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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 46-8590

Determinazione dei limiti massimi di collaborazioni esterne per l’anno 2003; applicazione dell’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.01.1989 n. 10

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

a) per l’anno 2003 in relazione al disposto dell’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.1.1989 n. 10, sono stabiliti i sotto elencati limiti massimi annui per le collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente regionale nel corso del 2003, relativamente alle varie categorie di cui all’art. 3 della L.R. 10/1989;

1) categoria di cui alla lettere a): n. 10 autorizzazioni, con un limite di 5 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso;

2) categoria di cui alla lettera b): n. 3 incarichi autorizzati;

3) categoria di cui alla lettera c): n. 5 incarichi autorizzati di almeno 20 ore ciascuno;

4) categoria di cui alla lettera d): n. 4 autorizzazioni ad eccezione degli incarichi di consulenza e/o perizia conferiti dall’Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il cui numero massimo è di 5 per anno, non esiste invece alcun limite nel caso in cui gli stessi incarichi vengano conferiti dalle Sezioni Penali dell’Autorità Giudiziaria;

b) i limiti numerici annuali di cui ai nn. 2 e 4 concernono l’incarico in sé, indipendentemente dai singoli atti che costituiscono realizzazione dello stesso il cui compimento può protrarsi oltre l’anno;

c) gli incarichi di docenza che richiedono un numero di ore di lezione inferiore alle 20 vengono autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 10/1989, valutate le condizioni di compatibilità, e concorrono proporzionalmente al raggiungimento del limite massimo di 100 ore;

d) di confermare le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 69-5605 del 19.03.2002, avente per oggetto “Direttive agli uffici per procedure di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)