Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 / 04 / 2003

Codice 14.2
D.D. 14 febbraio 2003, n. 74

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - Art. 5 - Proroga dell’epoca di esecuzione dei tagli di boschi cedui radicati in zone soggette a vincolo idrogeologico in tutto il territorio piemontese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che in tutto il territorio regionale, per le fasce altimetriche poste a quota superiore agli 800 metri s.l.m., l’epoca dei tagli dei boschi cedui radicati in zone soggette a vincolo idrogeologico, così come stabilita dal’art. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nel territorio piemontese, venga prorogata, nella sola primavera del 2003, di giorni 15 rispetto alla scadenza fissata dal citato articolo.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini