare l’abbassamento artificiale tramite emungimento della falda stessa per consentire di operare “a secco”. Dovranno altresì essere utilizzati metodi di lavoro che non interferiscano pesantemente con il livello piezometrico;

13. al fine di tutelare acque sotterranee, suolo e sottosuolo da sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, si ritiene opportuno dotare il cantiere, nonchè eventuali depositi anche temporanei di tali sostanze, di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure operative di intervento al verificarsi dell’emergenza, ivi compresa la successiva bonifica dei luoghi contaminati;

14. dovranno essere rispettate tutte le condizioni elencate alle pagg. 26-27 della relazione geologica presentata dal proponente;

15. i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

16. si raccomanda si rendere minimo il quantitativo di rifiuti da avviare in discarica privilegiando, ove tecnicamente possibile, le attività di recupero a quelle di smaltimento e di scegliere, come peraltro già effettuato nella relazione, discariche ubicate a distanza non rilevate in modo da non generare intasamento di mezzi d’opera sulla viabilità ordinaria;

17. nel caso in cui il materiale estratto si configuri come “terre e rocce da scavo” dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della L. 443/2001, ad esempio ci si riferisce alle attività di reinterri citati nell’opera di costruzione delle fondazioni; mentre nel caso in cui si configuri come “rifiuto” ci si dovrà riferite alle disposizioni relative al D.Lgs. 22/97;

18. a seconda della classificazione in materiali o rifiuti, nell’ambito della redazione del progetto definitivo dovranno essere evidenziati i volumi di inerti prodotti e movimentati e le relative modalità operative con particolare riferimento al trasporto e alla loro destinazione finale (qualora classificati come rifiuti dovranno essere privilegiati, ove possibile, gli impianti di recupero rispetto a quelli di smaltimento);

19. si raccomanda di predisporre un’ulteriore modalità di raccolta per gli imballaggi metallici derivanti dal centro commerciale e porre particolare attenzione alla raccolta del rifiuto organico;

20. la raccolta differenziata deve sempre essere predisposta al fine di massimizzare il recupero dei rifiuti e non come strumento per lo smaltimento degli stessi;

21. al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, trasmettendo anche gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo con ARPA sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale;

22. dovranno essere trasmesse all’ARPA Piemonte, Coordinamento Centrale VIA - VAS e Dipartimento competente per territorio, nonchè alla Direzione Tutela e Risanamento del Suolo ed al Comune una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute dalla presente determinazione;

23. dovrà essere ottenuta autorizzazione commerciale ex LR 28/99 ed autorizzazione urbanistica ex art. 26 LR 56/77;

24. dovrà essere ottenuta l’autorizzazione ambientale ex D.Lgs. 490/99.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni