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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 39-8730

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, art. 3. Disposizioni di attuazione adottate ai sensi del comma 3 per il pagamento in rate mensili delle sanzioni tributarie. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 28-7485 del 28 ottobre 2002

A relazione dell’Assessore Cavallera:

L’articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l’anno 2002), prevede che, in casi eccezionali e su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione tributaria in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo cui la violazione si riferisce, ed il successivo comma 3 demanda alla Giunta regionale l’emanazione del provvedimento mediante il quale si stabiliscono le modalità per la determinazione delle rate mensili in relazione all’importo della sanzione contestata al trasgressore;

con deliberazione n. 28-7485 del 28 ottobre 2002 la Giunta regionale ha adottato le norme attuative di cui al predetto comma 3 stabilendo, fra l’altro, un importo minimo, pari ad euro 340,00 al di sotto del quale la rateizzazione non può essere accordata;

lo sviluppo delle operazioni di accertamento della tassa automobilistica, che rappresenta allo stato attuale la risorsa fiscale regionale più significativa sia in termini di gettito economico che sotto il profilo della consistenza quantitativa e qualitativa della platea contributiva, ha consentito di sperimentare in senso pratico ed attuale le norme di cui alla predetta deliberazione, ponendo in evidenza, da un lato, che l’importo minimo di euro 340,00 più sopra accennato, costituisce un limite almeno in parte inadeguato alle reali esigenze rappresentate dai contribuenti, dall’altro, che occorre fissare in modo esplicito e perciò inequivocabile il termine, sia pur implicitamente desumibile nei principi generali, entro il quale le istanze debbono essere presentate;

analoghi problemi, d’altra parte, sono emersi in rapporto alla gestione di altri, sia pure meno significativi, tributi regionali;

quanto fin qui esposto induce pertanto a ritenere opportuna la revisione del limite al di sotto del quale la rateizzazione non può essere accordata, adeguandolo alle reali esigenze manifestate, nonché la definizione esplicita del termine entro il quale le istanze di rateizzazione devono essere presentate;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di inserire, nel dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2002, n. 28-7485, le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) nel punto 1, fra le parole “non sia inferiore a” e le parole “il pagamento della sanzione” le parole “340 euro” sono sostituite con le parole “170 euro”;

2) nel medesimo punto 1, tra le parole “il pagamento della sanzione” e le parole “in non più di cinque rate mensili” sono inserite le parole: “in non più di tre rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 340 euro,”;

3) dopo il punto 4 è aggiunto il seguente: “5. la richiesta di cui al punto 1 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro i termini di scadenza del pagamento assegnati nell’atto di accertamento o liquidazione o nella cartella.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)