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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 24
D.D. 6 novembre 2002, n. 459

Comune di Feisoglio (CN). Ridefinizione dell’area di salvaguardia della sorgente dell’acquedotto comunale ubicata in Località San Giovanni. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia della sorgente che alimenta l’acquedotto comunale di Feisoglio (CN), ubicata in località “San Giovanni”, è ridefinita come segue:

- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione, dal bottino di presa della sorgente, di: quaranta metri a monte, 10 metri a valle e 30 metri lateralmente; tale zona a norma dell’articolo 21, comma 4, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zona di rispetto (ZR), avente forma curvilinea con estensione al bacino di alimentazione; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L’area di salvaguardia è rappresentata sulla planimetria, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività:

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Feisoglio, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Feisoglio, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Feisoglio, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate.

Il Comune di Feisoglio, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto a emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno dell’area di salvaguardia.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Feisoglio è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio