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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14
Codice 24
D.D. 8 novembre 2002, n. 473
Comune di Cannero Riviera (VCO). Definizione dellarea di salvaguardia della nuova sorgente dellacquedotto comunale denominata Le Sponde. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia della nuova sorgente denominata Le Sponde che alimenta lacquedotto comunale di Cannero Riviera, ubicata nel territorio comunale di Oggebbio, è definita come risulta sulla planimetria, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nella zona di rispetto (ZR), sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate allinterno della zona di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività:
- è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali, per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Oggebbio, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermo restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152-1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Cannero Riviera e Oggebbio, il programma delle attività agrarie che intende attuare.
Il Comune di Cannero Riviera, dintesa con il Comune di Oggebbio, con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13;
- provvedere alla messa in sicurezza del pozzo perdente esistente a monte allarea di salvaguardia ed immediatamente limitrofo alla stessa;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia, sono condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate.
Leventuale recupero degli alpeggi ubicati immediatamente a monte dellarea di salvaguardia, dovrà essere preventivamente verificato con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a evitare la dispersione nel sottosuolo di qualunque tipo di scarico, lungo tutto il fronte di alimentazione nella sorgente.
Leventuale pascolo di bestiame non potrà inoltre eccedere i limiti previsti allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune di Oggebbio, in attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, è tenuto ad emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno dellarea di salvaguardia.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Cannero Riviera è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio