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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Caresana (Vercelli)

Modifica dello Statuto Comunale

Con deliberazione n. 3 del 18/2/2003 il Consiglio Comunale del Comune di Caresana (VC) ha stabilito la modifica dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione n. 4 del 27/2/2002, inserendo un nuovo articolo denominato 49 bis, il cui testo è del tenore seguente:

Art. 49 bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro 5 giorni dalla scadenza, l’avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l’adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i due giorni successivi all’assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o Funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il Commissario, qualora la Giunta Comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d’ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di nomina.

7. Il Commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di Contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

8. I termini di cui al precedente comma 7, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di Bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

9. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente, entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000.