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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

D.G.P. n. del 18 marzo 2003. Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Rivasse-Tarditi nel Comune di Rossana". Proponente: Calce Piasco S.p.A., Via Venasca 38, Piasco. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dall’approfondita disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nel corso del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

emerge la compatibilità ambientale dell’intervento, così come modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, alle seguenti condizioni:

- La coltivazione deve essere prioritariamente finalizzata all’effettiva realizzazione entro il quinto anno di coltivazione del collegamento dei due cantieri;

- Il rispetto del piano di monitoraggio della Grotta delle Fornaci secondo quanto stipulato in accordo fra Ditta istante, ARPA e CAI di Cuneo;

- Il rispetto del recupero ambientale secondo il cronoprogramma previsto e con tutte le misure di mitigazione previste.

- Nel progetto esecutivo venga riesaminato il corretto dimensionamento della vasca, onde aumentare il fattore Tres .

- Obbligo di preventiva comunicazione della data di inizio lavori al Settore VIA dell’ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo, via D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 20.8.2002 e del 10.2.2003, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- parere tecnico favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo -Settore Risorse Idriche espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico -Area di Cuneo-;

- Parere favorevole con condizioni della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali espresso ai sensi del D. Lgs. 490/1999;

- parere tecnico favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte, Settore Verifica Attività Estrattiva espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.;

- parere igienico sanitario favorevole dell’ASL 17, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;

- parere favorevole ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. del Comune di Rossana, sede degli interventi, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;

- parere favorevole della Comunità Montana Valle Varaita, in qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. d) L.R. 44/2000 e s.m.i., acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i.

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Rivasse-Tarditi in località Fornaci vecchie nel Comune di Rossana (CN), presentato dall’ing Angelo Albonico, in qualità di amministratore delegato della S.p.A. Calce Piasco, con sede in Piasco, Via Venasca, 38, alle seguenti condizioni:

- La coltivazione deve essere prioritariamente finalizzata all’effettiva realizzazione entro il quinto anno di coltivazione del collegamento dei due cantieri;

- Il rispetto del piano di monitoraggio della Grotta delle Fornaci secondo quanto stipulato in accordo fra Ditta istante, ARPA e CAI di Cuneo;

- Il rispetto del recupero ambientale secondo il cronoprogramma previsto e con tutte le misure di mitigazione previste.

- Nel progetto esecutivo venga riesaminato il corretto dimensionamento della vasca, onde aumentare il fattore Tres .

- Obbligo di preventiva comunicazione della data di inizio lavori al Settore VIA dell’ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo, via D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

2. di dare atto delle seguenti autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20.08.2002 e del 10.02.2003, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

parere tecnico favorevole alla realizzazione degli interventi espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Cuneo - con le seguenti prescrizioni:

(omissis)

- parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

(omissis)

- parere favorevole della Provincia di Cuneo -Settore Risorse Idriche espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico -Area di Cuneo così come appena sopra specificate;

- Parere favorevole della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali espresso ex D.Lgs. 490/1999, limitatamente agli interventi previsti nel primo quinquennio, corrispondenti alla validità temporale dell’autorizzazione di competenza.

(omissis)

- parere tecnico favorevole espresso dalla Regione Piemonte, Settore Verifica Attività Estrattiva ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. subordinatamente all’effettiva realizzazione entro il quinto anno di coltivazione del collegamento dei due cantieri con ripiano a quota 660 e con le seguenti prescrizioni relative al monitoraggio:

(omissis)

- parere tecnico favorevole della Provincia di Cuneo, espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. in merito al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento estrattivo per cinque anni a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni tecniche relative alla coltivazione e al conseguente recupero ambientale:

3. di dare atto altresì delle seguenti autorizzazioni acquisite in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i. e precisamente:

- parere igienico sanitario favorevole dell’ASL 17;

- parere favorevole del Comune di Rossana ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.;

- parere favorevole della Comunità Montana Valle Varaita, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.;

4. di dare atto che il Corpo Forestale dello Stato si è impegnato ad emettere l’atto unico necessario nell’ambito del presente procedimento, non appena gli perverrà il corrispondente parere del Settore Prevenzione del Rischio Geologico - Area di Cuneo, parere che deve essere inglobato in detto atto unico;

5. di rinviare conseguentemente la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate -in sede di atto unico- dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico -Area di Cuneo- a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di rinviare altresì la formalizzazione degli atti di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. e del D. Lgs. 490/1999 ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Rossana, sede dell’intervento, e della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, rispettivamente, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

7. di subordinare l’autorizzazione comunale di competenza del Comune di Rossana ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente esegubile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.