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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Coggiola (Biella)

Approvazione revisione dello statuto comunale - Deliberazione C.C. n. 48 del 28.11.2002

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di revisionare il vigente Statuto Comunale come di seguito descritto:

Il Capo I diventa Titolo I, viene eliminata la ripartizione all’interno del Capo I in Titolo I, il Titolo II viene ripartito in due Capi, I “Organi e loro attribuzioni” dall’articolo 5 all’articolo 20 ed il Capo II “Ordinamento degli Uffici” dall’articolo 21 all’articolo 26 e rinominato “Ordinamento strutturale”. Di conseguenza il Titolo IV diventa Titolo III “Servizi Pubblici”, il Titolo V diventa IV “Revisione economico - finanziaria”, il Titolo VI diventa V modificandone l’intitolazione in “Forme associative ed istituti di partecipazione”, suddiviso nei seguenti sei Capi:

Capo I - “Attività collaborative” - Capo II “Iniziativa politica ed amministrativa” - Capo III “Associazionismo” - Capo IV “Partecipazione al procedimento amministrativo” - Capo V “Referendum e diritti di accesso” - Capo VI “Difensore civico”.

Infine l’intitolazione norme finali viene sostituita con il Titolo VI denominato “Funzione normativa”.

L’articolo 7 “Sessioni e convocazioni del Consiglio” viene sostituito dal seguente:

“1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria;

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta;

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco."

L’articolo 8 viene sostituito dal seguente: “Linee programmatiche di mandato” (nuovo)

“1. Entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti"

L’articolo 9 viene sostituito dal seguente: “Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento” (nuovo)

“1. Qualora nei termini fissati dal Decreto Legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendente di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell’accaduta il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7.Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000".

Pertanto, la vecchia numerazione prosegue così: l’articolo 8 diventa il numero 10 (Commissioni) al cui comma 2 bis nella parte iniziale vengono inserite le seguenti parole “Ove le Commissioni costituite abbiano funzioni di controllo o di garanzia”, il comma 2bis diventa 3.

Nell’articolo 12 “diritti e doveri dei consiglieri” il comma 2bis introdotto con atto C.C. n. 9 del 28.2.2000 diventa 3 e gli altri progressivamente slittano di un numero.

All’articolo 14 “Giunta Comunale - elezione e composizione” viene aggiunto il seguente 3° comma: “Il Consiglio comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori esterni nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco”, gli altri commi 3 e 4 diventano rispettivamente 4 e 5 e vengono abrogati i vecchi commi 5 e 6.

All’articolo 15 “Attribuzioni della Giunta” il comma 3 viene sostituito dal seguente:

“La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di amministrazione:

a) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio e, nell’ambito di tale attribuzione e coi criteri definiti dal regolamento, definisce la dotazione organica;

b) propone al Consiglio i restanti regolamenti;

c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Comunale;

d) delibera l’erogazione di contributi;

e) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

g) approva e modifica le tariffe sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio Comunale o dai regolamenti;

h) nomina, nei casi previsti dai regolamenti, le Commissioni;

i) approva il PEG;

j) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, quando gli elementi determinanti dell’intervento siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;

k) autorizza il Sindaco a resistere in giudizio;

l) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull’attuazione dei programmi;

m) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

n) approva gli accordi di trattazione decentrata;

o) in via d’urgenza la Giunta può deliberare, sotto la propria responsabilità, variazioni al bilancio. Le deliberazioni a pena di decadenza, nei 60 giorni successivi sono sottoposte alla ratificazione del Consiglio Comunale. Nel casa di negata ratificazione restano comunque salvi gli effetti prodotti nei confronti dei terzi dalle deliberazioni adottate dalla Giunta in via d’urgenza."

All’articolo 16 “Adunanze e deliberazioni della Giunta” viene aggiunto il seguente 2° comma:

“Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto proprio della Giunta”. Gli altri commi slittano in avanti di un numero. Al 5° comma si adeguano i riferimenti normativi “dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000". Al 7° comma viene eliminata la seguente parte finale ”e dal componente più anziano di età fra i presenti".

All’articolo 18 “Attribuzioni del Sindaco” al comma 1 le lettere b) e c) vengono sostituite dalle seguenti:

“b) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;

c) revoca uno o più assessori nominandone i sostituti e dandone comunicazione al Consiglio";

i precedenti punti b) e c) diventano d) ed e), le lettere f) g) ed h) vengono così sostituite:

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

g) nomina e revoca il Segretario Comunale, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento;

h) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nei casi e con le modalità ed i criteri stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

le precedenti lettere d) e) f) g) h) j) k) diventano i) j) k) l) m) n) o), con sostituzione totale della precedente lettera i), alla precedente lettera g) - diventata lettera l) - viene modificato il riferimento normativo “articolo 34 D.Lgs. n. 267/2000", alla lettera j) diventata lettera n) viene aggiornato il riferimento normativo ”al 2° comma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000".

Il primo comma dell’articolo 20 “Delegazioni del Sindaco” viene modificato nel seguente modo: “ ___omissis___ che lo sostituisce ___ omissis ___”. Al 2° comma dopo la parola “assessore” viene aggiunta “o consigliere”. Al 3° comma del medesimo articolo viene aggiunto, infine, “salvo deroghe consentite dalla legislazione vigente di cui l’Organo competente decida di avvalersi”.

Il Titolo III diventa Capo II “Ordinamento degli Uffici”.

L’articolo 21 “Principi generali” viene sostituito dal seguente:

“L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

L’ubicazione degli uffici e dei servizi ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.

Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, salvo deroghe stabilite dalla legislazione vigente di cui l’Organo competente decida di avvalersi.

Il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili dei servizi e del personale e le modalità di revoca dall’incarico.

Negli stessi regolamenti sono previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’Ente".

L’articolo 22 “Il Segretario Comunale” viene sostituito dal seguente:

“1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici".

L’articolo 23 “Le funzioni del Segretario Comunale” viene sostituito dal seguente:

“1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri,

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quanto non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dello stesso ricoperta".

All’articolo 25 “Personale” il primo comma viene sostituito dal seguente: “Il Personale è inserito in una unica dotazione organica, viene inoltre aggiunto il seguente quintultimo comma:

“Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l’aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l’incentivazione dell’impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente”.

L’articolo 26 viene sostituito dal seguente: “Responsabili dei Servizi e degli Uffici”:

“1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino agli Organi di governo dell’Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati dall’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi".

Pertanto i successivi articoli slittano di una numerazione in avanti.

Al 7° comma dell’articolo 30 “Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore” viene adeguato il riferimento normativo “del vigente T.U. degli Enti Locali”

All’articolo 37, comma 3, vengono aggiunte, infine, le seguenti parole: “previa approvazione del Consiglio Comunale”.

Al 5° comma viene adeguato il riferimento normativo “articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000".

All’articolo 38 viene data la seguente intitolazione: “Partecipazione popolare”.

All’articolo 43, comma 7, nella parte finale viene adeguata la normativa di riferimento “negli articoli 8 e 10 del D.Lgs. n. 267/2000".

L’articolo 47 “Difensore civico” viene sostituito dal seguente:

“1. E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico. Su deliberazione del Consiglio il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra Enti diversi o anche avvalersi dell’Ufficio operante presso altri Enti”.

All’articolo 48 “Regolamenti” dopo la parola stesura viene inserito “e l’adeguamento” e il termine di 120 giorni diventa “di un anno”.

Viene inserito ex novo il seguente articolo 49 “Statuto del contribuente”:

“I regolamenti con i quali si esercita l’autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore”.

Infine l’articolo 48 “Modificazioni dello Statuto” diventa articolo 50.

2) Di approvare l’allegato Statuto come risultante nel testo definitivo a seguito delle revisioni apportate nel precedente punto;

3) Di pubblicare sul B.U.R. le modifiche statutarie apportate.