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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 27.2
D.D. 11 dicembre 2002, n. 207

Decreto legislativo 28.2.2000, n. 81 e Legge 23.12.2000, n. 388. Prosecuzione dell’utilizzo dei soggetti, di cui all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 81/00, impegnati in attività socialmente utili, per il periodo 1.1.2003-30.6.2003

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di stabilire l’ulteriore utilizzo, fino al 30.06.2003, dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’allegato A, risultati non stabilizzati e attualmente utilizzati dalla Direzione Sanità Pubblica in attività socialmente utili sino al 31.12.2002;

- di richiedere all’INPS l’erogazione dell’assegno per attività socialmente utili e per il nucleo familiare per il periodo 1.1.2003-30.06.2003 a favore dei lavoratori di cui all’Allegato A;

- di dare atto che la spesa necessaria per far fronte al pagamento del 100% dell’assegno per attività socialmente utili e per il nucleo familiare risulta a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7 del DL 20.5.1993, n. 148, convertito con modificazioni della L. 19.7.1993, n. 236.

L’Allegato A costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda