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Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2003
Comunicato dellAssessore Regionale allUrbanistica, Pianificazione Territoriale e dellarea metropolitana, Edilizia Residenziale.
Legge 5 agosto 1978, n.457. Norme per ledilizia residenziale in particolare art. 3, lett. r bis, relativo al finanziamento degli interventi pubblici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.
Ai Sindaci dei
Comuni del Piemonte
Ai Presidenti delle
A.T.C. del Piemonte
Loro Sedi
In occasione della prossima scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento (30 aprile 2003), per la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici destinati alla residenza, si ritiene utile ribadire gli aspetti essenziali connessi alla procedura per la predisposizione della graduatoria regionale.
Al fine di predisporre la graduatoria regionale per il riparto del contributo, i Comuni e le Agenzie Territoriali per la Casa trasmettono agli uffici regionali, entro il 30 aprile c.a. le richieste di finanziamento approvate, con il relativo punteggio, con deliberazione dellorgano competente.
Sulla modulistica regionale allegata al presente comunicato, devono essere indicati i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del soggetto; nel caso in cui il beneficiario non coincida con il portatore di handicap, devono essere comunicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale di questultimo; descrizione sintetica delle opere ammesse al finanziamento; importo delle spese ammissibili ad agevolazione; importo complessivo del contributo, comprensivo di I.V.A.
Inoltre, nella suddetta deliberazione gli enti devono attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi
del portatore di handicap necessari alla concessione del contributo in conto capitale e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare per ladattamento dellalloggio in base alle esigenze abitative della persona portatrice di handicap. Pertanto il Comune o lAgenzia Territoriale per la Casa, per lapprovazione delle domande di finanziamento, oltre alla documentazione relativa al reddito annuo complessivo del nucleo familiare e del numero dei componenti familiari, richiede ai soggetti portatori di handicap :
1) certificato medico in carta semplice attestante lhandicap;
2) certificato del Servizio Sanitario Nazionale (fotocopia) attestante il grado di invalidità con difficoltà di deambulazione.
Tutta la documentazione necessaria al Comune o allAgenzia Territoriale per la Casa, competente per territorio, per attribuire il punteggio corrispondente alle caratteristiche della persona che fa la richiesta, è depositata presso lente che svolge listruttoria e non deve essere inviata agli uffici regionali.
Inoltre, per lassegnazione dei contributi si dovrà fare riferimento ai criteri e alle modalità approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2008 del 22.01.2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21.02.2001, fermo restando che, come previsto dalla D.G.R. n.5-4669 del 3.12.2001, B.U.R. n.1 del 3.1.2002, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di finanziamento alla Regione, come già precisato, è il 30 aprile 2003.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, le SS.LL. potranno rivolgersi alla Direzione dellEdilizia, Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse, Via Lagrange, n. 24 - 10123 Torino; Arch. Adriano Bellone - dirigente responsabile - tel. 011/4324593 - arch. Umberto Cassotta tel. 011/4324334.
LAssessore Regionale allUrbanistica
Pianificazione Territoriale e dellArea
Metropolitana
Edilizia Residenziale
Franco Maria Botta