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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 26.2
D.D. 26 settembre 2002, n. 443

Ferrovia del Canavese. Modifica impianto di protezione P.L. n. 10 - progr. km. 4+391, tronco Rivarolo - Pont

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753/80, la modifica del P.L. 10 - progr. km 4+391 tronco Rivarolo - Pont, subordinatamente alle prescrizioni in premessa citate;

che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino