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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 26.3
D.D. 5 novembre 2002, n. 516

Presa d’atto e disposizioni conseguenti alla D.G.R. n. 1-7241 del 07.10.2002 recante: “Determinazioni in ordine all’art. 1 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23. Corresponsione dei contributi alle forme associate regionali per l’acquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1-7241 del 07/10/2002, che dispone:

“di ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di scuolabus da destinare al trasporto alunni, di cui all’art. 1 della L.R. 23/89, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs 267/00 e le Comunità Montane, anch’esse Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto legislativo, purchè esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni”;

- di conformare, secondo i disposti della D.G.R. summenzionata, l’attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla l.r. 23/89, alle determinazioni assunte, dando pertanto atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all’Unione o alla Comunità Montana che gestiscono il servizio per contro dei Comuni associati;

- di approvare, così come espresso in premessa, i necessari trasferimenti delle risorse e il conseguente metodo di calcolo finale per la contribuzione dei mezzi in riferimento alla Determinazione dirigenziale n. 337/26.3 del 25/07/2002.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Marchisio