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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 26.2
D.D. 23 dicembre 2002, n. 704

Sciovia a fune alta “Chiapili Inferiore” (1673-1747) s.l.m. di proprietà del comune di Ceresole Reale in comune di Ceresole Reale (TO). Rilascio benestare all’apertura dell’impianto scioviario al pubblico esercizio, approvazione del Regolamento di Esercizio

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Di approvare il Regolamento di esercizio dell’impianto funiviario in oggetto, depositato presso il Settore Viabilità ed Impianti Fissi di questa Regione con prot. n. 12267/26.2 in data 29/11/02;

b) di rilasciare parere favorevole, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 74/89, per l’apertura all’esercizio pubblico dell’impianto funiviario denominato sciovia a fune alta “Chiapili Inferiore” (1673-1747) s.l.m. di proprietà del comune di Ceresole Reale in comune di Ceresole Reale (TO) - fino alla scadenza temporale di cui al D.M. n. 23/85.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Iacopino