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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 59-8749

Accordo di Programma per la realizzazione di opere infrastrutturali del Patto Territoriale del Canavese, sottoscritto il 9/7/2001 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Castellamonte e il Comune di Quincinetto. Approvazione determinazioni del Collegio di Vigilanza, art. 13 dell’Accordo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

in merito e ai sensi dell’Art.13 dell’Accordo di programma sottoscritto il 9.7.2001 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Castellamonte ed il Comune di Quincinetto per la realizzazione di infrastrutture turistiche comprese nel Patto territoriale del Canavese, di approvare le determinazioni a cui è giunto il Collegio di vigilanza nella riunione del 4/3/2003 - a tal fine incaricato ai sensi dell’Art.14 dell’Accordo - risultanti nel verbale depositato agli atti degli Enti sottoscrittori ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1) e, in particolare, che:

- il mancato rispetto del termine del 31.12.2001 per la conclusione dell’attività di progettazione esecutiva e di appalto delle opere, previsto dall’art.10 dell’Accordo, da parte della Città di Castellamonte in relazione all’intervento di sua competenza (causato dalla rinuncia della prima impresa aggiudicataria dei lavori), non costituisca modifica sostanziale all’Accordo medesimo ai sensi dell’Art. 13, comma 2, e pertanto risultino operanti e applicabili le successive fasi attuative dell’intervento in questione previste dall’Accordo medesimo;

- la proroga della data di ultimazione degli interventi (Art.10 dell’Accordo) concessa dalla Provincia di Torino, quale Soggetto responsabile del Patto territoriale, non costituisca modifica dell’Accordo in quanto autorizzata nei termini e secondo le modalità previste dall’Accordo stesso alla luce della nuova disciplina vigente;

- la richiesta del Comune di Quincinetto di rilocalizzazione dell’intervento previsto su altro Comune a cura e con la compartecipazione della Comunità Montana Dora Baltea Canavesana, costituisca modifica sostanziale dell’Accordo di programma da apportare secondo le modalità precisate dall’art. 13, comma 1, dello stesso mediante successivi specifici provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)