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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2003, n. 54-8673

L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Attività estrattiva eseguita mediante scavo nei terreni localizzati in località Cascina Langosca del Comune di Villarboit (VC)” presentato dal Consorzio CAV.TO.MI.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di coltivazione della cava sita in località Cascina Langosca del Comune di Villarboit (VC) presentato dal Consorzio CAV.TO.MI. con sede legale in Novara (NO), in quanto:

- la realizzazione dell’intervento proposto non altera sostanzialmente e non snatura l’equilibrio delle componenti ambientali interessate;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione che conservano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- gli interventi di recupero ambientale, che prevedono, la ricostituzione originaria della morfologia del sito, consentono la restituzione dell’area alla destinazione d’uso ante-operam;

- la sequenza dei lavori di coltivazione e la loro evoluzione all’interno dei singoli lotti progettuali consentono un recupero ambientale progressivo già in corso d’opera.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- la coltivazione e il recupero ambientale devono essere attuati secondo le prescrizioni tecniche dettagliate nel documento “Allegato Tecnico” letto ed allegato al verbale della Conferenza di Servizi in data 26 febbraio 2003;

- deve essere realizzato un monitoraggio per il controllo in corso d’opera delle polveri e dei livelli di rumorosità. Il monitoraggio suddetto deve essere integrato nel piano di monitoraggio già approvato dall’Osservatorio Ambientale per la realizzazione della linea A.C. Torino-Milano ed attualmente già in atto;

- i mezzi che trasportano al sito di cava il materiale per il riempimento, proveniente esclusivamente dagli scavi dei cantieri per la realizzazione della linea A.C. Torino-Milano, devono percorrere il medesimo tragitto individuato per i mezzi di cava nell’allegato tecnico sopra citato;

- entro la scadenza prevista dalla concessione della Provincia di Vercelli, n. 2318, fascicolo LL.PP. 11656 del 20 gennaio 2003, che integra la precedente autorizzazione Fasc. 11443 Prot. n. 29074 del 27 agosto 2002, deve essere realizzato il nuovo innesto tra le SS.PP. 57 e 58 secondo il progetto approvato con la concessione citata;

- la sede della S.P. 58, nel tratto percorso dai mezzi di cava e da quelli che conferiscono al sito estrattivo i materiali per il ritombamento, sia adeguata secondo il progetto, comprendente la realizzazione di una pista ciclabile, che deve essere presentato alla Provincia di Vercelli entro tre mesi dall’autorizzazione comunale ex l.r. 69/1978;

- a fine lavori di coltivazione e di recupero ambientale la sede di allargamento della S.P. 58 deve essere attrezzata per la fruizione a pista ciclabile secondo il progetto di cui sopra;

- a compensazione delle mancate catture previste nei mesi di dicembre - gennaio di ogni anno di coltivazione, devono essere immessi i seguenti esemplari:

a) n. 100 lepri all’anno, rapporto tra sessi 1M/1F;

b) n. 150 fagiani all’anno, rapporto tra sessi 1M/2F;

- per la ricostituzione dei rispettivi popolamenti devono essere immessi a fine coltivazione: n. 200 lepri, rapporto tra sessi 1M/1F e n. 250 fagiani, rapporto tra sessi 1M/2F;

Le modalità di ripopolamento devono essere concordate con la Provincia di Vercelli.

Di dare atto che ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 40/1998 il Comune di Villarboit si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 15 giorni dalla data della presente deliberazione; la Provincia di Vercelli si impegna ad approvare il progetto di sistemazione della S.P. 58 entro 90 giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire altresì che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’inizio lavori all’A.R.P.A. competente per territorio.

Alla presente deliberazione e allegato, per farne parte integrante, il verbale della riunione di Conferenza di Servizi in data 26 febbraio 2003 con relativo allegato tecnico.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e dell’art. 14 del D.P.G.R. N. 8/R/2002.

(omissis)