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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 24
D.D. 8 novembre 2002, n. 473

Comune di Cannero Riviera (VCO). Definizione dell’area di salvaguardia della nuova sorgente dell’acquedotto comunale denominata “Le Sponde”. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia della nuova sorgente denominata “Le Sponde” che alimenta l’acquedotto comunale di Cannero Riviera, ubicata nel territorio comunale di Oggebbio, è definita come risulta sulla planimetria, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nella zona di rispetto (ZR), sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività:

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali, per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Oggebbio, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermo restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152-1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Cannero Riviera e Oggebbio, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Cannero Riviera, d’intesa con il Comune di Oggebbio, con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13;

- provvedere alla messa in sicurezza del pozzo perdente esistente a monte all’area di salvaguardia ed immediatamente limitrofo alla stessa;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, sono condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate.

L’eventuale recupero degli alpeggi ubicati immediatamente a monte dell’area di salvaguardia, dovrà essere preventivamente verificato con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a evitare la dispersione nel sottosuolo di qualunque tipo di scarico, lungo tutto il fronte di alimentazione nella sorgente.

L’eventuale pascolo di bestiame non potrà inoltre eccedere i limiti previsti all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Oggebbio, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto ad emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno dell’area di salvaguardia.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Cannero Riviera è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio